Cassazione Penale, Sentenza n. 26682/2026 del 16/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta per 114 giorni di misura cautelare subita tra il 27 giugno 2018 e il 17 ottobre 2018, in relazione a un’originaria contestazione di usura aggravata e tentata estorsione. L’istante era poi stato assolto dal Tribunale con sentenza irrevocabile per insussistenza del fatto. La Corte di appello aveva però respinto la domanda ritenendo integrata la causa ostativa di cui all’art. 314, comma 1, c.p.p., cioè che l’interessato avesse dato causa alla misura con dolo o colpa grave. Nel ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva frammentato il materiale probatorio, valorizzando le dichiarazioni delle persone offese senza vagliarne l’attendibilità, senza considerare le successive ritrattazioni e senza dare corretta lettura alle intercettazioni, che sarebbero state neutre e non idonee a dimostrare un contributo colposo dell’istante alla falsa apparenza del reato. La difesa richiamava inoltre i principi giurisprudenziali sul dolo e sulla colpa grave rilevanti ai fini del diniego dell’equa riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice debba valutare ex ante tutti gli elementi disponibili per stabilire se la condotta dell’istante abbia ingenerato la falsa apparenza della commissione di un reato e quindi la misura cautelare. Ha osservato che, pur non essendo corretto attribuire rilievo ostativo alle sole dichiarazioni delle persone offese, il nucleo motivazionale della decisione impugnata era comunque corretto: le intercettazioni, che coinvolgevano anche il ricorrente e mostravano sollecitazioni insistenti al pagamento di un credito nonché riferimenti a interessi pattuiti, erano idonee a integrare l’apparenza di illiceità della condotta in relazione ai reati di usura ed estorsione, poi esclusi nel merito. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese processuali; nessuna spesa è stata liquidata in favore del Ministero resistente, perché la sua memoria non ha apportato un contributo utile alla decisione.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, c.p.p.
La riparazione per ingiusta detenzione è esclusa quando l’interessato abbia dato causa alla misura con dolo o colpa grave; la verifica va compiuta ex ante, considerando se la sua condotta abbia ingenerato la falsa apparenza dell’illecito.
art. 2043 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve compiere una valutazione autonoma rispetto al processo di merito, senza vincolo derivante dall’esito assolutorio, verificando ex ante se la condotta dell’istante abbia contribuito a far apparire configurabile il reato.
- La causa ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione ricorre quando la persona che ha subito la custodia cautelare abbia tenuto una condotta volontaria o gravemente colposa idonea, secondo comune esperienza, a ingenerare l’intervento dell’autorità giudiziaria.
- Ai fini dell’art. 314 c.p.p. possono assumere rilievo elementi probatori anche poi non sufficienti a fondare una condanna, se sono comunque idonei a prospettare, nel momento cautelare, una falsa apparenza di responsabilità penale.
- Non è decisivo che il materiale probatorio sia stato successivamente ritenuto insufficiente o non univoco in sede di merito; ciò che conta nel giudizio di riparazione è la capacità ex ante della condotta di generare l’apparenza del reato.
- La censura che si limiti a ribadire l’estraneità dell’interessato al reato assolto, senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione fondata sulla colpa nel cagionare la misura, non scalfisce la motivazione del diniego.
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