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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26680/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La sentenza impugnata aveva applicato, su richiesta concorde delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena finale di mesi 10 e giorni 20 di reclusione a un imputato per naufragio colposo, omicidio colposo e omissione di assistenza, con riferimento all'art. 449 c.p. Il Procuratore generale ha ricorso deducendo violazione di legge per asserita illegalità della pena base, indicata in sentenza in anni uno e mesi quattro di reclusione: secondo il ricorrente, poiché l'art. 449, comma 2, c.p. prevede il raddoppio della pena prevista dal comma 1 nei casi di naufragio, la pena base non avrebbe potuto essere inferiore a due anni. La difesa ha replicato che il ricorso muoveva da un presupposto errato, perché l'imputazione contestava soltanto il comma 1 dell'art. 449 c.p. e non la fattispecie autonoma del comma 2; inoltre il naufragio riguardava un peschereccio, non una nave adibita al trasporto di persone.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale perché manifestamente infondato. Ha rilevato che l'art. 449, comma 2, c.p. configura un'autonoma fattispecie di reato e non una circostanza aggravante del comma 1; nel caso concreto, però, l'imputazione contestava correttamente solo il comma 1 dell'art. 449 c.p., sicché la pena base applicata non era illegale, non essendo inferiore al minimo edittale della fattispecie contestata. La Corte ha inoltre osservato che il raddoppio previsto per le navi adibite al trasporto di persone non si applica al naufragio di un peschereccio.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    su concorde richiesta delle parti

    richiamo al patteggiamento, nel quale era stata applicata la pena oggetto di censura

  • art. 449 cod. pen.

    fattispecie contestata nell'imputazione e parametro per valutare la legittimità della pena base

  • art. 449, comma 2, cod. pen.

    la disposizione non è una circostanza aggravante del comma 1, ma integra un titolo autonomo di reato e si applica solo nelle ipotesi previste, tra cui quelle relative alle navi adibite al trasporto di persone

  • art. 90 codice di rito

    richiesta trasmessa ex art. 90 codice di rito

    richiamo della persona offesa a sostegno della richiesta di accesso/visione degli atti

Massime di principio

  • Nel delitto colposo di danno previsto dall'art. 449 c.p., il comma 2 non opera come semplice aggravante del comma 1, ma configura una fattispecie autonoma di reato.
  • La legalità della pena base va verificata avendo riguardo alla sola fattispecie effettivamente contestata nell'imputazione: non è illegittima una pena che resti entro i limiti edittali del reato ascritto, anche se il ricorrente la confronta con una diversa ipotesi incriminatrice non contestata.
  • Il raddoppio sanzionatorio previsto per il naufragio di navi adibite al trasporto di persone non può essere esteso in via analogica a un peschereccio, che è destinato all'equipaggio per l'esercizio dell'attività professionale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce un vizio di legge fondato su un presupposto interpretativo manifestamente errato e quindi privo di concreta consistenza.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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