Cassazione Penale, Sentenza n. 26720/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una rapina pluriaggravata commessa ai danni di una filiale bancaria nel 1995. L'imputato era stato ritenuto responsabile con il ruolo di "basista", cioè di soggetto interno all'istituto che avrebbe fornito informazioni logistiche e operative utili all'azione predatoria. La Corte di appello aveva confermato la condanna del Tribunale, che aveva irrogato la pena di anni tre di reclusione ed euro 600 di multa, con condono della pena, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile e a una provvisionale di euro 200.000. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto due motivi: (1) mancata assunzione di prova decisiva, lamentando il diniego dell'esame del capo cassiere della banca, che avrebbe potuto chiarire chi fosse a conoscenza dei flussi di denaro e smentire il suo ruolo di basista; (2) vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la responsabilità quasi esclusivamente su un'intercettazione ambientale del 18 maggio 2010, interpretata come confessione, senza confrontarsi con la tesi difensiva secondo cui il riferimento a somme di denaro era invece collegato alla sua situazione debitoria, e lamentando anche una pretesa incongruenza sul tema della ricognizione fotografica del collaboratore di giustizia Neri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la testimonianza del capo cassiere non risultava richiesta ritualmente nei gradi di merito nei termini dedotti in ricorso e, soprattutto, non era comunque decisiva, perché la decisione di merito si fondava su una conversazione intercettata ritenuta sostanzialmente confessoria, idonea da sola a sostenere l'affermazione di responsabilità. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto il vizio di motivazione generico e manifestamente infondato: la Corte di appello aveva dato conto in modo congruo e non illogico dell'interpretazione della intercettazione ambientale, escludendo il travisamento della prova, e aveva anche adeguatamente respinto la lettura difensiva alternativa. È stata inoltre esclusa ogni reale contraddizione con la sentenza di primo grado sul tema della mancata individuazione fotografica da parte del collaboratore di giustizia. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
richiesta rituale di trattazione orale in cassazione
art. 606, comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
deduzione del vizio di mancata assunzione di prova decisiva
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
richiamato per escludere che le dichiarazioni captate in intercettazione richiedano i riscontri previsti per le chiamate in correità
art. 616 cod. proc. pen.
in caso di inammissibilità del ricorso, condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La mancata assunzione di prova decisiva è deducibile in cassazione solo se la prova richiesta era ritualmente introdotta nei gradi di merito e, soprattutto, se la sua acquisizione avrebbe con elevata certezza potuto condurre a una decisione diversa o incidere sulla struttura portante della sentenza.
- Non è decisiva la prova che, anche se acquisita, non avrebbe scalfito un compendio probatorio già autonomamente sufficiente a sorreggere l'affermazione di responsabilità.
- L'interpretazione del linguaggio usato nelle conversazioni intercettate è questione di fatto rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la lettura accolta è logicamente coerente con il testo captato e non vi è travisamento del contenuto reale.
- Le dichiarazioni autoaccusatorie o eteroaccusatorie captate in intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e non richiedono i riscontri previsti per le dichiarazioni rese da chiamanti in correità.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto le mentite spoglie del vizio di motivazione, quando la censura si risolva nella proposta di una lettura alternativa dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
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