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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29844/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva già respinto l'opposizione avverso la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto che aveva rivestito la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una banca ha impugnato, davanti alla Corte d'appello e poi in cassazione, la delibera con cui la Banca d'Italia gli aveva irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art. 53, comma 1, lett. b), TUB, in materia di contenimento dei rischi finanziari e carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. Il ricorrente ha sostenuto: 1) che la Corte d'appello avesse male valutato le prove, trascurando gli interventi da lui compiuti in consiglio per prevenire i rischi; 2) che, quale amministratore privo di deleghe, non potesse essergli imputata una generica omessa vigilanza idonea a trasformarsi in responsabilità oggettiva, essendo sufficiente l'attivazione informativa e il richiamo agli organi delegati; 3) che la motivazione del decreto fosse apparente o comunque insufficiente; 4) che la sanzione fosse mal commisurata, anche per la breve durata dei fatti e il raffronto con le sanzioni ad altri consiglieri; 5) che fosse illegittima l'omessa integrazione della contestazione a seguito della richiesta di approfondimenti del Direttorio, perché ciò avrebbe comportato un nuovo addebito e un indebito cumulo materiale di sanzioni. La Suprema Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi di società bancarie e sulla sanzionabilità della condotta colposa, aveva motivato in modo non apparente sia sull'an che sul quantum della sanzione, e aveva correttamente escluso che la seconda proposta sanzionatoria introducesse fatti nuovi rispetto alla contestazione originaria.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 1, lett. b), TUB

    Disposizione richiamata come base della violazione contestata in materia di contenimento dei rischi finanziari e di carenze organizzative e nei controlli interni.

  • art. 3 L. 24 novembre 1981, n. 689

    In tema di sanzioni amministrative pone una presunzione relativa di colpa a carico dell'autore della violazione, con onere per quest'ultimo di dimostrare di aver agito senza colpa.

  • art. 8 L. 24 novembre 1981, n. 689

    La Corte ha ritenuto che la seconda proposta sanzionatoria non introducesse fatti nuovi, ma si basasse sui medesimi fatti dell'originaria contestazione, incidendo solo sull'entità della sanzione.

  • art. 11 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Criteri di commisurazione della sanzione: gravità della violazione, personalità dell'agente e condizioni economiche.

  • art. 18 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato dalla parte ricorrente nel censurare la disciplina della contestazione e della sanzione amministrativa.

  • art. 145 T.U.B.

    Norma richiamata nel procedimento sanzionatorio bancario e nella disciplina dell'opposizione alla sanzione.

  • art. 2381 c.c.

    "agire in modo informato"

    Gli amministratori, anche privi di delega, devono attivarsi e informarsi per prevenire o attenuare criticità aziendali, usando tutti i poteri connessi alla carica.

  • art. 2392 c.c.

    La responsabilità degli amministratori non esecutivi non è esclusa dalla mancanza di deleghe; sussiste se non si attivano per impedire o attenuare la violazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente quando non è apparente e consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge, ma non può essere usato per sollecitare una rivalutazione del merito istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibilmente diretta alla rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Gli amministratori non esecutivi di società bancarie hanno un dovere positivo di agire informati, attivarsi e vigilare sull'assetto organizzativo e sui rischi della banca, non potendo limitarsi a ricevere passivamente informazioni dagli organi delegati.
  • La responsabilità dell'amministratore privo di deleghe non è oggettiva: è una responsabilità per colpa, che può derivare anche da inerzia o da vigilanza insufficiente rispetto a criticità conoscibili con la diligenza richiesta dalla carica.
  • In materia di sanzioni amministrative, l'art. 3 L. n. 689/1981 comporta una presunzione relativa di colpa; grava sull'autore della violazione l'onere di provare di aver agito senza colpa.
  • La motivazione del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se è apparente o manca del tutto; non è consentito trasformare il ricorso per violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • La commisurazione della sanzione amministrativa rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché siano considerati i criteri legali di gravità, personalità dell'agente e condizioni economiche.
  • La contestazione sanzionatoria può essere integrata o rimodulata senza necessità di una nuova contestazione quando la base fattuale resta immutata e l'intervento riguarda solo la diversa quantificazione della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriContenzioso tributarioProve
RamiSocietarioBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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