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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29845/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, emesso per il parziale versamento del tributo su un complesso di alloggi di edilizia residenziale pubblica, con recupero di € 738.548,00, a fronte del disconoscimento dell'esenzione invocata dall'ente gestore ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.l. 201/2011, in relazione agli alloggi sociali definiti dal d.m. 22 aprile 2008. In appello la pretesa del Comune era stata confermata sul presupposto che l'ente non avesse provato che tutti gli immobili fossero alloggi sociali; il giudice tributario aveva anche affermato che alcuni contratti di locazione prodotti riguardavano solo singoli soggetti e non dimostravano la qualità dell'intero patrimonio oggetto di imposizione. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) violazione della motivazione dell'avviso di accertamento ex art. 7 l. 212/2000, assumendo che il Comune avrebbe dovuto indicare le ragioni del mancato riconoscimento dell'esenzione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria, perché la Corte di merito avrebbe escluso in blocco l'esenzione pur dando atto dell'esistenza di contratti relativi ad alcuni immobili che sembravano invece possedere i requisiti; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla destinazione degli immobili ad alloggi sociali; 4) omesso esame del fatto decisivo e mancata ammissione di CTU; 5) violazione delle regole sull'onere della prova e sull'utilizzabilità degli elementi istruttori, anche per il diniego di CTU e per l'asserita mancata considerazione di documenti e fatti non contestati; 6) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di inapplicabilità delle sanzioni per obiettive difficoltà interpretative della disciplina IMU.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la motivazione dell'avviso era sufficiente perché indicava la pretesa impositiva e il parziale omesso versamento, senza dover specificare le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, essendo onere del contribuente allegare e provare la causa di esclusione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza di appello era affetta da nullità per motivazione apparente/contraddittoria: da un lato affermava che alcuni contratti di locazione dimostravano requisiti riferibili a taluni immobili, dall'altro negava indistintamente l'esenzione per tutti gli alloggi e confermava integralmente l'accertamento, senza una coerente spiegazione della portata parziale della prova prodotta. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiamato quale base dell'esenzione IMU invocata per gli alloggi sociali; la Corte non entra nel merito della spettanza, ma considera rilevante il tema probatorio e motivazionale.

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    norma di conversione del d.l. 201/2011 richiamata come disciplina dell'IMU.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; non occorre esporre le ragioni giuridiche del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la mancanza o apparenza della motivazione determina nullità.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza deve contenere la motivazione; la motivazione apparente o logicamente inconciliabile integra nullità.

  • art. 156 c.p.c.

    il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo o la motivazione inidonea al controllo determina nullità della pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo sulla lesione del diritto di difesa per mancata CTU e gestione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova della causa di esenzione.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo relativo alla prova e al processo tributario.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo relativo alla prova e al processo tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per la valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione ai requisiti della presunzione semplice.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di non applicazione delle sanzioni.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    richiamato nel calcolo delle sanzioni nell'avviso di accertamento.

  • art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006, n. 296

    richiamato per il computo degli interessi nell'avviso di accertamento.

  • art. 1, comma 707, L. 27 dicembre 2013, n. 147

    richiamato come norma che ha novellato la disciplina dell'esenzione IMU per gli alloggi sociali.

  • d.m. 22 aprile 2008

    richiamato per la definizione di alloggio sociale, rilevante ai fini dell'esenzione invocata.

  • art. 7 d.l. 28 marzo 2014, n. 47

    richiamato nel passaggio sulla verifica dei requisiti reddituali degli assegnatari degli alloggi.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento in materia IMU/ICI è sufficientemente motivato quando indica la pretesa tributaria, il presupposto oggettivo e soggettivo e i fatti astrattamente giustificativi dell'imposizione, così da consentire al contribuente di difendersi sull'an e sul quantum; non è invece necessario che l'ente impositore indichi in modo analitico le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione.
  • Quando il contribuente invoca un'esenzione o una causa di esclusione dall'imposta, l'onere di allegazione e prova della relativa sussistenza grava su di lui.
  • La motivazione della sentenza è nulla non solo in caso di mancanza grafica, ma anche quando sia solo apparente o internamente contraddittoria in modo da impedire il controllo sul ragionamento decisorio.
  • Se il giudice riconosce che una parte della prova documentale può riferirsi ad alcuni beni ma poi rigetta indistintamente l'intera pretesa del contribuente senza spiegare perché tale prova non valga almeno parzialmente, la decisione è viziata da incoerenza motivazionale e va cassata.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e tassativi, ma la censura è ammissibile quando individua con chiarezza l'incongruenza logica tra le premesse e la conclusione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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