Cassazione Civile, Ordinanza n. 17240/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2008 e 2009, contestando alla società l’indebita deduzione di costi e recuperando maggior reddito imponibile con riflessi anche in capo ai soci per IRPEF. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR di Bolzano, in appello dell’Agenzia, aveva riformato la decisione. In cassazione i contribuenti deducevano, con due motivi, da un lato la falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse correttamente valutato il compendio probatorio; dall’altro l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la CTR considerato una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, relativa a fatti asseritamente coincidenti e al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché volto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la sentenza penale di assoluzione non spiega automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario; essa può solo essere valutata come elemento di prova dal giudice tributario. Inoltre, nel caso concreto non era applicabile il nuovo art. 21-bis d.lgs. 74/2000, poiché la sentenza penale richiamata era stata resa dal GUP all’esito di udienza preliminare e non in seguito a dibattimento, come richiesto dalla norma. Ne consegue che la mancata considerazione di tale sentenza non integrava un omesso esame decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi e sulla determinazione del reddito d’impresa; la censura dei ricorrenti è stata però ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza tendesse a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma invocata per la dedotta falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma invocata per l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso che la sentenza penale di assoluzione fosse decisiva nel processo tributario nel caso concreto.
Richiamato per i limiti dell’efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, amministrativo e tributario: l’efficacia vincolante opera solo al ricorrere delle condizioni previste dalla norma e non automaticamente.
Richiamato per l’estensione dell’art. 654 c.p.p. anche ai reati previsti da leggi speciali.
art. 12 d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv. in L. 7 agosto 1982, n. 516
Citato come disciplina previgente sull’autorità del giudicato penale in materia tributaria, poi abrogata.
art. 25, lett. d), d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato come norma abrogatrice della disciplina previgente sull’autorità del giudicato penale in materia tributaria.
art. 7, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per i limiti probatori nel processo tributario.
art. 35, comma 4, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Richiamato come precedente disciplina dei limiti di prova nel processo tributario.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per l’utilizzabilità delle presunzioni semplici nella determinazione del reddito d’impresa.
Richiamato in tema di presunzioni semplici nel processo civile, quale termine di raffronto con la disciplina tributaria.
art. 192, secondo comma, c.p.p.
Richiamato per il diverso regime delle presunzioni nel processo penale.
Richiamato quale base dei poteri autonomi di valutazione del giudice tributario sul materiale probatorio.
art. 21-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
"La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi."
La Corte afferma che la nuova efficacia vincolante opera solo per sentenze penali irrevocabili di assoluzione pronunciate a seguito di dibattimento; non si applica alle assoluzioni del GUP in udienza preliminare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove già esaminate dal giudice di appello.
- La sentenza penale irrevocabile di assoluzione non produce automaticamente giudicato nel processo tributario: il giudice tributario deve valutarne autonomamente la rilevanza, insieme al complessivo materiale probatorio acquisito.
- Nel processo tributario il giudicato penale opera solo nei limiti previsti dall’art. 654 c.p.p. e comunque non impedisce al giudice di fondare la decisione su presunzioni semplici e su un autonomo apprezzamento probatorio.
- L’efficacia di giudicato introdotta dall’art. 21-bis d.lgs. 74/2000 presuppone una sentenza irrevocabile di assoluzione resa in seguito a dibattimento; non si estende alle assoluzioni pronunciate all’esito dell’udienza preliminare.
- Per configurare l’omesso esame di un fatto decisivo occorre che la considerazione del fatto non esaminato conduca con certezza a un esito diverso della controversia; se il fatto ha mera valenza probatoria non decisiva, il motivo non è fondato.
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