Cassazione Civile, Ordinanza n. 12287/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione, confermando la sentenza d'appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dai locali sovrastanti, di proprietà del ricorrente, che avrebbero danneggiato locali e merci depositate in immobili sottostanti. I danneggiati hanno chiesto il risarcimento; il proprietario convenuto ha chiamato in causa il condominio, che a sua volta ha chiamato in garanzia la compagnia assicurativa. Il Tribunale ha condannato il proprietario al risarcimento; la Corte d'appello ha rigettato l'appello principale e quello incidentale. In cassazione il proprietario ha proposto tre motivi: 1) violazione delle regole di interpretazione contrattuale e delle norme processuali per sostenere che la polizza assicurativa dovesse coprire anche l'evento da spargimento d'acqua; 2) violazione delle norme sul giudicato e sul processo civile, per sostenere che si fosse formato un giudicato interno sulla non operatività della garanzia per mancata contestazione della compagnia; 3) violazione delle norme sulle spese, contestando la compensazione disposta in favore di una società danneggiata e la condanna alle spese in favore dell'assicuratrice. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi infondati: ha confermato che la causa delle infiltrazioni era imputabile alla parte di immobile di proprietà esclusiva del ricorrente, sicché non operava la garanzia aggiuntiva riferita a una perdita proveniente da parti comuni; ha escluso la formazione di un giudicato interno in assenza di un punto della sentenza di primo grado effettivamente passato in cosa giudicata; ha ritenuto corretta la regolazione delle spese, sia per la compensazione parziale sia per la condanna verso la compagnia chiamata in causa a causa di una difesa del ricorrente poi giudicata infondata.
Norme richiamate
Richiamato come norma di ermeneutica contrattuale invocata dal ricorrente per sostenere una diversa lettura della polizza, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura.
Richiamato nel primo motivo come criterio interpretativo della clausola assicurativa; non ha condotto a un diverso esito.
Invocato dal ricorrente per l'interpretazione della polizza; la Corte ha escluso che imponesse una lettura diversa da quella data dal giudice di merito.
Richiamato tra le norme di interpretazione contrattuale, ma la Corte ha ritenuto logica e coerente la lettura della Corte d'appello.
Invocato nel primo motivo; non ritenuto idoneo a sovvertire l'interpretazione della clausola assicurativa.
Richiamato nel primo motivo; la Corte ha confermato l'interpretazione del giudice di merito.
Richiamato nei motivi sul giudicato e sull'interpretazione della domanda; la Corte ha escluso la denunciata violazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
Invocato nel primo motivo insieme alle norme sull'interpretazione contrattuale; la censura è stata respinta.
La Corte ribadisce che la responsabilità del custode ha natura oggettiva e si fonda sul nesso causale tra cosa in custodia e danno, essendo esclusa solo dalla prova del caso fortuito o dal rilievo causale del fatto del danneggiato o del terzo con i requisiti indicati.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Tutti e tre i motivi sono stati formalmente incardinati come violazione di legge; la Corte li ha reputati infondati.
Richiamato nel secondo motivo sul giudicato; la Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato interno nei termini dedotti dal ricorrente.
Invocato nel secondo motivo per sostenere la mancata contestazione; la Corte ha respinto la censura.
Richiamato nel secondo motivo, ma senza individuazione di un capo effettivamente coperto da giudicato.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non vi ha ravvisato alcuna violazione decisiva.
Invocato per sostenere il passaggio in giudicato di un capo della sentenza; la Corte ha escluso che fosse individuabile.
Richiamato nel secondo motivo; la censura è stata ritenuta infondata.
La Corte ha confermato la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
La Corte ha ritenuto corretta la compensazione delle spese nei limiti motivati dal giudice di merito, secondo la versione applicabile ratione temporis.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato conseguente al rigetto.
Richiamato per il rito camerale e il deposito della motivazione.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito o la rilevanza causale esclusiva o concorrente del fatto del danneggiato o di un terzo, purché connotato da imprevedibilità e inevitabilità.
- L'interpretazione di una clausola assicurativa che delimita la copertura a specifiche fonti del danno non può essere sovvertita in cassazione se la lettura data dal giudice di merito è logica, coerente e non si fonda su un'erronea individuazione della fonte del sinistro.
- Il giudicato interno non può essere affermato in modo generico: occorre individuare con precisione il capo della sentenza di primo grado che sarebbe divenuto irrevocabile e il relativo oggetto processuale.
- La regolazione delle spese è censurabile solo se la motivazione del giudice di merito è assente o manifestamente illogica; la compensazione parziale può essere giustificata anche quando una parte non sia integralmente vittoriosa su tutte le domande proposte.
- La chiamata in garanzia di un terzo resa necessaria da una difesa poi ritenuta infondata può giustificare la condanna alle spese in favore del terzo chiamato secondo il principio di soccombenza.
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