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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26678/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un sequestro preventivo impeditivo di euro 3.515 rinvenuti nell'abitazione dell'indagato, sottoposto a procedimento per detenzione di cocaina a fini di cessione in concorso con altro soggetto. La terza interessata, moglie dell'indagato e intestataria formale di un motociclo venduto il giorno precedente all'arresto del coniuge, aveva proposto riesame contro il decreto di convalida del sequestro della somma, sostenendo che il denaro fosse un acconto ricevuto per la vendita della moto e che, in ogni caso, essendo in regime di comunione legale, la somma fosse comune e dunque di sua contitolarità. Il tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di prova della titolarità della somma e quindi dell'interesse concreto ad agire. Nel ricorso per cassazione si deducevano: 1) violazione dell'art. 177 c.c., assumendo che la comunione legale dei beni tra coniugi renderebbe irrilevante ogni ulteriore prova circa la titolarità della somma e la sua provenienza; 2) vizio di motivazione, perché il tribunale avrebbe confuso il profilo della titolarità del bene con quello della provenienza lecita, senza individuare un effettivo collegamento del denaro con il reato. La Corte ha ritenuto il ricorso del tutto generico e aspecifico, confermando che nel sequestro preventivo impeditivo il terzo, anche se coniuge, deve allegare e dimostrare una posizione giuridica concreta e attuale sul bene; le presunzioni civilistiche sulla comunione legale non sono sufficienti a radicare l'interesse a impugnare né a prevalere sul criterio della disponibilità sostanziale del bene da parte dell'indagato. La documentazione prodotta (annuncio di vendita, dichiarazione di vendita, scrittura manoscritta sull'acconto) è stata ritenuta non idonea a provare la titolarità esclusiva o pro quota della somma in capo alla ricorrente, né la sua lecita provenienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva specificamente censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata e aveva riproposto in modo acritico le stesse difese già esaminate nei precedenti gradi. È stata confermata la correttezza del provvedimento del tribunale del riesame, che aveva escluso l'interesse ad agire della terza interessata per mancata prova della titolarità della somma sequestrata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 177 c.c.

    La comunione legale tra coniugi non è automaticamente opponibile nel giudizio penale sul sequestro preventivo; non basta a fondare l'interesse ad agire del coniuge terzo senza prova concreta della titolarità o disponibilità del bene.

  • art. 1199 c.c.

    La Corte richiama la regola civilistica secondo cui la quietanza deve provenire dal creditore, evidenziando l'anomalia della scrittura prodotta dalla difesa, ritenuta sospetta e non idonea a provare l'acconto versato.

  • art. 568, comma 4, c.p.p.

    L'interesse a impugnare costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile in difetto di interesse ad impugnare.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa, la sanzione pecuniaria; nel caso concreto la Corte ha ritenuto non ravvisabile l'assenza di colpa.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato per la trattazione camerale senza discussione orale, non richiesta dalle parti.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso ai soli limiti necessari.

  • art. 110 c.p.

    Contestato in relazione al concorso nel reato di detenzione di stupefacenti a fini di cessione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice del reato presupposto, relativo alla detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Massime di principio

  • Nel sequestro preventivo impeditivo il terzo interessato, anche se coniuge dell'indagato, può proporre impugnazione solo se alleghi e dimostri una posizione giuridica concreta, attuale e diretta sul bene sequestrato; il mero vincolo familiare non basta.
  • Le presunzioni civilistiche sulla comunione legale dei beni tra coniugi non sono automaticamente opponibili nel procedimento penale cautelare: ciò che rileva è la disponibilità effettiva del bene da parte dell'indagato, non la sola intestazione formale.
  • L'interesse ad agire in sede di riesame del sequestro non è presunto ma deve essere provato in concreto; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
  • La documentazione privata non autenticata, specie se formata in prossimità del fatto e priva di riscontri oggettivi, può essere ritenuta inidonea a dimostrare la lecita provenienza o la reale titolarità di somme sequestrate.
  • In sede di legittimità contro provvedimenti cautelari reali, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata; la mera riproposizione delle deduzioni già esaminate integra aspecificità e genericità del motivo.
  • Nel sequestro preventivo impeditivo finalizzato a prevenire la reiterazione o l'aggravamento del reato, la misura può estendersi ai beni nella disponibilità dell'indagato anche se formalmente intestati a terzi, quando non sia provata un'autonoma titolarità del terzo.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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