Codice della strada
Nuovo codice della strada.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento fissa i principi generali della circolazione stradale, definisce strade e principali termini tecnici, disciplina la delimitazione dei centri abitati e attribuisce a Stato, prefetti, enti proprietari e comuni i poteri di regolazione del traffico, con divieti, limiti di velocità, soste e ZTL, prevedendo sanzioni. Restano rilevanti le regole vigenti del codice, mentre alcuni passaggi risultano oggi superati o soppressi.
Codice della strada: principi, definizioni e regolamentazione della circolazione
Codice della strada: principi, classificazioni e poteri di regolazione
Il provvedimento enuncia i principi generali del codice della strada, definisce la classificazione delle strade e i principali istituti del traffico, e attribuisce competenze regolatorie a Stato, prefetti, regioni, enti proprietari e comuni. La disciplina è finalizzata principalmente alla sicurezza stradale, alla tutela della salute e dell’ambiente e alla mobilità sostenibile.
Principi generali della circolazione
La sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell’ambiente nella circolazione stradale, sono indicate come finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. La circolazione di pedoni, veicoli e animali è regolata dal codice e dai relativi provvedimenti attuativi, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie.
Le norme si ispirano ai principi di sicurezza stradale e mobilità sostenibile e mirano a:
- ridurre i costi economici, sociali e ambientali del traffico veicolare;
- migliorare la qualità della vita e l’uso razionale del territorio;
- migliorare la fluidità della circolazione;
- promuovere l’uso dei velocipedi.
È previsto inoltre che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisca il Piano nazionale per la sicurezza stradale, che il Governo comunichi annualmente al Parlamento gli esiti delle indagini sui profili sociali, ambientali ed economici della circolazione e che il Ministro diffonda all’opinione pubblica i dati più significativi anche con messaggi pubblicitari preventivi ed educativi.
Definizione e classificazione delle strade
Ai fini del codice, la strada è l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali. Le strade sono classificate in:
- autostrade;
- strade extraurbane principali;
- strade extraurbane secondarie;
- strade urbane di scorrimento;
- strade urbane di quartiere;
- strade urbane ciclabili;
- strade locali;
- itinerari ciclopedonali.
La norma descrive anche le caratteristiche minime di ciascuna categoria, distinguendo tra infrastrutture ad alta capacità, strade urbane con corsie dedicate, strade locali e percorsi prevalentemente pedonali e ciclabili. È definita anche la strada di servizio, affiancata a una strada principale per consentire sosta, accessi laterali e movimenti non ammessi sulla strada principale.
Le strade sono poi distinte, per esigenze amministrative, in statali, regionali, provinciali e comunali, sulla base dell’uso e delle tipologie di collegamento. Per le strade extraurbane sono inoltre indicati i criteri di classificazione in statali, regionali, provinciali e comunali. Le strade urbane situate all’interno dei centri abitati sono, in linea generale, comunali, con limitate eccezioni storiche oggi in parte superate dal testo vigente e da interventi successivi.
La classificazione delle strade statali compete al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quella delle altre strade compete alle regioni, sentiti gli enti locali. Le strade classificate sono iscritte nell’Archivio nazionale delle strade. Quando una strada non corrisponde più alla funzione o tipologia prevista, può essere declassificata dall’autorità competente.
Definizioni tecniche e istituti del traffico
Il testo contiene un’ampia serie di definizioni tecniche utili all’applicazione del codice, tra cui: area di intersezione, area pedonale, attraversamento pedonale, banchina, carreggiata, centro abitato, circolazione, confine stradale, corsia, corsia di accelerazione/decelerazione/emergenza/marcia/riservata/specializzata, cunetta, curva, fascia di pertinenza e di rispetto, fascia di sosta laterale, golfo di fermata, intersezione a raso o sfalsata, isola di canalizzazione, marciapiede, parcheggio, passo carrabile, pista ciclabile, sede stradale, strada urbana o extraurbana, strada vicinale, svincolo, utente vulnerabile della strada, zona a traffico limitato, zona ciclabile, zona residenziale, zona scolastica e altre nozioni analoghe.
Sono previste anche definizioni specifiche di nuovi istituti, quali:
- corsia ciclabile;
- corsia ciclabile per doppio senso ciclabile;
- parcheggio scambiatore;
- zona di attestamento ciclabile;
- zona scolastica.
Delimitazione del centro abitato
Il comune deve procedere, con deliberazione della giunta, alla delimitazione del centro abitato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del codice, ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale. La deliberazione va pubblicata all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi ed è accompagnata da cartografia idonea a evidenziare i confini sulle strade di accesso.
Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati
Fuori dai centri abitati, il prefetto può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di sicurezza pubblica, sicurezza della circolazione, tutela della salute o esigenze militari. Può inoltre vietare, nei giorni festivi o in altri giorni fissati con calendario ministeriale, la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose.
Le regioni e le province autonome possono disporre riduzioni della velocità sulle strade extraurbane di tipo A e B nei tratti che attraversano o sono prossimi ai centri abitati, quando ciò sia necessario per limitare le emissioni in relazione ai livelli di inquinanti nell’aria. In tali casi l’ente proprietario o gestore deve rendere noti i provvedimenti all’utenza.
Per straordinarie e motivate esigenze legate alla tutela di ambiti culturali, paesaggistici o naturalistici UNESCO, le regioni, le province autonome e gli enti proprietari/gestori possono istituire zone a traffico limitato territoriali per periodi non superiori a cinque mesi all’anno. La disciplina prevede limiti specifici: non si applica alle strade di tipo A e B eventualmente ricadenti nella ZTL territoriale, né alle strade o zone urbane già soggette a disciplina più restrittiva ai sensi dell’art. 7. È richiesta una perimetrazione regionale, la verifica delle condizioni di circolazione e sicurezza esterne alla zona, l’adozione della proposta sentiti i prefetti e l’apposizione della segnaletica da parte degli enti proprietari, salvo casi di coincidenza con i confini territoriali, per i quali è richiesta adeguata comunicazione con preavviso di almeno tre mesi.
Il prefetto stabilisce annualmente le prescrizioni per il transito di armenti e greggi, determinando itinerari e intervalli di tempo e di spazio quando necessario.
Gli enti proprietari possono inoltre adottare ordinanze per sospendere la circolazione per esigenze urgenti, imporre obblighi, divieti e limitazioni temporanei o permanenti, riservare corsie, vietare o limitare la sosta, imporre pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli e, fuori dai centri abitati, prescrivere l’uso esclusivo di pneumatici invernali in previsione di nevicate rilevanti quando non siano possibili soluzioni alternative.
Competenze e ordinanze degli enti proprietari
Le ordinanze di regolazione della circolazione sono adottate, secondo la tipologia della strada, dal competente ufficio periferico ANAS, dal presidente della giunta regionale, dal presidente della provincia o dal sindaco. Per le strade e autostrade in concessione i poteri sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all’ente concedente, salvo urgenza. In aeroporti e aree portuali la competenza sulle strade interne aperte all’uso pubblico è attribuita ai rispettivi direttori o comandanti di porto/autoritài di sistema portuale.
Le autorità che dispongono sospensioni o limitazioni possono concedere deroghe e permessi per esigenze gravi e indifferibili o accertate necessità, con speciali condizioni e cautele. L’accesso autorizzato alle zone a traffico limitato non può essere oneroso.
Precedenze e regole di circolazione
Le strade statali sono di regola a precedenza, salvo diversa disciplina dell’autorità competente in particolari intersezioni. Sulle altre strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari in base alla classificazione; in caso di controversia decide il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
L’ente proprietario della strada avente precedenza può imporre l’obbligo di fermarsi prima dell’immissione quando la sicurezza o l’intensità del traffico lo richiedano. Se si confrontano due strade entrambe a precedenza, l’ente o gli enti interessati devono disciplinare l’obbligo di precedenza o di arresto; in mancanza di accordo decide il Ministro.
Regolamentazione nei centri abitati, sosta, ZTL e aree riservate
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti previsti per le strade extraurbane e, inoltre:
- limitare la circolazione per ridurre le emissioni e tutelare il patrimonio culturale, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza;
- stabilire precedenze e obblighi di arresto in determinate intersezioni;
- riservare spazi di sosta a specifiche categorie di veicoli, tra cui mezzi di polizia, soccorso, disabili, veicoli elettrici o in ricarica, veicoli per salita/discesa passeggeri in nodi di interscambio, trasporto scolastico e trasporto valori;
- istituire aree di parcheggio;
- prevedere fasce di sosta laterale e parcheggi a pagamento;
- riservare spazi per veicoli N destinati al carico/scarico merci;
- istituire aree per autocaravan;
- riservare strade o corsie ai servizi pubblici di trasporto;
- consentire, in presenza dei requisiti richiesti, il senso opposto ciclabile su strade a senso unico con velocità massima non superiore a 30 km/h;
- istituire la zona di attestamento ciclabile in specifiche intersezioni semaforizzate.
I divieti di sosta si presumono operanti dalle 8 alle 20, salvo diversa indicazione del segnale. Per i tratti non comunali che attraversano centri abitati, le competenze sono ripartite tra prefetto, ente proprietario e comune secondo la tipologia di provvedimento.
Le aree pedonali e le zone a traffico limitato sono delimitate con deliberazione della giunta, tenendo conto degli effetti del traffico su sicurezza, salute, ordine pubblico, ambiente, patrimonio culturale e territorio; in urgenza può intervenire il sindaco. Il comune può subordinare l’ingresso o la circolazione nelle ZTL al pagamento di una somma, con disciplina ministeriale su modalità di riscossione, categorie esentate e massimali tariffari. Nelle zone delimitate devono comunque essere consentiti l’accesso libero ai veicoli elettrici o ibridi e la possibilità di differenziare i tempi massimi di permanenza.
I comuni possono inoltre riservare, nelle zone a traffico limitato e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, spazi di sosta per i residenti, gratuiti o onerosi. Nelle zone scolastiche urbane la circolazione, la sosta o la fermata possono essere limitate o escluse in orari e con modalità stabiliti dal sindaco; gli scuolabus, gli autobus per il trasporto degli alunni e i veicoli muniti di contrassegno per disabili sono espressamente richiamati come categorie non soggette ai divieti.
Sosta a pagamento, parcheggi e destinazione dei proventi
Le aree di parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e in modo da non ostacolare il traffico. Se l’accesso è indiscriminato, l’area si considera ad uso pubblico anche se subordinata a tariffa o regolata da barriere o dispositivi mobili.
I proventi dei parcheggi a pagamento spettanti agli enti proprietari sono destinati a:
- installazione, costruzione e gestione di parcheggi;
- miglioramento dei parcheggi esistenti;
- finanziamento del trasporto pubblico locale;
- interventi per la mobilità urbana.
Se il comune gestisce direttamente il parcheggio con custodia o lo concede, oppure installa dispositivi di controllo della durata della sosta, deve comunque riservare una quota adeguata di aree senza custodia o senza controllo di durata nelle immediate vicinanze. L’obbligo non opera per aree pedonali, ZTL, zone A del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 e altre zone di particolare rilevanza urbanistica individuate dalla giunta.
Regime sanzionatorio
La violazione dei provvedimenti di sospensione della circolazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie differenziate; per i veicoli adibiti al trasporto di cose la sanzione è più elevata e può accompagnarsi alla sospensione della patente e della carta di circolazione. Chi non osserva i provvedimenti adottati per le zone a traffico limitato territoriali è soggetto a una specifica sanzione pecuniaria.
La violazione delle prescrizioni relative al transito di armenti e greggi è anch’essa sanzionata. Gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti dall’articolo comportano sanzione pecuniaria generale; per la sosta vietata, se la violazione dura oltre 24 ore, la sanzione si applica per ogni ulteriore periodo di 24 ore.
In caso di violazione dei divieti di circolazione, l’agente accertatore deve intimare al conducente di non proseguire il viaggio fino alla cessazione del divieto e, se necessario, far collocare il veicolo in un luogo idoneo. La mancata osservanza delle disposizioni impartite può comportare ulteriore sospensione della patente.
Valutazione di attualità normativa
Il testo contiene numerose previsioni ancora strutturalmente rilevanti per la disciplina della circolazione stradale, ma anche rinvii, aggiornamenti e parti soppressi da successive modifiche legislative. Nel complesso si tratta di una disciplina tuttora di interesse operativo per avvocati e commercialisti, nonostante alcune singole disposizioni risultino superate o abrogate.
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