Cassazione Civile, Ordinanza n. 25909/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2015 emesso da un comune nei confronti di una società. In appello la CTR aveva confermato il rigetto del ricorso ritenendo regolare la notifica dell'atto impositivo via PEC e, nel merito, congruamente motivato l'avviso, con doglianze sui valori immobiliari reputate generiche e non provate. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme del Codice dell'amministrazione digitale e dell'art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica via PEC fosse inesistente o comunque invalida perché eseguita mediante allegazione di copia informatica di documento analogico priva di attestazione di conformità e firma digitale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 1, comma 162, L. n. 296/2006, 7 L. n. 212/2000 e 3 L. n. 241/1990, contestando la motivazione dell'avviso, l'arbitrarietà dei valori di stima degli immobili e, inoltre, sostenendo per la prima volta che gli immobili fossero "beni merce" non assoggettabili a IMU.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo ritenendolo manifestamente infondato: ha affermato che le norme del CAD si applicano anche ai comuni; che la notificazione via PEC degli atti impositivi degli enti locali è, al più, irregolare o nulla se eseguita prima della specifica previsione del 2017, ma non inesistente; che la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo, essendo l'atto stato ricevuto e tempestivamente impugnato. Ha inoltre precisato che per la notifica via PEC può essere allegata una copia informatica di documento analogico senza necessità di attestazione di conformità, e che nel caso concreto non era stato nemmeno dedotto o provato un disconoscimento della conformità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico, non autosufficiente e in parte nuovo: la censura sui valori di stima non confrontava specificamente l'accertamento della CTR secondo cui la doglianza era generica e priva di prova; il ricorso non riproduceva il contenuto dell'avviso; la questione dei beni merce non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata puntualmente localizzata nei precedenti gradi. Non essendosi costituito l'intimato, non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato supplementare.
Norme richiamate
d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 2, comma 2
"alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
Il CAD si applica anche ai comuni, in quanto compresi tra le pubbliche amministrazioni.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 5-bis, comma 1
"Con le medesime modalità" ... "le amministrazioni pubbliche" ... "adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese"
Le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali, possono adottare e comunicare atti ai confronti delle imprese con modalità telematiche.
d.l. n. 185 del 2008, art. 16, comma 6, conv. in L. n. 2 del 2009
Ha imposto alle imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo PEC.
"le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata"
Per le comunicazioni telematiche con soggetti che hanno dichiarato il proprio indirizzo, le PA possono usare la PEC.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 48, comma 2
"La trasmissione del documento informatico per via telematica ... equivale ... alla notificazione per mezzo della posta"
La trasmissione telematica del documento informatico ha efficacia equivalente alla notificazione postale, salvo diversa previsione di legge.
d.lgs. n. 82 del 2005, art. 6, comma 1-quater
"notificano direttamente presso i domicili digitali ... i propri atti, compresi ... gli atti impositivi di accertamento e di riscossione"
Dopo la modifica del 2017, tutte le amministrazioni pubbliche possono notificare direttamente via domicilio digitale anche atti impositivi.
d.lgs. n. 82 del 2005, artt. 22 e 23-bis
La conformità della copia informatica all'originale è attestata dal responsabile del procedimento secondo tali disposizioni.
La nullità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo, quando l'atto ha comunque prodotto la conoscenza legale ed è stato tempestivamente impugnato.
La ricorrente lo invocava per contestare la prova dei valori immobiliari; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per genericità e difetto di specificità.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di motivazione/legittimità dell'accertamento IMU.
Norma richiamata dalla ricorrente sul dovere di motivazione degli atti tributari.
Norma richiamata dalla ricorrente sulla motivazione del provvedimento amministrativo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione via PEC di atti impositivi effettuata da una pubblica amministrazione, l'invio di una copia informatica di un documento analogico non richiede, di regola, l'attestazione di conformità per la validità della notificazione, se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto.
- La notificazione telematica irrituale o eseguita in un contesto normativo non perfettamente allineato alla specifica disciplina di settore non è necessariamente inesistente: in assenza di un difetto radicale, l'eventuale vizio è normalmente ricondotto alla nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
- L'atto impositivo è validamente sanato quando il destinatario ha avuto conoscenza del contenuto dell'atto ed è stato posto in condizione di impugnarlo tempestivamente.
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda la doglianza e il punto esatto in cui la questione è stata dedotta nei gradi di merito.
- È inammissibile in cassazione la deduzione di questioni nuove non emergenti dalla sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra puntualmente di averle già prospettate nei precedenti gradi di giudizio.
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