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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26683/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato, quale legale rappresentante di una società, ritenuto responsabile di avere indicato nella dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2014 elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente detrazione indebita di IVA. In primo e secondo grado era stata affermata la responsabilità per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, con confisca parametrata all'IVA indebitamente detratta. La precedente sentenza di cassazione aveva annullato limitatamente al diniego della non menzione e alla quantificazione della confisca, affermando che il profitto confiscabile dovesse essere commisurato alla parte di credito IVA effettivamente utilizzata in compensazione. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha rideterminato la confisca in euro 42.608 e ha concesso la non menzione. Il ricorso per cassazione censurava la nuova quantificazione del profitto/confisca, sostenendo che il giudice di rinvio si sarebbe limitato a una sottrazione aritmetica tra credito IVA complessivo ed eventuale quota non utilizzata, senza accertare in concreto quale parte del credito fosse stata realmente compensata per estinguere obbligazioni tributarie; richiamava inoltre la consulenza della difesa, secondo cui il credito non era mai stato certificato, era quindi utilizzabile solo nei limiti annuali di euro 5.000, non era stato chiesto a rimborso e risultava un uso solo parziale, comunque inferiore a euro 50.000, senza precisa quantificazione. Il ricorrente lamentava quindi vizio di motivazione sulla determinazione dell'importo confiscabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla quantificazione del profitto, osservando che il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto già enunciato, distinguendo tra credito IVA complessivo e quota residua definitivamente non utilizzata. La Corte ha considerato motivata in modo lineare la determinazione del profitto confiscabile in euro 42.608, corrispondente alla differenza tra il credito fittizio complessivo (euro 115.610) e la parte non utilizzata (euro 73.002). Ha inoltre affermato che le doglianze difensive miravano in realtà a una nuova valutazione del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    integra il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; ai fini della confisca il profitto non coincide automaticamente con l'intero credito IVA fittizio esposto, ma con la parte effettivamente utilizzata in compensazione per estinguere obbligazioni tributarie.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    richiamato dalla difesa per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per affermare che, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, ai fini della confisca il profitto non si identifica automaticamente con l'intero importo del credito IVA fittiziamente esposto in dichiarazione, ma va commisurato alla quota di credito effettivamente utilizzata per compensare debiti tributari.
  • Quando il giudice di rinvio si conforma al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e fonda la quantificazione del profitto su dati fiscali oggettivi, la motivazione è adeguata se rende intellegibile il passaggio logico tra credito originario, quota residua non utilizzata e importo confiscabile.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o un diverso criterio ricostruttivo del fatto sotto la veste del vizio di motivazione, se la decisione impugnata non presenti manifesta illogicità, contraddizioni decisive o motivazione apparente.
  • Ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso, la mera riproposizione di questioni di merito sull'accertamento dell'effettivo profitto non è idonea a superare il controllo di legittimità, che resta limitato alla tenuta logica della motivazione.
  • La determinazione della confisca per equivalente, nei reati tributari, può essere ancorata alla parte di vantaggio concretamente conseguito, purché il giudice espliciti i dati fattuali utilizzati e il criterio logico seguito per la quantificazione.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiConfiscaInutilizzabilità della prova

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