Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di accertamento emessi per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società e dei suoi soci: l'Ufficio aveva ricostruito maggiori ricavi e redditi imponibili ai fini IVA, IRES/IRPEF sulla base di movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate su un conto cointestato al socio accomandatario e alla moglie; aveva inoltre imputato ai soci utili extracontabili e, per uno di essi, anche redditi diversi. In appello la CTR aveva ridotto al 50% il maggior reddito societario, ritenendo che il conto cointestato fosse imputabile solo in parte al socio, e aveva confermato il resto. In Cassazione la società e i soci hanno proposto ricorso successivo con sei motivi, di cui i primi due riguardavano: 1) la dedotta nullità degli avvisi per difetto di valida sottoscrizione, perché firmati dal Capo dell'Ufficio controlli su delega del Direttore provinciale senza prova della qualifica di impiegato della carriera direttiva; 2) l'asserita illegittimità dell'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973, poiché basato su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 prima della modifica del 2010. L'Agenzia, con il proprio ricorso, ha invece censurato la conferma della riduzione al 50% del reddito societario, sostenendo che la CTR aveva superato la presunzione legale derivante dai versamenti bancari con una mera ipotesi sulla possibile provenienza extra-lavorativa delle somme riferibili alla moglie del socio, senza che i contribuenti avessero fornito la necessaria prova analitica dell'estraneità delle movimentazioni all'attività d'impresa.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere soltanto il segmento del giudizio relativo alle pretese fiscali coperte dalla definizione agevolata (rottamazione) intervenuta sui ruoli formati in esecuzione della sentenza d'appello, con spese a carico di chi le aveva anticipate per tale parte. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal terzo al sesto del ricorso successivo dei contribuenti, perché relativi alla porzione ormai estinta del contendere. Ha dichiarato inoltre inammissibile il ricorso successivo nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva. Nel merito, ha rigettato i primi due motivi del ricorso successivo dei contribuenti, ritenendo valida la sottoscrizione degli avvisi e legittimo l'accertamento parziale fondato anche su indagini bancarie. Ha invece accolto il motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla riduzione al 50% del maggior reddito societario e rinviando alla CTR Piemonte in diversa composizione per nuovo esame e regolazione delle spese, al netto della parte già estinta. Ne consegue un esito complessivo di accoglimento parziale del ricorso dell'Agenzia con rinvio e di rigetto/inammissibilità delle censure dei contribuenti per la parte esaminata.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato quale base normativa dell'accertamento IVA sui ricavi non dichiarati
artt. 32, 39 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamati quale base dell'accertamento dei redditi e dell'accertamento parziale fondato su elementi bancari
art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato per la rettifica di redditi diversi imputati a uno dei soci
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte ribadisce che l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega è di firma, non di funzioni, e non richiede la qualifica dirigenziale
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
consente l'accertamento parziale quando risultino elementi che facciano emergere un maggior reddito; la Corte ritiene legittimo l'uso dello strumento anche in presenza di indagini bancarie e prima della modifica del 2010, se vi è emersione immediata di materia imponibile
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
i movimenti bancari costituiscono base presuntiva dell'accertamento e determinano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve fornire prova analitica dell'estraneità delle singole operazioni a fatti imponibili
art. 51, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
in materia IVA consente di utilizzare i dati dei conti correnti del contribuente, anche se cointestati a terzi, salvo prova analitica contraria
art. 2697 cod. civ.
richiamato in tema di riparto dell'onere probatorio, che grava sul contribuente quanto alla dimostrazione dell'irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
richiamato quale base della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, che ha determinato la cessazione parziale della materia del contendere
L. n. 225 del 2016
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016 richiamata per la definizione agevolata
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la regolazione delle spese nella cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'ulteriore contributo unificato in ragione della parziale cessazione della materia del contendere
art. 8, comma 24, d.l. n. 16 del 2012
richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sulla qualifica dirigenziale illegittimamente attribuita a taluni funzionari; la Corte esclude che ciò incida sulla validità degli avvisi emessi da capi ufficio o delegati idonei ex art. 42
art. 1, comma 405, L. n. 311 del 2004
richiamato quale intervento normativo che ha esteso l'ambito dell'accertamento parziale
art. 1, comma 17, L. n. 220 del 2010
richiamato dai contribuenti per sostenere la necessità di una successiva estensione; la Corte lo considera meramente esplicativo di un contenuto già desumibile dall'art. 41-bis
Massime di principio
- In tema di avvisi di accertamento tributario, la sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario da lui delegato è valida anche senza qualifica dirigenziale, perché la delega prevista dall'art. 42 d.P.R. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni.
- Quando il contribuente contesta specificamente i requisiti del sottoscrittore dell'atto impositivo, incombe all'Amministrazione provare la legittimazione del firmatario, ma la validità dell'atto non dipende dalla qualifica dirigenziale se il soggetto è comunque idoneo ai sensi della norma.
- L'accertamento parziale ex art. 41-bis d.P.R. 600/1973 può essere adottato ogni volta che risultino elementi idonei a far emergere immediatamente materia imponibile; non è necessario che la prova del maggior reddito sia già piena o che la metodologia istruttoria sia particolarmente semplice.
- In materia di accertamento bancario, i dati desunti dai conti correnti costituiscono base presuntiva sufficiente per l'Ufficio; il contribuente che voglia vincere la presunzione deve fornire una prova analitica, puntuale e specifica della riferibilità delle singole operazioni a fatti non imponibili.
- La mera cointestazione del conto con un terzo o con il coniuge non è sufficiente, di per sé, a superare la presunzione fiscale relativa alle movimentazioni bancarie: occorre dimostrare in modo concreto l'estraneità di ciascun versamento o prelievo all'attività imponibile.
- La definizione agevolata dei ruoli determina la cessazione della materia del contendere solo per la parte delle pretese effettivamente confluite nei carichi rottamati; per le altre pretese il giudizio prosegue.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese dopo la proposizione del ricorso per cassazione non interrompe il giudizio di legittimità.
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