Cassazione Civile, Ordinanza n. 17182/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda tre avvisi di pagamento emessi dal Comune per complessivi euro 371.907,86 a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), relativo a impianti pubblicitari installati nel 2001. In primo grado il Tribunale aveva annullato gli avvisi ritenendo che l'ente, non chiedendo il canone contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e non indicandone l'importo nel provvedimento concessorio, avesse implicitamente rinunciato al credito e avesse ingenerato un affidamento incolpevole nella non debenza, con violazione dei canoni di correttezza e buona fede. La Corte d'appello ha riformato la decisione, ritenendo che il canone fosse dovuto in quanto collegato all'occupazione del bene pubblico, che non fosse oggetto di libera trattativa o rinunciabile, e che il ritardo nell'esazione non avesse determinato decadenza né legittimo affidamento. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione del regolamento comunale COSAP e omessa pronuncia sulla sua portata nel testo vigente nel 2001; (2) violazione del regolamento e dell'art. 63 d.lgs. 446/1997, sostenendo l'assenza di un provvedimento concessorio e del presupposto del canone; (3) violazione di art. 63, regolamento comunale e principi di parità di trattamento, buona fede e correttezza, per la contraddizione tra fonte del credito e sua pretesa in assenza di concessione; (4) violazione dei medesimi principi e della disciplina del regolamento, nonché vizio motivazionale, in relazione alla condotta del Comune; (5) omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale del credito per gli impianti del 2011; (6) violazione degli artt. 1175, 1227, 1337, 1375 c.c. e dell'art. 2043 c.c. per il preteso danno subito dalla società, da quantificarsi nel medesimo importo del canone riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, osservando inoltre che la questione sul regolamento vigente nel 2001 era stata assorbita in primo grado e non validamente riproposta in appello. Nel merito ha comunque ritenuto infondata la censura, chiarendo che il regolamento comunale del 2000 già assoggettava a canone le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, e che la delibera del 2002 non aveva introdotto un nuovo presupposto impositivo per gonfaloni, stendardi e striscioni, ma solo precisato il criterio di calcolo. Ha poi affermato che il COSAP è corrispettivo dell'uso particolare del bene pubblico, che l'obbligazione nasce con l'occupazione del demanio pubblico con o senza titolo, e che la mancata formale concessione non esclude il credito. I motivi secondo e terzo sono stati ritenuti infondati perché la fonte del canone è l'occupazione del bene pubblico e non è necessaria una concessione formale. Il quarto è stato respinto perché il ritardo del Comune nell'esigere il canone non equivale a rinuncia, non è trattativa privata e non integra, di per sé, responsabilità risarcitoria. Il quinto è stato respinto perché il credito COSAP è soggetto a prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale. Il sesto è stato respinto perché la condotta dell'ente, pur censurabile sul piano amministrativo, non integra illecito risarcibile e l'affidamento della società sulla inerzia del Comune non è tutelabile prima del maturare della prescrizione.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
"il pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa"
Il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche è collegato all'uso particolare del bene pubblico; la sua determinazione avviene secondo tariffe regolamentari e il credito non è disponibile né rinunciabile dalla pubblica amministrazione.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
È il parametro del potere regolamentare comunale in materia di entrate locali richiamato per l'adozione del regolamento COSAP.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Il presupposto oggettivo del canone è l'occupazione del suolo pubblico e degli spazi sovrastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile.
Il credito COSAP è soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
Le ipotesi di prescrizione quinquennale per prestazioni periodiche o corrispettivi di godimento non si applicano al COSAP.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una violazione dei doveri di correttezza, ma ritenuto non idoneo a escludere il credito o a fondare responsabilità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla buona fede nelle trattative, ma non applicato per escludere il diritto al canone.
Richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede nell'esecuzione; la Corte ha escluso che la sua violazione comportasse rinuncia o inesigibilità del canone.
Richiamato nel motivo risarcitorio, senza che la Corte ravvisasse un danno risarcibile imputabile al Comune.
Invocato per il risarcimento del danno, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un illecito aquiliano del Comune.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il COSAP costituisce il corrispettivo dell'occupazione particolare di beni pubblici e l'obbligazione sorge con l'occupazione del demanio, con o senza titolo, senza che sia necessario un formale provvedimento concessorio per rendere esigibile il credito.
- Il regolamento comunale di fonte secondaria deve essere specificamente trascritto o riportato nei passaggi rilevanti nel ricorso per cassazione, poiché il principio iura novit curia non vale per le fonti normative secondarie.
- La mancata richiesta immediata del canone o la tardiva quantificazione non equivalgono, di per sé, a rinuncia al credito né determinano legittimo affidamento nella non debenza, salvo il maturare della prescrizione.
- Il canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche non è assimilabile alle prestazioni periodiche soggette a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., ma segue la prescrizione ordinaria decennale.
- La condotta amministrativa censurabile sul piano della correttezza non integra automaticamente responsabilità risarcitoria, se manca un illecito specificamente allegato e provato e se la pretesa del Comune si colloca entro il termine di prescrizione.
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