Salta al contenuto
Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Normativa italiana007X0246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto definisce termini e soggetti obbligati della disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo, fissando finalità, principi di rischio, compiti del MEF e del Comitato di sicurezza finanziaria. Si applica alla prevenzione dell’uso del sistema economico e finanziario per riciclaggio, finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa; alcune disposizioni richiamate hanno efficacia transitoria fino al 31 marzo 2018.

Norme antiriciclaggio, contrasto al terrorismo e proliferazione armi

Disciplina antiriciclaggio, antiterrorismo e contrasto alla proliferazione

Il provvedimento inquadra il sistema italiano di prevenzione dell’uso del sistema economico e finanziario per finalità illecite. Definisce il lessico di riferimento, individua i soggetti obbligati e attribuisce competenze al Ministero dell’economia e delle finanze e al Comitato di sicurezza finanziaria.

Definizioni generali

La norma elenca numerose definizioni operative essenziali per l’applicazione della disciplina: autorità e organismi coinvolti, strumenti finanziari e mezzi di pagamento, nozioni di cliente, rapporto continuativo, operazione, operazione occasionale e frazionata, fondi e risorse economiche, congelamento, soggetti designati, titolare effettivo, persone politicamente esposte, prestatori di servizi relativi a società e trust, servizi per le cripto-attività, indirizzo auto-ospitato e sportelli automatici per le cripto-attività.

Sono inoltre richiamati i principali riferimenti normativi e istituzionali del settore, tra cui Banca d’Italia, CONSOB, IVASS, UIF, OAM, OCF, DIA, DNA, GAFI e Comitato di sicurezza finanziaria. Alcune lettere risultano espressamente abrogate dal d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 204.

Finalità e principi di applicazione

Le disposizioni si applicano per prevenire e contrastare:

  • il riciclaggio;
  • il finanziamento del terrorismo;
  • il finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

L’azione preventiva deve essere coordinata con la repressione dei reati presupposto e dei reati di finanziamento del terrorismo. Le misure devono essere proporzionate al rischio, considerando cliente, rapporto, prestazione, prodotto o transazione, nonché la natura, dimensione e complessità dei soggetti obbligati.

Il testo definisce anche in modo puntuale il concetto di riciclaggio, includendovi conversione, trasferimento, occultamento, acquisto, detenzione, utilizzazione di beni di provenienza criminosa e la partecipazione, il tentativo, l’agevolazione o l’istigazione. Il riciclaggio rileva anche se i fatti presupposto sono avvenuti all’estero. È inoltre definito il finanziamento del terrorismo come qualsiasi attività diretta alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione di fondi e risorse economiche utilizzabili per condotte terroristiche, anche se non effettivamente impiegati.

Il trattamento dei dati personali per tali finalità è qualificato come di interesse pubblico.

Soggetti obbligati

L’ambito soggettivo comprende:

  • intermediari bancari e finanziari, tra cui banche, Poste Italiane, IMEL, IP, SIM, SGR, SICAV/SICAF in gestione interna, agenti di cambio, intermediari ex art. 106 TUB, Cassa depositi e prestiti, imprese e intermediari assicurativi, soggetti eroganti microcredito, confidi, società fiduciarie iscritte, consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, prestatori di servizi per cripto-attività autorizzati in Italia e società di partenariato in gestione interna;
  • altri operatori finanziari, come società fiduciarie non iscritte all’albo ex art. 106 TUB, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria e cambiavalute;
  • professionisti, inclusi commercialisti, consulenti del lavoro, altri soggetti che svolgono attività in materia di contabilità e tributi, notai, avvocati, revisori legali e società di revisione, nei casi e per le attività indicati;
  • altri operatori non finanziari, tra cui soggetti che commerciano opere d’arte o cose antiche, operatori professionali in oro, mediatori immobiliari, custodi e trasportatori di contante e valori, mediatori civili e recuperatori stragiudiziali di crediti;
  • prestatori di servizi di gioco;
  • prestatori di servizi relativi a società e trust soggetti a licenza o registrazione.

La disciplina si applica anche alle succursali in Italia di soggetti obbligati esteri e prevede regole specifiche per operazioni di cartolarizzazione e per i gestori esterni di OICR societari in gestione esterna. Alcuni obblighi limitati si estendono alle infrastrutture di mercato finanziario per segnalazioni di operazioni sospette e comunicazioni oggettive.

Obblighi di protezione dati e succursali estere

I soggetti obbligati devono garantire che i dati acquisiti siano trattati solo per gli scopi previsti dal decreto e nel rispetto del Codice privacy. Le succursali stabilite in altri Stati membri devono rispettare anche le norme di recepimento vigenti nello Stato membro ospitante.

Competenze del Ministro dell’economia e delle finanze

Il Ministro dell’economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Parlamento una relazione sullo stato dell’azione di prevenzione, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria, corredata da un rapporto UIF e dalla relazione della Banca d’Italia sulle risorse assegnate.

Può inoltre, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, stabilire l’esenzione dagli obblighi antiriciclaggio per taluni soggetti che svolgono attività finanziaria occasionale o su scala limitata, quando ricorrano congiuntamente requisiti di basso rischio, tra cui:

  • fatturato complessivo limitato;
  • operazioni limitate per cliente e per singola operazione;
  • attività non principale;
  • attività accessoria e collegata a quella principale;
  • attività principale non rientrante tra quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva, salvo specifiche eccezioni;
  • servizi prestati solo alla clientela dell’attività principale e non al pubblico.

In materia di terrorismo e proliferazione, il Ministro adotta con proprio decreto, secondo la disciplina del d.lgs. n. 109 del 2007:

  • misure di congelamento di fondi e risorse economiche dei soggetti designati e relative esenzioni;
  • designazioni nazionali di persone, gruppi o entità responsabili o tentanti condotte terroristiche;
  • misure di congelamento su richiesta di Stati terzi in attuazione della risoluzione ONU n. 1373/2001.

Può inoltre individuare, sulla base delle decisioni del GAFI, ulteriori Paesi terzi ad alto rischio.

Regime temporale e aggiornamenti richiamati

Il testo contiene un aggiornamento che prevede la continuazione dell’applicazione, fino al 31 marzo 2018, delle disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi di norme abrogate o sostituite dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90. È altresì richiamata l’entrata in vigore delle disposizioni relative ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria all’avvio dell’operatività dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 88 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.