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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un soggetto che svolgeva attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria, a seguito di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006. Il contribuente aveva visto rigettato l'appello davanti alla Commissione tributaria regionale, che aveva ritenuto legittime le riprese sia nell'an sia nel quantum, anche con riguardo alla delega di firma apposta sull'atto ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza e dell'atto impositivo per violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la delega del capo dell'ufficio fosse invalida perché priva dell'indicazione nominativa del funzionario delegato, priva del termine finale di efficacia e priva di sottoscrizione; ha inoltre contestato l'idoneità della documentazione prodotta dall'Ufficio a dimostrare il corretto esercizio del potere.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla delega di firma, richiamando il principio per cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso dal capo dell'ufficio ha natura di mera delega di firma, interna all'organizzazione amministrativa e priva di rilevanza esterna; pertanto può essere conferita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita. Ha inoltre rilevato che l'Agenzia aveva prodotto in giudizio la delega e l'organigramma dell'ufficio, assolvendosi così l'onere di provare il corretto esercizio del potere, mentre la censura del contribuente era carente di autosufficienza perché non riproduceva i documenti contestati. Quanto alla sottoscrizione, la Corte ha ribadito che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La questione del termine finale della delega è stata reputata non richiesta dalla legge e, comunque, dedotta tardivamente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il contribuente condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma e non richiede, per la sua validità, l'indicazione nominativa del delegato né un termine finale espressamente previsto dalla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorrente ha censurato la sentenza per violazione di legge sostanziale, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del contributo unificato ulteriore conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quando conferita dal capo dell'ufficio a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente, è una delega di firma e non di funzioni: essa opera sul piano interno dell'organizzazione amministrativa e l'atto sottoscritto dal delegato resta imputabile all'organo delegante.
  • Ai fini della validità della delega di firma ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 non è necessario che la delega contenga l'indicazione nominativa del funzionario delegato, essendo sufficiente la sua individuazione per qualifica o ruolo nell'ufficio, purché sia possibile la verifica della corrispondenza tra delegato e soggetto firmatario.
  • L'Ufficio può assolvere l'onere di dimostrare il corretto esercizio del potere di sottoscrizione producendo la delega e la documentazione organizzativa dell'ufficio; chi contesta tali documenti deve riprodurli nel ricorso per consentire alla Corte il controllo sulla decisività della censura.
  • La mancanza di un termine finale della delega non comporta nullità dell'avviso di accertamento se la legge non prevede espressamente tale requisito; una censura nuova su tale profilo è comunque inammissibile.
  • L'avviso di accertamento è valido se sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva debitamente delegato nell'esercizio dei poteri organizzativi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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