Cassazione Penale, Sentenza n. 26713/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La decisione riguarda il reclamo, poi rigettato dal Tribunale di sorveglianza di Roma, avverso il decreto ministeriale di prima applicazione del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizi processuali ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., in relazione agli artt. 41-bis ord. pen., 125 c.p.p. e 666 c.p.p. Sosteneva che il Tribunale di sorveglianza avesse omesso una valutazione individualizzata e attuale della sua pericolosità sociale; che la condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 non fosse ancora definitiva; che mancasse l’esame degli attuali collegamenti con il sodalizio criminale Stidda; e che non fossero stati acquisiti alcuni atti indicati nel reclamo, tra cui ordinanze cautelari e una sentenza definitiva in altro procedimento. La censura era formulata anche come critica a una motivazione ritenuta meramente adesiva al decreto ministeriale, priva di controllo effettivo e individualizzato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato che, in materia di reclamo avverso l’applicazione del 41-bis, il sindacato di legittimità è limitato dalla legge alla sola violazione di legge, comprensiva dell’assenza o mera apparenza della motivazione, ma non estesa alle valutazioni di merito sulla pericolosità sociale. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse affetto da motivazione mancante o apparente e che il ricorso non cogliesse nel segno, perché la doglianza sull’omessa acquisizione di atti era generica e non ne indicava né il contenuto né la decisività. Ha inoltre ritenuto logico e sufficiente il richiamo del Tribunale di sorveglianza alla condanna per reati in materia di stupefacenti commessi in costanza di detenzione, agli elementi indicativi del collegamento con la Stidda e ai profili del percorso carcerario considerati sintomatici di persistente pericolosità sociale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
comma 2-sexies; comma 2-bis
Nel reclamo contro il provvedimento applicativo del regime detentivo speciale il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; il Tribunale di sorveglianza decide sulla sussistenza dei presupposti del regime nelle forme degli artt. 666 e 678 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p.
Sono state invocate come norme di ricorso per cassazione per violazione di legge ed errori processuali, ma la Corte ha ricondotto il sindacato effettivamente esperibile ai limiti posti dall’art. 41-bis ord. pen.
Richiamato dalla difesa per lamentare carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Richiamato quale modello procedurale del reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza.
Richiamato insieme all’art. 666 c.p.p. come disciplina del procedimento camerale davanti al Tribunale di sorveglianza.
Le condanne per tali reati sono state valorizzate dal giudice di sorveglianza come indice di persistente collegamento con il sodalizio criminale e di elevata caratura criminale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis, il controllo è limitato alla violazione di legge e alla mancanza o mera apparenza della motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito sulla pericolosità sociale o sull’opportunità del regime.
- La motivazione è censurabile in sede di legittimità solo quando sia del tutto assente, meramente apparente o talmente incoerente e lacunosa da impedire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice.
- La deduzione di omessa acquisizione di atti è inammissibilmente generica se non indica in modo specifico quali documenti siano stati trascurati e perché essi sarebbero decisivi ai fini della decisione.
- Ai fini del mantenimento o dell’applicazione del regime differenziato, la valutazione può fondarsi anche su elementi sintomatici del persistente collegamento con l’associazione criminale e su dati del percorso carcerario, purché siano logicamente apprezzati dal giudice di sorveglianza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26720/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26678/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26680/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26682/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26683/2026 del 16/07/2026
- Sentenza penale · 16 lug 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 26686/2026 del 16/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →