Cassazione Civile, Ordinanza n. 17180/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una proprietaria di autovettura agiva per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente causati al proprio veicolo dall'impatto, avvenuto nel 2019, con un cane randagio di grossa taglia. Sosteneva che il Comune fosse responsabile per omessa vigilanza e controllo del randagismo. In primo grado la domanda veniva respinta per mancata prova dell'esatta dinamica del sinistro; in appello la decisione veniva confermata. In cassazione la ricorrente proponeva quattro motivi: (1) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova, lamentando che il giudice d'appello non avesse valorizzato gli indizi raccolti; (2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che i verbali della polizia locale contenenti dichiarazioni di una teste avessero valore di prova legale e non potessero essere disattesi; (3) vizio di motivazione/travisamento della prova, deducendo che il giudice avesse letto in modo erroneo il materiale istruttorio; (4) violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 2697 c.c. e della normativa regionale sul randagismo, assumendo che il Comune non avesse provato di aver svolto i compiti di vigilanza e controllo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato e quindi inammissibile, chiarendo che il verbale di polizia fa piena prova solo delle dichiarazioni rese al verbalizzante e dei fatti percepiti direttamente dal pubblico ufficiale, non anche della veridicità delle circostanze narrate da terzi. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile sia perché proposto nonostante la doppia conforme, sia perché anch'esso diretto a censurare la valutazione delle prove e non un vero travisamento del contenuto oggettivo della prova. Il quarto motivo è rimasto assorbito, essendo fondato sulla medesima pretesa di aver già provato i fatti costitutivi della responsabilità dell'ente. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché il Comune non ha svolto difese in cassazione; è stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
comma 1, n. 3; comma 1, n. 4; comma 1, n. 5
I motivi formalmente incardinati su violazione di legge o vizio di motivazione non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; il vizio di cui al n. 5 è comunque precluso in caso di doppia conforme nei limiti richiamati dalla Corte.
art. 115 c.p.c.
Non può dirsi violato solo perché il giudice non attribuisce alle risultanze documentali il significato probatorio preteso dalla parte.
art. 116 c.p.c.
La censura è infondata quando mira a contestare la valutazione del giudice di merito delle prove acquisite, e non l'applicazione di un diverso criterio legale di valutazione.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova grava sulla parte che agisce in giudizio; la doglianza non può risolversi in una richiesta di rivalutazione degli elementi istruttori per supplire alla mancata prova del fatto costitutivo.
art. 2727 c.c.
Le presunzioni semplici richiedono un apprezzamento unitario degli indizi, ma la relativa valutazione resta riservata al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Gli indizi devono essere valutati dal giudice di merito in modo complessivo; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del materiale indiziario.
art. 360-bis c.p.c.
La censura è dichiarata manifestamente infondata e quindi inammissibile quando contrasta con principi di legittimità già consolidati sul valore probatorio degli atti di polizia.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, nei casi previsti, nella revocazione per errore di fatto e non nella mera riproposizione di una diversa lettura delle prove in cassazione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere un'esposizione del fatto processuale sufficiente e autosufficiente; la mancanza degli elementi indispensabili rende la censura inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Le doglianze devono essere specifiche e non apodittiche; affermazioni generiche non consentono il vaglio della censura.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
È richiamata quale base procedurale per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 2043 c.c.
È evocato dal ricorrente quale fondamento della responsabilità risarcitoria dell'ente, ma la Corte non esamina il merito della responsabilità per difetto di prova dei fatti costitutivi.
L. Regione Basilicata n. 46 del 30 novembre 2018, art. 5, lett. g
È richiamata dalla ricorrente come disciplina del compito di vigilanza e controllo del randagismo in capo all'ente locale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la ricostruzione dei fatti e il peso degli indizi spettano al giudice di merito.
- Il verbale di polizia fa piena prova solo dei fatti attestati come direttamente percepiti dal pubblico ufficiale e delle dichiarazioni raccolte; non prova con fede privilegiata la veridicità di circostanze apprese da terzi e riportate nel verbale.
- Il travisamento della prova è configurabile solo come errore sul contenuto oggettivo del mezzo di prova, non come semplice dissenso sulla sua interpretazione; se si contesta la lettura del fatto probatorio data dal giudice, la censura è inammissibile o comunque non deducibile come mero riesame del merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme, il vizio di motivazione non può essere dedotto nei limiti incompatibili con il divieto processuale richiamato dalla Corte.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e basate su una chiara esposizione del fatto processuale; allegazioni generiche o apodittiche non consentono il controllo di legittimità.
- Chi agisce per il risarcimento del danno deve provare in modo adeguato sia l'evento dannoso sia il nesso causale e i presupposti della responsabilità invocata; la mancata prova di tali fatti costitutivi rende irrilevanti le ulteriori censure sulla responsabilità dell'ente.
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