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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17189/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata riferita alla cartella oggetto del giudizio e della regolare notificazione degli atti alla controparte. Poiché dagli atti non risultava alcun ulteriore versamento da effettuare, ha dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, tramite agente della riscossione, di una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF, addizionali, sanzioni e interessi relativi a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003. La contribuente impugnava la cartella deducendone il difetto di motivazione, per omessa indicazione dell'atto presupposto e del procedimento di calcolo degli interessi. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, la ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio presentava istanza di sospensione per avere aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 119/2018. In seguito a un'ordinanza interlocutoria della Corte, veniva chiarito che la domanda di definizione riguardava effettivamente la cartella oggetto del giudizio e che la documentazione era stata notificata alla controparte, la quale non svolgeva osservazioni.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    È richiamato quale base normativa della definizione agevolata invocata dalla ricorrente per la cartella oggetto di causa.

  • artt. 6 e 7, d.l. n. 119/2018

    La Corte prende atto che la parte ricorrente ha effettivamente proposto definizione agevolata ai sensi di tali disposizioni e che tale adesione consente la definizione della controversia.

Massime di principio

  • Quando la parte ricorrente dimostra di avere validamente aderito a una procedura di definizione agevolata riferita proprio all'atto impugnato, il giudizio può essere definito in conformità alla disciplina speciale sopravvenuta.
  • Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata è necessario che la domanda e la documentazione rilevante siano portate a conoscenza della controparte e che dagli atti risulti la riferibilità della domanda all'atto controverso.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata o comunque idonea alla chiusura della controversia, il processo si estingue e le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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