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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12290/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da rapporti bancari intrattenuti da una società poi fallita o in liquidazione con una banca, comprendenti conto corrente, apertura di credito e gestione di portafoglio, oltre a linee di finanziamento autoliquidanti strutturate come anticipi su fatture. La società attrice aveva chiesto di accertare la nullità totale o parziale dei contratti per difetto di forma scritta, di rideterminare le partite di dare e avere e di accertare l’inesistenza di un debito alla data indicata. La banca aveva proposto domanda riconvenzionale per il saldo esposto e aveva chiamato in causa il fideiussore, estendendo anche a quest’ultimo la domanda di condanna. In appello la decisione era stata riformata solo in parte, con diversa quantificazione del saldo dovuto. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal fideiussore con un unico motivo di violazione di legge: si censurava la Corte d’appello per avere escluso la fideiussione dal novero dei contratti soggetti a mediazione obbligatoria, sostenendo che la mancata instaurazione della mediazione avrebbe dovuto precludere la domanda nei suoi confronti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha aderito alla proposta del consigliere relatore e ha ribadito che la mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari non si estende alla fideiussione, perché la fideiussione non è un contratto bancario tipico rientrante nella disciplina richiamata dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010. Ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre alla condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e al contributo ulteriore in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte richiama il procedimento accelerato per i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e lo applica alla definizione del giudizio in conformità alla proposta.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è ritenuto inammissibile perché non offre argomenti idonei a superare un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010

    La mediazione obbligatoria è limitata alle controversie riguardanti contratti bancari e finanziari in senso stretto; la fideiussione ne resta fuori.

  • art. 128-bis T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)

    La Corte osserva che il sistema di composizione stragiudiziale bancario si riferisce ai rapporti tra intermediari e clienti aventi ad oggetto servizi bancari e finanziari, non al fideiussore.

  • art. 115 T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993)

    È richiamato per delimitare il perimetro soggettivo degli operatori bancari e finanziari, che non coincide automaticamente con ogni rapporto connesso all’attività bancaria.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta, la Corte ritiene applicabile la condanna per responsabilità aggravata e la liquidazione equitativa in favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 35 d.lgs. n. 149/2022

    La Corte ne afferma l’applicazione ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023 e non ancora fissati per la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.

  • Cass. 21 ottobre 2022, n. 31209

    È richiamata come precedente che esclude la fideiussione dall’ambito della mediazione obbligatoria per i contratti bancari e finanziari.

  • Cass. 13 maggio 2021, n. 12883

    È richiamata per ribadire una lettura restrittiva della nozione di contratti bancari e finanziari, non estensibile a fattispecie diverse come il leasing immobiliare.

  • Cass. 22 novembre 2019, n. 30520

    È richiamata come precedente conforme alla interpretazione restrittiva dell’ambito applicativo della mediazione obbligatoria.

  • Cass. 20 maggio 2020, n. 9204

    È richiamata per l’idea che anche strumenti collegati all’attività bancaria, come l’assegno, possano conservare autonomia e non ricadere nella mediazione obbligatoria bancaria.

  • Cass. 1 marzo 2022, n. 6774

    È richiamata sul punto della legittimazione del successore a titolo particolare nel giudizio di cassazione.

  • Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423

    È richiamata sul tema della partecipazione del successore a titolo particolare al giudizio di legittimità.

  • Cass. Sez. U. 27 settembre 2023, n. 27433

    È richiamata per l’immediata applicabilità della disciplina sulla definizione accelerata ai giudizi rientranti nel perimetro temporale indicato.

  • Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540

    È richiamata per qualificare l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. come espressione di un’ipotesi normativa di abuso del processo e per fondare la condanna aggravata.

Massime di principio

  • La mediazione obbligatoria prevista per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari va interpretata in modo restrittivo: non si estende a rapporti che, pur collegati all’attività bancaria, non integrano un contratto bancario tipico o uno strumento finanziario disciplinato dalla normativa richiamata.
  • La fideiussione prestata a garanzia di un rapporto bancario non è, di per sé, soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria prevista per le liti su contratti bancari e finanziari.
  • Ai fini della mediazione obbligatoria e dei rimedi stragiudiziali bancari, rileva il perimetro oggettivo e soggettivo tracciato dalla disciplina di settore; non è sufficiente il mero collegamento funzionale con un’operazione bancaria.
  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. secondo la valutazione legale tipica prevista dalla norma.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire in cassazione nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza, purché risulti il subentro nel rapporto dedotto e non vi siano ostacoli derivanti dalla pregressa partecipazione processuale del dante causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

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