Cassazione Civile, Ordinanza n. 12286/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fideiussori)
La controversia
Una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di due persone fisiche, in qualità di fideiussori di una società, per il pagamento di un credito derivante da un finanziamento chirografario e da un affidamento in conto corrente concessi alla società garantita. Gli ingiunti proponevano opposizione contestando esistenza ed entità del credito, addebito di commissione di massimo scoperto, interessi anatocistici e usurari, estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.; uno dei due chiedeva inoltre l'annullamento della fideiussione per incapacità naturale. Il Tribunale rigettava l'opposizione; la Corte d'appello confermava il rigetto, valorizzando una clausola solve et repete ritenuta valida perché i garanti non erano consumatori, ma soggetti coinvolti negli interessi imprenditoriali della società del figlio, e negando l'incapacità naturale sulla base della CTU. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione delle norme sulle impugnazioni e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto sufficiente la mera riproposizione della questione di improponibilità delle contestazioni ex clausola solve et repete, nonostante fosse stata implicitamente assorbita; 2) violazione della disciplina consumeristica, sostenendo che la qualità di consumatore del fideiussore va valutata solo con riguardo al contratto di fideiussione e non alla posizione del debitore garantito; 3) violazione degli artt. 1945 e 1462 c.c. e omessa pronuncia su nullità rilevabili d'ufficio; 4) omessa pronuncia sulla nullità della clausola solve et repete perché inserita in un formulario uniforme oggetto di intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia; 5) violazione dell'art. 428 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in tema di incapacità naturale, anche con riguardo alla prova testimoniale non ammessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e inammissibili il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello in diversa composizione affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, nella fideiussione, la qualità di consumatore o professionista del garante va valutata avendo riguardo alle parti del contratto di garanzia e non alla qualità del debitore principale. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
La mera riproposizione in appello è sufficiente quando la questione sia rimasta assorbita o non esaminata dal primo giudice per applicazione della ragione più liquida.
artt. 342, 343 e 346 c.p.c.
Sono richiamati per censurare la decisione d'appello, ma la Corte ritiene infondato il motivo sul punto.
art. 329, comma 2, c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla devoluzione in appello delle questioni assorbite o non esaminate.
art. 112 c.p.c.
È evocato sia per il lamentato vizio di omessa pronuncia sia per la dedotta improponibilità delle eccezioni; la Corte esclude il vizio nei motivi non accolti o lo dichiara assorbito/inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Censura il vizio processuale di nullità della sentenza o omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale, in particolare in tema di consumerismo, nullità della clausola e incapacità naturale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce che è necessario indicare specificamente il fatto decisivo non esaminato.
art. 3 cod. consumo
La nozione di consumatore/professionista nel contratto di fideiussione va riferita alle parti del contratto di garanzia, non al rapporto principale garantito.
art. 33, comma 2, lett. t) cod. consumo
Richiamato per sostenere l'inefficacia della clausola solve et repete nei confronti del consumatore.
art. 34, comma 4, cod. consumo
Richiamato in tema di clausole vessatorie e limiti di validità della clausola contrattuale contestata.
art. 36, commi 1 e 3, cod. consumo
Richiamato dai ricorrenti per dedurre la nullità di protezione della clausola.
art. 1945 c.c.
Richiamato in relazione alle eccezioni opponibili dal fideiussore e ai limiti posti dalla clausola solve et repete.
art. 1462, comma 1, c.c.
Richiamato per la disciplina della clausola solve et repete e dei limiti alla proponibilità delle eccezioni.
art. 1956 c.c.
Evocato dai garanti come causa di estinzione della fideiussione.
art. 428 c.c.
La capacità naturale deve essere valutata con riferimento allo specifico atto; tuttavia l'accertamento della sua sussistenza, se compiuto dal giudice di merito sulla base di CTU, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2005
È considerato un provvedimento amministrativo accertativo di un'intesa anticoncorrenziale, non una fonte normativa vincolante; può costituire elemento di prova ma non comporta automaticamente la nullità della clausola senza accertamenti di fatto nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione, la qualifica di consumatore o di professionista del garante si determina con esclusivo riferimento alla posizione del fideiussore e alla finalità concreta della garanzia, senza considerare la qualità professionale del debitore principale garantito.
- Un fideiussore persona fisica resta consumatore quando stipula la garanzia per scopi estranei alla propria attività professionale; è invece esclusa la tutela consumeristica solo se la fideiussione costituisce atto espressivo o strettamente funzionale alla sua attività.
- Nel giudizio di appello, la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. può essere sufficiente per mantenere ferma una questione assorbita o non esaminata dal primo giudice per decisione fondata sulla ragione più liquida.
- La deduzione di una nullità contrattuale rilevabile d'ufficio presuppone che il giudice disponga degli elementi di fatto necessari per verificarne i presupposti; in cassazione non è consentito sostituire tale accertamento con una nuova valutazione del fatto.
- Il controllo di legittimità sull'incapacità naturale è limitato: la valutazione della sussistenza dell'incapacità, quando compiuta dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite, non è riesaminabile se non nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo specificamente indicato.
- La contestazione sulla mancata ammissione di una prova è utile in cassazione solo se la prova dedotta è allegata come decisiva e non soltanto come astrattamente rilevante.
- Un provvedimento dell'autorità amministrativa che accerti un'intesa anticoncorrenziale può avere forte valore probatorio, ma non ha efficacia normativa automatica né vincola il giudice a dichiarare la nullità della clausola senza un autonomo accertamento dei relativi fatti.
- La clausola solve et repete va valutata anche alla luce della disciplina consumeristica: se il fideiussore è consumatore, possono operare le regole di protezione e di nullità delle clausole abusive.
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