Cassazione Penale, Sentenza n. 26731/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Foggia che aveva solo parzialmente annullato un decreto di sequestro preventivo, disponendo la restituzione di una somma di denaro limitatamente a uno dei capi, ma confermando il vincolo sulle ulteriori contestazioni. Il procedimento cautelare reale era fondato su plurime ipotesi provvisorie: omessa dichiarazione dei redditi, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte e autoriciclaggio, in relazione a operazioni su criptovalute/bitcoin e a successive movimentazioni e conversioni in valuta tradizionale e in un immobile intestato alla moglie. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: identità tra le condotte poste a base dei capi tributari e di autoriciclaggio, con conseguente insussistenza del reato presupposto; mancanza di una effettiva alterazione dell'intestazione soggettiva delle criptovalute e loro destinazione a uso personale; insussistenza del delitto di sottrazione fraudolenta per assenza di un debito tributario già esigibile e di una procedura coattiva; erroneità del richiamo alla disciplina introdotta nel 2022 sulle criptoattività; difetto dell'elemento soggettivo dell'omessa dichiarazione, per la pretesa conoscenza dell'Amministrazione finanziaria della situazione reddituale; motivazione apparente del decreto per asserita tecnica di redazione per relationem/copia e incolla; inutilizzabilità di captazioni e intercettazioni; erronea individuazione del profitto confiscabile e del nesso tra i beni vincolati e i reati; illegittimità del sequestro dell'immobile intestato alla moglie perché acquistato prima delle date dei reati contestati. La Corte ha ritenuto tutti i motivi infondati o generici, valorizzando la sufficienza del fumus commissi delicti in sede di sequestro preventivo, la congruità e non apparente motivazione del Tribunale del riesame, la configurabilità di un autonomo profitto nell'autoriciclaggio rispetto al reato tributario presupposto, e la rilevanza penalistica delle operazioni su criptovalute e del servizio di mixing quale strumento di ostacolo alla tracciabilità. Ha inoltre affermato che il reato di sottrazione fraudolenta è di pericolo e non richiede una procedura esecutiva già in atto, e che il risparmio di spesa derivante da evasione fiscale può costituire utilità proveniente da altro delitto ai fini dell'art. 648-ter.1 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il sequestro preventivo, salvo la già disposta parziale restituzione di euro 106.375,96 relativa a uno dei capi in relazione all'art. 5 d.lgs. 74/2000. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente motivato sulla sussistenza del fumus dei reati provvisoriamente contestati e sulla riferibilità dei beni vincolati al profitto illecito, inclusi criptovalute, somme convertite in valuta fiat e l'immobile intestato alla moglie. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
il sindacato della Cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge
Nel giudizio di legittimità sui sequestri reali la Corte può censurare solo violazioni di legge, intese anche come mancanza assoluta o mera apparenza della motivazione.
Richiamato per la sintesi dei motivi nel ricorso.
Il risparmio di spesa derivante da evasione fiscale può costituire utilità proveniente da altro delitto; l'impiego in criptoattività e il ricorso a mixing possono integrare la condotta di sostituzione/trasferimento idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
Richiamato quale norma sulla confisca del profitto dell'autoriciclaggio, oggetto del sequestro finalizzato alla confisca.
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo; non richiede una procedura di riscossione coattiva già in atto e può essere integrato da atti dispositivi connotati da artificio o inganno idonei a ostacolare la garanzia patrimoniale.
La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini cautelari, il fumus della mancata presentazione della dichiarazione con imponibile da plusvalenze su criptoattività e imposta non versata.
La censura difensiva è stata ritenuta assorbita e comunque non decisiva rispetto all'obbligo impositivo ricavabile dal TUIR.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione del riesame; la Corte ha escluso un vizio di motivazione meramente apparente.
Richiamato dal ricorrente in tema di intercettazioni e valutazione nel riesame.
Richiamato per contestare l'utilizzabilità delle intercettazioni in relazione ai limiti edittali e alla data dei fatti.
Norma base del sequestro preventivo; il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti del vincolo reale anche per finalità di confisca.
Richiamato in relazione alla confisca e alla individuazione del profitto confiscabile.
Richiamato in relazione al sequestro dell'immobile intestato alla moglie, ritenuto riferibile alle somme provenienti dalle condotte illecite.
art. 67, comma 1, lett. c-sexies, d.P.R. 917/1986
Le plusvalenze e i proventi da criptoattività sono materia imponibile; la norma del 2022 è stata letta come chiarificatrice e non innovativa in senso assoluto.
art. 67, comma 1, lett. c-quinquies, d.P.R. 917/1986
Richiamata per affermare che anche prima della riforma le plusvalenze da bitcoin potevano rientrare nell'area dell'imponibile.
Richiamato in tema di determinazione della plusvalenza e deducibilità delle minusvalenze.
art. 1, comma 127, l. n. 197 del 2022
Letto come norma transitoria e di dettaglio della disciplina fiscale delle criptoattività, non come introduzione ex novo dell'obbligo impositivo.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2007
Richiamato per la definizione di moneta virtuale/criptoattività nel contesto antiriciclaggio.
art. 1, comma 2, lett. m-bis), d.lgs. n. 231 del 2007
Richiamato per la definizione di cripto-attività recepita dal regolamento europeo.
art. 3, comma 1, n. 5, regolamento (UE) 2023/1114
Richiamato quale definizione normativa di cripto-attività come rappresentazione digitale di valore o diritto trasferibile e memorizzabile elettronicamente.
Richiamato in via descrittiva per l'uso volontario delle criptovalute come datio in solutum.
Richiamato per sostenere che le criptovalute possono essere ricondotte alla categoria dei beni suscettibili di diritti.
art. 1, comma 2, d.lgs. 58/1998
Richiamato per escludere l'equiparazione delle criptovalute agli strumenti finanziari in senso tecnico.
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo reale, il controllo di legittimità della Cassazione è limitato alla violazione di legge, che comprende anche la mancanza assoluta o la mera apparenza della motivazione; non è invece consentito rivalutare il merito del compendio indiziario.
- Ai fini del sequestro preventivo basta il fumus commissi delicti, ossia la astratta sussumibilità del fatto in una fattispecie incriminatrice sulla base di concreti elementi indiziari; non occorre la verifica dei gravi indizi di colpevolezza propri delle misure personali.
- In tema di autoriciclaggio, il risparmio di spesa o il profitto economico ottenuto da un delitto tributario può costituire utilità proveniente da altro delitto; la successiva conversione in criptoattività, la movimentazione su wallet e l'uso di servizi di mixing possono integrare condotte di sostituzione o trasferimento idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
- Il profitto dell'autoriciclaggio è autonomo rispetto al profitto del reato presupposto: non è necessario che vi sia identità materiale tra le somme iniziali e i beni finali, essendo sufficiente la trasformazione del vantaggio illecito in una nuova e distinta utilità economicamente apprezzabile.
- La clausola di non punibilità dell'autoriciclaggio per il mero godimento/utilizzo diretto del bene opera solo se l'agente si limita a fruirne senza compiere operazioni idonee a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa; l'impiego in circuiti speculativi o in meccanismi di anonimizzazione esclude tale esimente.
- Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo: non richiede una procedura di riscossione coattiva già avviata, essendo sufficiente che gli atti dispositivi siano connotati da artificio o inganno e siano ex ante idonei a rendere inefficace la futura azione recuperatoria dell'Erario.
- Le plusvalenze da operazioni speculative su bitcoin e, più in generale, sulle criptoattività sono considerate materia imponibile anche in relazione a periodi anteriori alla normativa del 2022, che è stata letta come disciplina di dettaglio e di coordinamento, non come introduzione ex novo dell'obbligo fiscale.
- La motivazione per relationem o la tecnica redazionale del c.d. copia e incolla non determina di per sé nullità o mancanza di motivazione, se il giudice esprime un effettivo vaglio autonomo degli elementi e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
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