Cassazione Civile, Ordinanza n. 12378/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2011 emesso da un comune per alcune aree ritenute edificabili. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo, perché la CTR aveva ritenuto sufficiente il rinvio a una delibera di giunta comunale sui valori minimi delle aree edificabili, senza prova della sua conoscenza da parte del contribuente, e perché il comune avrebbe integrato la motivazione in giudizio con documenti non allegati all'atto; 2) violazione delle norme sulla determinazione del valore venale delle aree edificabili, poiché la CTR avrebbe trascurato l'effettiva utilizzabilità edificatoria concreta dei terreni e si sarebbe affidata solo a valori presuntivi ricavati da banche dati e quotazioni ufficiali; 3) e 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di consulenza tecnica d'ufficio formulata per la stima del valore dei terreni. La Corte ha anche escluso la rilevanza di un giudicato formatosi tra le stesse parti su altri avvisi riferiti ad annualità diverse, perché nel presente giudizio erano dedotti vizi formali del singolo atto e della relativa sentenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla motivazione dell'avviso, affermando che negli accertamenti tributari locali è sufficiente il richiamo a atti generali o regolamentari conoscibili dal contribuente, non essendo necessaria l'allegazione di tali atti quando siano normativi/regolamentari o comunque conoscibili. Ha poi respinto il motivo sulla quantificazione del valore dell'area, osservando che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di ICI sulle aree edificabili, valorizzando la qualificazione urbanistica dell'area e la delibera comunale sui valori minimi, mentre incombeva sulla contribuente l'onere di fornire prova contraria del minor valore. Infine, ha respinto i motivi sulla consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo che il diniego potesse essere implicito e rientrasse nel potere discrezionale del giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti sulla motivazione dell'atto e sulla determinazione del valore dell'area
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per omessa pronuncia
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle richieste ritualmente formulate; la mancata ammissione della c.t.u. non integra omessa pronuncia se il rigetto è desumibile implicitamente dalla decisione
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo
in materia tributaria, la motivazione dell'atto può essere integrata mediante rinvio ad atti conosciuti o conoscibili dal contribuente, se ne è riprodotto il contenuto essenziale
art. 11, commi 2 e 2-bis, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dell'ICI e della motivazione degli atti impositivi
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992
disciplina la base imponibile ICI delle aree edificabili, determinata in relazione al valore venale in comune commercio
art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006
negli accertamenti dei tributi locali, l'allegazione degli atti richiamati è necessaria solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e se non ne sia riprodotto il contenuto essenziale
art. 59 d.lgs. n. 446 del 1997
legittima l'adozione di delibere/regolamenti comunali in materia tributaria locale, compresa la determinazione dei valori delle aree edificabili
artt. 52 e 59 d.lgs. n. 446 del 1997
fondano il potere regolamentare comunale che consente di predeterminare valori delle aree edificabili come parametro presuntivo di accertamento
art. 48 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato insieme alla normativa sugli enti locali quale base della delibera comunale sui valori delle aree
art. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203 del 2005
interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 sull'edificabilità delle aree ai fini ICI
art. 36, comma 2, d.l. n. 223 del 2006
interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992 sull'edificabilità delle aree ai fini ICI
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
l'edificabilità dell'area ai fini ICI deriva dalla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore, indipendentemente dall'approvazione regionale e dagli strumenti attuativi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
prevede il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge, dichiarati dalla Corte
Massime di principio
- Negli accertamenti ICI e, più in generale, nei tributi locali, l'obbligo di motivazione è soddisfatto quando il contribuente sia posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali; il rinvio ad atti generali o regolamentari è sufficiente se tali atti sono conoscibili o ne è riprodotto il contenuto essenziale.
- L'onere di allegazione degli atti richiamati nell'avviso non si estende agli atti normativi o regolamentari che legittimano il potere impositivo e che sono conoscibili per la loro natura generale.
- In tema di ICI sulle aree edificabili, l'edificabilità rilevante ai fini della base imponibile si desume dalla qualificazione urbanistica contenuta nello strumento urbanistico generale, senza che siano necessari l'approvazione regionale o gli strumenti attuativi.
- La delibera comunale che predetermina per zone omogenee i valori delle aree edificabili costituisce un parametro presuntivo legittimo di accertamento e di giudizio, con funzione analoga a quella degli studi di settore; grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria del minor valore del bene.
- La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato esame o rigetto può risultare anche implicitamente dalla decisione incompatibile con l'accoglimento dell'istanza.
- Il giudicato formatosi su altri avvisi o altre annualità non è automaticamente rilevante quando nel nuovo giudizio siano dedotti vizi propri dello specifico atto impugnato e del relativo processo.
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