Cassazione Civile, Ordinanza n. 17184/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la debenza del canone COSAP per l’anno 2002 in relazione all’installazione di mezzi pubblicitari sovrastanti il suolo pubblico, in particolare gonfaloni, striscioni e stendardi. In primo grado era stata dichiarata l’inesistenza del credito del Comune; in appello la decisione era stata confermata, ritenendo che il comportamento delle parti e il regolamento comunale del 2000 facessero emergere la volontà di non assoggettare quei mezzi al canone, anche in ragione dell’inerzia del Comune nel richiederne il pagamento e dell’incertezza nella quantificazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che gli impianti erano stati installati nel 2002 e che quindi doveva applicarsi il regolamento del 2002, entrato in vigore dall’1.1.2002; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sul COSAP e dei criteri ermeneutici, affermando che già il regolamento del 2000 ricomprendeva tutti gli impianti pubblicitari e che il regolamento del 2002 aveva solo specificato il criterio di calcolo per i gonfaloni, senza introdurre un nuovo presupposto del tributo. Ha inoltre contestato che il silenzio o l’inerzia del Comune potessero equivalere a rinuncia o a volontà negoziale di non esigere il canone.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché sotto la veste della violazione di legge il ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze probatorie; ha inoltre escluso la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame del fatto decisivo. Ha invece accolto il secondo motivo, chiarendo che il regolamento COSAP del 2000 già assoggettava al canone le occupazioni di qualsiasi natura del demanio e patrimonio indisponibile comunale e che la delibera del 2002 non aveva introdotto un nuovo presupposto oggettivo per gonfaloni, striscioni e stendardi, ma aveva soltanto precisato/lasciato fermo il criterio dei metri lineari per tali mezzi, modificando invece il criterio per altri impianti pubblicitari. La Corte ha ribadito che il COSAP nasce con l’occupazione del demanio pubblico, anche senza formale concessione, e che il suo diritto non è oggetto di trattativa privata né di rinuncia per facta concludentia; l’inerzia dell’ente non vale, salvo prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
consente ai comuni di sostituire la TOSAP con un canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone è dovuto per l’occupazione del demanio o patrimonio indisponibile e la sua disciplina regolamentare non può escludere occupazioni che rientrano nel presupposto legale.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
indica il presupposto oggettivo del canone/tassa come occupazione del suolo pubblico e degli spazi sovrastanti o sottostanti.
art. 9, comma 7, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
richiamato dal ricorrente e dalla Corte nel quadro della disciplina dei mezzi pubblicitari e della base imponibile.
la sua violazione ricorre solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri; non quando si contesta la valutazione comparativa delle prove.
richiamati come criteri ermeneutici, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti più che una reale violazione delle regole di interpretazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se la censura mira a sostituire una diversa lettura delle risultanze istruttorie, essa è inammissibile.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti; non basta contestare il modo in cui le prove di parte sono state apprezzate.
- Il COSAP sorge con l’occupazione del demanio o del patrimonio indisponibile pubblico, anche in assenza di una formale concessione, e la sua debenza non dipende dalla trattativa privata tra ente e occupante.
- Un regolamento comunale non può essere interpretato nel senso di escludere dal canone occupazioni che il dato legale ricomprende nel presupposto oggettivo del tributo.
- L’inerzia dell’amministrazione nella richiesta del canone non equivale, di regola, a rinuncia al credito; una rinuncia per facta concludentia non è configurabile per la pubblica amministrazione in assenza della forma richiesta, ferma la possibile rilevanza della prescrizione.
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