Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29842/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato in cassazione una sentenza del Consiglio di Stato che aveva rigettato gli appelli contro l’ordinanza di demolizione e contro diversi dinieghi di condono edilizio relativi a interventi realizzati su un’area di Sabaudia gravata da plurimi vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e di protezione speciale. In particolare, nel giudizio amministrativo era stata dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per asserita divergenza tra preavviso di rigetto e provvedimento finale. Il motivo di ricorso per cassazione denunciava invece un preteso sconfinamento del giudice amministrativo nella sfera riservata alla pubblica amministrazione: secondo i ricorrenti, il Consiglio di Stato avrebbe illegittimamente applicato la regola della non annullabilità per il caso in cui il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso, sostituendosi all’amministrazione nel valutare ex ante l’incidenza delle osservazioni partecipative del privato e consumando un potere procedimentale che spettava solo alla P.A.

La decisione

La Corte ha prima rimosso l’ordinanza di estinzione in precedenza pronunciata, ritenendo tempestiva e non perfezionata per causa non imputabile ai ricorrenti l’istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., e ha quindi esaminato il ricorso. Nel merito, ha dichiarato il motivo inammissibile perché la doglianza, pur formalmente prospettata come vizio di giurisdizione, in realtà censurava un asserito error in iudicando del Consiglio di Stato. La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non consente di sindacare gli errores in procedendo o in iudicando, che attengono ai limiti interni della giurisdizione. Ha inoltre osservato che la sentenza amministrativa di rigetto si limita a confermare l’atto impugnato, senza sostituirsi all’amministrazione e senza sconfinare nel merito dell’azione amministrativa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha qualificato l’istanza di "revoca" dell’ordinanza di estinzione come richiesta di fissazione dell’udienza; ha ritenuto che il deposito telematico dell’istanza del 14 giugno 2024 non si fosse perfezionato per causa non imputabile ai ricorrenti, con conseguente rimessione in termini e inefficacia del decreto di estinzione.

  • art. 391 c.p.c.

    La richiesta di fissazione dell’udienza non ha natura di impugnazione, ma è una sollecitazione alla Corte a verificare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata e, in caso negativo, a privare di efficacia il decreto di estinzione.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La doglianza dei ricorrenti, che ne contestava l’applicazione da parte del Consiglio di Stato, è stata ricondotta a un errore di giudizio e non a un vizio di giurisdizione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La Corte ha preso atto che i ricorrenti lamentavano la violazione del preavviso di rigetto, ma ha ritenuto che la relativa questione attenga al corretto esercizio della funzione giudicante, non ai limiti esterni della giurisdizione.

  • art. 362 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione non può essere utilizzato per censurare errores in procedendo o in iudicando.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata, la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata e la condanna a somma equitativamente determinata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • d.lgs. n. 149/2022

    È richiamato come fonte della disciplina dell’art. 380-bis c.p.c. nel testo applicabile.

  • d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020

    È richiamato quale intervento modificativo dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile solo per denunciare lo sconfinamento del giudice nei limiti esterni della giurisdizione; non può essere usato per censurare errori di interpretazione o applicazione della legge commessi dal giudice amministrativo, che restano vizi interni di giudizio.
  • La pronuncia di rigetto del giudice amministrativo non si sostituisce all’amministrazione, ma conferma l’atto impugnato: non integra di per sé invasione della sfera discrezionale o di merito della P.A.
  • Nel procedimento telematico di deposito, il perfezionamento dell’istanza richiede il consolidarsi di tutte le ricevute previste; se il deposito non si perfeziona per causa non imputabile al depositante, la parte può essere rimessa in termini.
  • La richiesta di fissazione dell’udienza avverso il decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. ha funzione di sollecitazione al controllo della corretta declaratoria di estinzione e non costituisce una impugnazione del decreto.
  • La violazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, ove venga dedotta, deve essere valutata nei limiti della sua rilevanza sul contenuto finale del provvedimento; tuttavia, la relativa questione, se proposta come errore di diritto del giudice, non trasforma la censura in vizio di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConformità urbanistica e catastale
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.