Cassazione Civile, Ordinanza n. 17188/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento notificata il 9 febbraio 2011, emessa per il preteso mancato pagamento di maggiore IRPEF su redditi assoggettati a tassazione separata per l’anno 2005, connessi a una pensione PREVINDAI. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR del Lazio aveva confermato la decisione di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto con due motivi, per quanto emerge dal testo, la nullità della sentenza di appello per motivazione apparente; l’altro motivo risulta assorbito e non è specificato nel testo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con mero atto di costituzione, senza tempestivo controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente perché priva di un percorso argomentativo autonomo e incapace di far comprendere l’iter logico seguito per la decisione. La CTR si era limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado con affermazioni generiche, senza confrontarsi realmente con le censure d’appello, tra cui quella secondo cui il primo giudice avrebbe erroneamente assunto che i periodi contributivi fossero stati riscattati per ragioni diverse dal pensionamento, mentre il contribuente sosteneva di essere stato collocato a riposo il 30 settembre 2004. Assorbito il secondo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che dovrà motivare compiutamente sulle questioni dedotte e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La decisione richiama il vizio di motivazione apparente come causa di nullità della sentenza, ossia quando la motivazione esiste solo in forma grafica ma non consente di comprendere il ragionamento decisorio.
Il motivo di ricorso è stato proposto per nullità della sentenza, secondo il paradigma del vizio di legittimità denunciabile in cassazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando il giudice di merito si limita ad aderire alla decisione precedente o a formule generiche, senza un effettivo confronto critico con le censure dedotte e senza rendere intelligibile il percorso logico-giuridico della decisione.
- In appello il giudice non può limitarsi a una conferma meramente assertiva della sentenza di primo grado: deve esaminare le doglianze specifiche della parte e spiegare perché le ritiene infondate.
- Quando viene accolto il motivo relativo alla nullità della motivazione, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame motivato.
Come è indicizzato
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