Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società operante nel settore immobiliare e dei suoi soci. L'Ufficio aveva ricostruito, per l'anno d'imposta 2004, maggiori ricavi e maggior reddito imponibile ai fini IVA, IRAP e IRPEF sulla base di movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate su un conto corrente cointestato al socio accomandatario e alla moglie; inoltre aveva imputato ai soci utili extrabilancio e, nei confronti di uno di essi, anche redditi diversi. La CTP aveva accolto solo parzialmente i ricorsi, riducendo del 50% il maggior reddito societario e, di riflesso, i redditi dei soci; la CTR aveva confermato sia la riduzione sia la legittimità dell'accertamento. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto un motivo: violazione degli artt. 51, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva illegittimamente superato la presunzione legale derivante dalle movimentazioni bancarie con una mera presunzione di imputazione al 50% al coniuge cointestatario, senza prova analitica dell'estraneità di tali somme all'attività d'impresa. I contribuenti, a loro volta, hanno proposto ricorso successivo con sei motivi, tra cui: nullità degli avvisi per difetto di prova della validità della delega di firma del sottoscrittore; illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 fondato su indagini bancarie anteriori alla modifica del 2010. Nel frattempo i contribuenti hanno chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata (rottamazione) limitatamente ai ruoli derivanti dalla parte di pretesa risultata soccombente in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere solo in parte, limitatamente alle pretese coperte dalla definizione agevolata, con spese a carico di chi le aveva sostenute. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto del ricorso successivo dei contribuenti perché riferiti alla parte della pretesa estinta. Ha dichiarato inammissibile il ricorso successivo nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva. Ha rigettato i primi due motivi del ricorso successivo dei contribuenti: quello sulla sottoscrizione degli avvisi, richiamando la giurisprudenza sulla delega di firma e sull'irrilevanza della qualifica dirigenziale ai fini dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973; quello sull'accertamento parziale, ritenendolo legittimo anche in relazione a indagini bancarie e ad attività istruttorie svolte in contraddittorio. Ha invece accolto il motivo dell'Agenzia delle entrate, affermando che la CTR aveva errato nel ridurre al 50% il maggior reddito societario sulla base della sola cointestazione del conto con il coniuge, senza prova analitica della riferibilità delle movimentazioni a operazioni non imponibili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua con rinvio alla CTR del Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come base normativa dell'accertamento IVA in presenza di ricavi non dichiarati ricostruiti mediante movimenti bancari
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
le risultanze dei conti correnti consentono l'accertamento presuntivo; l'onere di provare l'estraneità delle movimentazioni incombe sul contribuente in modo analitico
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme che fondano l'accertamento dei redditi
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
l'accertamento parziale è legittimo quando risultino elementi di reddito non dichiarato; la Corte ritiene che l'emersione di materia imponibile può derivare anche da indagini bancarie e che la modifica del 2010 ha natura sostanzialmente esplicativa
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
consente la rettifica IVA sulla base dei movimenti bancari, anche su conti cointestati con terzi estranei all'impresa, salvo prova analitica contraria
art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per l'accertamento dei redditi diversi in capo a uno dei soci
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
l'avviso è valido se sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega di firma non richiede qualifica dirigenziale
art. 1, comma 405, L. n. 311 del 2004
ha modificato l'art. 41-bis, ma secondo la Corte non ha introdotto una novità sostanziale incompatibile con l'uso dell'accertamento parziale basato su indagini bancarie
art. 1, comma 17, L. n. 220 del 2010
menzionato come norma che ha espressamente ricompreso le attività ex art. 32 tra i presupposti dell'accertamento parziale
art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016
richiamato per la definizione agevolata dei carichi, che ha determinato una cessazione parziale della materia del contendere
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la parziale cessazione della materia del contendere
viene applicato il criterio dell'onere della prova: l'Amministrazione assolve l'onere con i dati bancari, mentre il contribuente deve fornire prova analitica contraria
Massime di principio
- In tema di accertamento bancario, i movimenti su conti correnti del contribuente o a lui riferibili costituiscono idoneo fondamento presuntivo dell'accertamento; per vincere la presunzione non basta allegare la cointestazione del conto con un terzo o la commistione tra spese familiari e attività d'impresa, ma occorre una prova analitica della riferibilità di ciascuna movimentazione a fatti non imponibili.
- L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 può essere legittimamente emesso quando emergano elementi che facciano ritenere l'esistenza di redditi non dichiarati; tale strumento non richiede che la prova del maggior imponibile sia già certa e può fondarsi anche su risultati di indagini bancarie svolte in contraddittorio.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una mera delega di firma: l'atto resta imputato all'ufficio e non è necessaria, ai fini della validità dell'atto, la qualifica dirigenziale del funzionario delegato, purché il sottoscrittore sia tra i soggetti legittimati dall'art. 42 d.P.R. n. 600/1973.
- La definizione agevolata dei carichi può determinare cessazione della materia del contendere solo per la parte di pretesa effettivamente coperta dalla definizione; il giudizio resta invece pendente per le altre frazioni della controversia non interessate dalla rottamazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25874/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →