Cassazione Civile, Ordinanza n. 12292/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La lite nasce da una sopraelevazione eseguita nel 2007 da due proprietari su un corpo di fabbrica di loro proprietà, posto su un fondo in Roma confinante con l'immobile del vicino. La Corte d'appello, riformando il primo grado, ha qualificato l'intervento come nuova costruzione, ritenendolo soggetto alla disciplina sulle distanze e non conforme alle prescrizioni urbanistiche richiamate dall'art. 9 del d.m. 1444/1968 e dal piano regolatore. Ha quindi ordinato il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione. I ricorrenti hanno proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che l'opera non fosse nuova costruzione ma manutenzione straordinaria o comunque intervento con volume pressoché invariato; 2) violazione delle norme sulla CTU, assumendo che il consulente avesse svolto valutazioni giuridiche sulla conformità urbanistica e sulle distanze; 3) omesso esame del fatto decisivo della preesistenza del loro locale-deposito sul confine rispetto al villino del vicino, invocando il criterio di prevenzione; 4) omesso esame della stessa questione di prevenienza dedotta in comparsa; 5) omesso esame del fatto decisivo della natura pertinenziale del locale/deposito, richiamando anche un decreto di archiviazione penale e la sanatoria edilizia; 6) nullità per motivazione apparente e violazione degli artt. 871, 872 e 873 c.c., censurando la qualificazione delle norme del d.m. 1444/1968 e del PRG come integrative del codice civile e la conseguente condanna alla demolizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era munita di motivazione chiara e la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale tecnico e della qualificazione dell'intervento; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la CTU era stata utilizzata per verifiche di fatto e tecniche, non per decidere questioni giuridiche, mentre la qualificazione dell'opera come nuova costruzione spettava al giudice; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la preesistenza del manufatto sul confine non era decisiva, dato che la sopraelevazione era stata correttamente qualificata come nuova costruzione e quindi il criterio di prevenzione non era applicabile; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché la Corte territoriale aveva già considerato irrilevanti, nei rapporti tra privati, l'autorizzazione amministrativa, la pretesa pertinenzialità e il decreto di archiviazione penale; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché il d.m. 1444/1968 è norma statuale inderogabile e integrativa dell'art. 873 c.c., senza necessità di ulteriore motivazione sulla sua natura. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
Le censure sono scrutinabili nei limiti dell'error in procedendo o dell'omesso esame di un fatto decisivo; non è consentita una mera rilettura del merito o della CTU.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo in presenza di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta una motivazione ritenuta insufficiente.
La consulenza tecnica d'ufficio deve limitarsi a questioni di fatto che richiedono cognizioni tecniche, non a qualificazioni giuridiche.
Il giudice deve applicare il diritto, non il consulente tecnico; la censura è infondata se il CTU è stato incaricato di accertamenti tecnici e il giudice ha mantenuto la qualificazione giuridica del fatto.
La critica all'apprezzamento della CTU non può tradursi in una diversa valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile quando i motivi non si confrontano con principi di diritto già consolidati.
Le costruzioni sui fondi finitimi devono rispettare la distanza minima legale; la disciplina urbanistica statuale può integrarla e prevalere sui regolamenti locali difformi.
Il proprietario che costruisce dopo il preveniente, nei casi previsti, può chiedere la comunione del muro sul confine.
In ipotesi di costruzione a distanza inferiore a quella legale, il vicino può interpellare il preveniente per le opzioni previste dalla norma.
È possibile costruire in aderenza nei casi consentiti dalla disciplina delle distanze.
art. 9, comma 2, d.m. 1444/1968
distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
È prescrizione tassativa e inderogabile, integrativa dell'art. 873 c.c., prevalente sui regolamenti locali contrastanti o più permissivi.
art. 41-quinquies l. urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150
Costituisce la base normativa del d.m. 1444/1968 in tema di limiti edilizi e distanze.
art. 17 l. 6 agosto 1967 n. 765
Ha introdotto nella legge urbanistica la previsione poi attuata dal d.m. 1444/1968.
art. 31, primo comma, lett. d), l. 5 agosto 1978 n. 457
Richiamato quale criterio per distinguere ristrutturazione e nuova costruzione in materia edilizia.
Richiamato quale disciplina attuale degli interventi edilizi ai fini della qualificazione dell'opera.
art. 22, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la legittimità della DIA, ma ritenuto irrilevante nei rapporti tra privati.
Non risulta centrale nel decisum; la sentenza richiama la competenza della Corte a valutare i fatti tecnici e le distanze nei rapporti tra privati.
Massime di principio
- La sopraelevazione che determini un incremento di altezza o di volumetria va qualificata come nuova costruzione e, come tale, soggiace integralmente alla disciplina delle distanze legali vigente al momento dell'intervento.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze tecniche o della CTU; è ammissibile solo la denuncia di anomalie motivazionali nei limiti costituzionali o di specifici vizi processuali.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere utilizzata per accertamenti tecnici e fattuali, ma non può essere delegata la soluzione di questioni giuridiche o la qualificazione normativa dei fatti.
- In tema di distanze tra fabbricati, la disciplina di fonte statale che impone una distanza minima assoluta è inderogabile e si integra automaticamente con l'art. 873 c.c., prevalendo sulle difformi previsioni locali.
- Nei rapporti tra privati, la regolarità o irregolarità amministrativa dell'opera edilizia non esaurisce la tutela: ciò che rileva è la lesione del diritto soggettivo alle distanze legali, a prescindere dal titolo edilizio o da provvedimenti penali archiviativi.
- Il criterio di prevenzione opera solo rispetto alla prima costruzione rilevante ai fini del completamento strutturale e funzionale; non consente di elidere la disciplina delle distanze quando l'intervento successivo integri una nuova costruzione.
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