Cassazione Civile, Ordinanza n. 17185/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento emessi per richiedere somme a titolo di indennità di occupazione di fatto di suolo pubblico, in relazione all'installazione nel 2002 di impianti pubblicitari senza autorizzazione. La società aveva contestato la pretesa sostenendo, tra l'altro, la decadenza dell'ente dal potere di richiedere il pagamento, il difetto di motivazione e l'indeterminatezza dei conteggi, l'illegittimità della quantificazione operata unilateralmente, l'inapplicabilità della disciplina invocata dall'ente e l'erroneità del calcolo esteso all'intero anno solare. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta in riassunzione, ritenendo che l'atto riassuntivo non rispettasse i limiti del giudizio rescissorio e fosse formulato in modo difforme rispetto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione. Con il ricorso per cassazione contro la sentenza resa nel giudizio di rinvio, la società ha dedotto, da un lato, difetto di motivazione e violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la riassunzione, riproducendo l'atto di appello, fosse sufficiente a riproporre la domanda e imponesse al giudice di rinvio una decisione nel merito; dall'altro, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per la condanna alle spese anche della fase di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di rinvio, la riassunzione deve essere coerente con l'oggetto del rinvio e con il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; nella specie la Corte territoriale aveva motivato in modo sufficiente sull'irrilevanza del semplice richiamo testuale dell'atto di appello, osservando che l'atto di riassunzione conteneva conclusioni non aderenti ai limiti del giudizio rescissorio e non declinava il principio di diritto in relazione alle concrete allegazioni. Il secondo motivo è stato parimenti disatteso, con conferma della condanna alle spese secondo soccombenza, anche per il giudizio di legittimità. La società ricorrente è stata quindi condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
regola la riassunzione del processo dopo la cassazione con rinvio; l'atto riassuntivo deve collocarsi entro i limiti del giudizio rescissorio e del principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione.
nel giudizio di rinvio le parti riassumono il processo originario; il richiamo all'atto introduttivo può valere per relationem, ma non consente di introdurre conclusioni incompatibili con il perimetro del rinvio.
le spese seguono la soccombenza.
richiamato in relazione alla disciplina delle spese, senza ravvisare ragioni per compensazione.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro della motivazione e del giusto processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà luogo, in caso di rigetto dell'impugnazione, all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la riassunzione deve essere coerente con l'oggetto devoluto dalla sentenza rescindente: non è ammissibile ampliare o alterare il thema decidendum rispetto ai limiti fissati dalla Cassazione.
- La riproposizione per relationem dell'atto di appello o dell'atto introduttivo può essere sufficiente a rendere determinabile il contenuto della riassunzione, ma solo se le conclusioni restano conformi al principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente.
- Il giudice di rinvio deve pronunciarsi sulle questioni rimaste aperte dal rinvio, ma non è tenuto a decidere domande formulate in modo inconferente o estranee al perimetro rescissorio.
- La motivazione della sentenza è sufficiente quando esplicita le ragioni per cui l'atto di riassunzione non si conforma al principio di diritto e ai limiti del rinvio; non sussiste vizio di motivazione apparente se la ratio decidendi è chiaramente espressa.
- In tema di spese processuali, la soccombenza comporta la condanna della parte perdente anche per il giudizio di legittimità, salvo specifiche ragioni di deroga
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