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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP, IVA e accessori relativi all’anno d’imposta 2005 nei confronti di un lavoratore autonomo. L’accertamento era fondato su indagini bancarie e sulla presunzione di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e all’art. 51 d.P.R. n. 633/1972, con riferimento a versamenti e prelevamenti su conti correnti riconducibili al contribuente ritenuti non giustificati. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non assolto l’onere probatorio dell’Amministrazione; la CTR aveva confermato, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello escluso l’applicabilità della presunzione anche ai versamenti, mentre la declaratoria di illegittimità costituzionale riguardava solo i prelievi dei lavoratori autonomi. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, eccezione disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, osservando che il ricorso era specifico e autosufficiente e che denunciava una violazione di legge. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia delle Entrate, precisando che la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 32, comma 1, n. 2, secondo periodo, d.P.R. n. 600/1973, limitatamente alle parole "o compensi", riguarda la presunzione riferita ai prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi e non elimina la presunzione relativa ai versamenti. Ha inoltre richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui gli effetti della sentenza costituzionale si applicano anche ai rapporti non definiti e non coperti da giudicato. Conseguentemente la sentenza della CTR, che aveva escluso radicalmente l’applicabilità della presunzione anche ai versamenti, è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    comma 1, n. 2, secondo periodo; limitatamente alle parole «o compensi»

    La presunzione bancaria non può essere applicata ai prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi nella parte colpita da illegittimità costituzionale, ma resta operante per i versamenti non giustificati.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato come base normativa delle indagini bancarie ai fini IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione di legge.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione relativa ai soli prelievi ingiustificati dei lavoratori autonomi, perché irragionevole e lesiva della capacità contributiva.

  • Cass. Sez. 5, ord. n. 2240 del 02/02/2021

    La declaratoria di incostituzionalità retroagisce e si applica ai rapporti giuridici non consolidati e non coperti da giudicato.

Massime di principio

  • Nelle indagini bancarie il regime delle presunzioni va applicato distinguendo tra versamenti e prelievi: la limitazione derivante dalla declaratoria di incostituzionalità riguarda solo la presunzione sui prelievi dei lavoratori autonomi, non anche quella sui versamenti.
  • Gli effetti di una sentenza della Corte costituzionale di illegittimità normativa retroagiscono ai rapporti non definiti e non coperti da giudicato.
  • In sede di legittimità, un motivo che denunci violazione di legge è ammissibile quando individua con precisione la regola giuridica asseritamente mal applicata e riproduce i passaggi essenziali della decisione impugnata.
  • La nullità o l’illegittimità di una presunzione legale deve essere interpretata in modo restrittivo rispetto al perimetro testuale della pronuncia costituzionale, senza estenderne automaticamente gli effetti a fattispecie diverse da quelle colpite dalla declaratoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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