Cassazione Civile, Ordinanza n. 12288/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
Una società appaltatrice/subappaltatrice conveniva in giudizio la committente per ottenere il saldo del corrispettivo di lavori di restauro delle facciate esterne di un immobile, oltre alle somme asseritamente dovute per opere eseguite in misura superiore a quella originariamente prevista e per la corretta quantificazione matematica delle quantità lavorate. La committente resisteva e spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni per vizi e difetti delle opere. Il tribunale qualificava il contratto come appalto a corpo, rigettava la domanda principale, accoglieva la riconvenzionale e riteneva legittima la trattenuta in garanzia; la corte d'appello confermava. In cassazione la società appaltatrice deduceva quattro motivi: (1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale per sostenere che il contratto dovesse essere qualificato a misura e non a corpo, valorizzando misurazioni, quantità lavorate e difese della controparte; (2) falsa applicazione delle norme sulle variazioni in appalto, sostenendo che le maggiori opere rilevate dal consulente tecnico fossero state richieste dal committente e quindi dovessero essere compensate ex art. 1661 c.c.; (3) erronea applicazione della decadenza per denuncia dei vizi, contestando che la decorrenza dei 60 giorni potesse farsi risalire alla data di una lettera di terzo, perché la committente reale sarebbe stata altra società e la lettera sarebbe priva di data certa; (4) nullità della sentenza/procedimento per avere attribuito valore certo a una lettera di contestazione dei vizi senza adeguata prova della sua data. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a sollecitare una diversa lettura del contratto e delle prove, mentre ha accolto il terzo e il quarto motivo perché la sentenza impugnata non spiegava in modo sufficiente perché la data della contestazione dei vizi dovesse ritenersi certa ai fini della decorrenza del termine decadenziale, non essendo emersi altri elementi idonei a fondare con sicurezza il dies a quo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha rigettato i primi due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla corte d'appello in diversa composizione affinché individui correttamente il dies a quo del termine di 60 giorni per la denuncia dei vizi; restano quindi da riesaminare, in sede di rinvio, i profili relativi alla tempestività della denuncia dei vizi e alle conseguenze decadenziali. Il ricorso è stato quindi accolto solo in parte.
Norme richiamate
Le regole ermeneutiche possono essere censurate in cassazione solo indicando specificamente i canoni violati e il modo della loro inosservanza; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.
Richiamato dalla ricorrente come criterio di interpretazione, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e volta a sovrapporre una diversa valutazione del fatto.
Richiamato dalla ricorrente, ma non sufficiente a fondare un vizio di legittimità senza indicare puntualmente l'errore ermeneutico.
Richiamato per escludere il richiamo alla disciplina della vendita immobiliare nella determinazione del prezzo dell'appalto; nella materia dell'appalto il codice prevede una regola propria.
Ritenuto applicabile dalla corte territoriale alle variazioni autorizzate dell'opera.
Riferito alle opere diverse o maggiori ordinate dal committente; la sua applicazione presuppone la prova di uno specifico ordine o autorizzazione del committente, prova che la corte di merito ha escluso.
Il termine di 60 giorni per la denuncia dei vizi non immediatamente riconoscibili decorre dal momento della loro scoperta; la Corte ha cassato per difetto di motivazione sulla certezza della data da cui far decorrere il termine.
La Corte ha chiarito che la scrittura privata proveniente da terzo, qui usata solo come fatto storico per individuare la conoscenza dei vizi, non attiva il meccanismo dell'opponibilità della data previsto dalla norma.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un ragionamento presuntivo sulla richiesta delle varianti; la doglianza è stata reputata inammissibile perché mirava a rivalutare il materiale probatorio.
Invocato per sostenere un vizio del procedimento/prova, ma la Corte ha ritenuto che il problema riguardasse in realtà la motivazione sulla certezza della data della contestazione.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova documentale; la Corte ha distinto tra valutazione di merito e carenza di motivazione sul punto decisivo.
La censura è stata accolta solo nella misura in cui la sentenza d'appello non motivava adeguatamente sull'accertamento della data della contestazione dei vizi, decisiva per la decadenza.
Massime di principio
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto non è censurabile solo perché non condivisa dalla parte: occorre indicare in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e come il giudice se ne sia discostato; in difetto, la doglianza è inammissibile se mira soltanto a proporre una diversa lettura dei fatti.
- Nel contratto di appalto, la pretesa di compensi per opere ulteriori o maggiori richiede la prova di un ordine o di una autorizzazione del committente quando si invochi la disciplina delle variazioni; non è sufficiente il mero richiamo a maggiori quantità di lavoro o a un diverso andamento dell'esecuzione.
- La valutazione delle prove appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa ricostruzione del materiale istruttorio, salvo errori di diritto o motivazione mancante nei limiti consentiti.
- Ai fini della decadenza dalla denuncia dei vizi dell'opera, il giudice deve individuare con precisione il momento in cui il committente ha avuto conoscenza dei vizi quando essi non siano immediatamente riconoscibili; la data deve essere sorretta da adeguata motivazione e non può restare meramente assertiva.
- Una scrittura privata proveniente da terzo, se utilizzata solo come elemento fattuale per ricostruire la conoscenza di un evento, non opera automaticamente come atto soggetto alla disciplina dell'opponibilità della data ex art. 2704 c.c.; tuttavia il giudice deve comunque spiegare perché quella data sia certa ai fini del dies a quo decadenziale.
Come è indicizzato
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