Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2004 con cui, in applicazione degli studi di settore, venivano recuperati a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA a carico della società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia delle entrate proponeva due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c.; (2) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina sugli studi di settore, sostenendo che la CTR aveva attribuito rilievo decisivo alla modestia percentuale dello scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati senza affrontare il nucleo del contraddittorio e senza considerare che la contribuente non aveva dato riscontro all'invito al contraddittorio. La società resistente chiedeva l'estinzione del processo per definizione agevolata delle pretese tributarie, documentando l'avvenuto pagamento della prima rata e l'assenza di istanza di trattazione entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Ha preso atto della domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, della prova del pagamento della prima rata e del mancato deposito di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. In conseguenza dell'estinzione, non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso dell'Agenzia. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, secondo quanto previsto dalla disciplina sulla definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria
invocato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata
richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova in tema di studi di settore
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato come base normativa degli studi di settore applicati all'accertamento
art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato nel motivo relativo alla disciplina dell'accertamento e del contraddittorio
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
applicato dalla parte resistente per ottenere la definizione agevolata e l'estinzione del giudizio
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
richiamato per la regolazione delle spese in caso di estinzione conseguente a definizione agevolata
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta la definizione agevolata della pretesa tributaria e non è stata proposta istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto, senza esame dei motivi di ricorso.
- Nelle controversie sugli studi di settore, il tema del contraddittorio e della valutazione dello scostamento tra ricavi dichiarati e accertati è centrale; il ricorso per cassazione può denunciare, in via alternativa, vizi di motivazione apparente e violazione delle regole sull'onere della prova.
- La definizione agevolata del contenzioso tributario comporta la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma agevolativa, con imputazione alle parti che le hanno anticipate.
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