Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per IVA, IRES e IRAP relative all'anno 1999, fondato su un processo verbale di constatazione che recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti in relazione a operazioni inesistenti e costi non documentati, oltre a indebiti ammortamenti, anche con riferimento a spese per carburante. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte. In un primo giudizio di appello la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ma tale decisione era stata cassata dalla Corte di cassazione con rinvio limitatamente al tema dell'affermata inesistenza di organizzazione della società Cagimar. Nel giudizio di rinvio la CTR aveva invece accolto integralmente la tesi della contribuente, ritenendo non dimostrata l'inesistenza delle operazioni contestate e caducando integralmente l'atto impositivo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 384 c.p.c. e della precedente sentenza di cassazione con rinvio, sostenendo che il giudice di rinvio aveva travalicato i limiti del devolutum fissati dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che la precedente sentenza di cassazione aveva annullato la decisione di merito solo in relazione al punto specifico dell'inesistenza di organizzazione da parte della Cagimar, mentre restavano fermi gli altri capi non censurati o comunque non oggetto del rinvio. La CTR, pronunciando nel giudizio rescissorio, ha invece annullato integralmente l'avviso di accertamento, eccedendo i limiti del giudizio di rinvio e violando l'art. 384 c.p.c. nonché il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La nullità della sentenza e del procedimento è deducibile quando il giudice di rinvio viola i limiti fissati dalla sentenza di cassazione e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda e del devolutum, pena nullità della decisione.
art. 384 c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto e ai limiti stabiliti dalla sentenza di cassazione, senza riesaminare questioni ormai coperte dal precedente giudicato interno o estranee al rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito è vincolato al perimetro tracciato dalla sentenza di cassazione: ogni pronuncia che ecceda tale ambito è nulla per violazione dell'art. 384 c.p.c.
- Quando la cassazione ha annullato la decisione solo su uno specifico capo o profilo, il giudice di rinvio non può riesaminare l'intero rapporto controverso né travolgere capi non caducati dalla pronuncia rescindente.
- La violazione dei limiti del rinvio integra nullità denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
- Il giudice di rinvio deve rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non può attribuire alla parte un risultato processuale più ampio di quello consentito dall'annullamento disposto dalla Corte.
Come è indicizzato
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