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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12378/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2011 emesso da un comune per alcune aree ritenute edificabili. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, perché la CTR aveva ritenuto sufficiente il rinvio a una delibera di giunta comunale sui valori minimi delle aree edificabili, senza prova della sua conoscenza da parte del contribuente, e perché il comune avrebbe integrato la motivazione in giudizio con documenti non allegati all'atto; 2) violazione delle norme sulla determinazione del valore venale delle aree edificabili, poiché la CTR avrebbe trascurato l'effettiva utilizzabilità edificatoria concreta dei terreni e si sarebbe affidata solo a valori presuntivi ricavati da banche dati e quotazioni ufficiali; 3) e 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata per la stima del valore dei terreni. La Corte ha anche escluso la rilevanza di un giudicato formatosi tra le stesse parti su altri avvisi riferiti ad annualità diverse, perché nel presente giudizio erano dedotti vizi formali del singolo atto e della relativa sentenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione dell'avviso, affermando che negli accertamenti tributari locali è sufficiente il richiamo a atti generali o regolamentari conoscibili dal contribuente, non essendo necessaria l'allegazione di tali atti quando siano normativi/regolamentari o comunque conoscibili. Ha poi respinto il motivo sulla quantificazione del valore dell'area, osservando che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di ICI sulle aree edificabili, valorizzando la qualificazione urbanistica dell'area e la delibera comunale sui valori minimi, mentre incombeva sulla contribuente l'onere di fornire prova contraria del minor valore. Infine, ha respinto i motivi sulla consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo che il diniego potesse essere implicito e rientrasse nel potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Negli accertamenti ICI e, più in generale, nei tributi locali, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; il rinvio ad atti generali o regolamentari è sufficiente se tali atti sono conoscibili o ne è riprodotto il contenuto essenziale.
  • L'onere di allegazione degli atti richiamati nell'avviso non si estende agli atti normativi o regolamentari che legittimano il potere impositivo e che sono conoscibili per la loro natura generale.
  • In tema di ICI sulle aree edificabili, l'edificabilità rilevante ai fini della base imponibile si desume dalla qualificazione urbanistica contenuta nello strumento urbanistico generale, senza che siano necessari l'approvazione regionale o gli strumenti attuativi.
  • La delibera comunale che predetermina per zone omogenee i valori delle aree edificabili costituisce un parametro presuntivo legittimo di accertamento e di giudizio, con funzione analoga a quella degli studi di settore; grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria del minor valore del bene.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato esame o rigetto può risultare anche implicitamente dalla decisione incompatibile con l'accoglimento dell'istanza.
  • Il giudicato formatosi su altri avvisi o altre annualità non è automaticamente rilevante quando nel nuovo giudizio siano dedotti vizi propri dello specifico atto impugnato e del relativo processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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