Cassazione Civile, Ordinanza n. 05447/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una azienda sanitaria locale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un medico di medicina generale convenzionato, relativo al pagamento di emolumenti e indennità aggiuntive previsti dalla contrattazione nazionale e dall'accordo integrativo regionale. La ASL aveva sospeso o ridotto tali voci retributive invocando provvedimenti regionali e commissariali di contenimento della spesa sanitaria, adottati nell'ambito del piano di rientro. In cassazione la ASL ha articolato sette motivi, deducendo: la natura autoritativa e derogatoria di tali atti rispetto alla contrattazione collettiva; l'erroneità dell'affermazione che la riduzione della spesa richiedesse una modifica consensuale dell'accordo integrativo; l'erronea interpretazione dei provvedimenti di contenimento della spesa; la natura facoltativa e volontaria delle prestazioni che davano luogo alle indennità, con conseguente implicita accettazione delle nuove condizioni economiche; la possibilità di considerare le indennità come meri incentivi liberamente rinunciabili; l'applicabilità delle norme sull'invalidità dei contratti integrativi pubblici e sul rispetto dei vincoli di bilancio; l'illegittimità della disapplicazione, da parte del giudice ordinario, degli atti regionali e aziendali di riduzione dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della ASL. Ha ritenuto che il rapporto convenzionale tra servizio sanitario e medico di medicina generale, per gli aspetti economici, sia disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, cui i contratti individuali devono conformarsi. Ha affermato che le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e gli obblighi connessi al piano di rientro non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi stabiliti dalla contrattazione collettiva. Ha inoltre escluso che la riduzione potesse essere giustificata come esercizio di potestà autoritativa o come effetto dell'adesione del medico a prestazioni facoltative, precisando che l'eventuale intervento unilaterale in materia di contrattazione integrativa è comunque circoscritto ai limiti e alle condizioni previste dalla disciplina del lavoro pubblico contrattualizzato e non consente di incidere su istituti riservati ad altro livello di contrattazione. È stata quindi confermata la condanna della ASL al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con menzione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1, commi 173, 176, 178 e 180, L. n. 311/2002
richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura autoritativa degli atti di contenimento della spesa; la Corte li legge nel quadro dei limiti al contenimento della spesa sanitaria, ma non come fonte di potere unilaterale di riduzione dei compensi convenzionali
art. 6 Intesa Stato/Regione del 23.3.2005
invocato dalla ricorrente a sostegno della prevalenza degli atti di contenimento della spesa; non ritenuto idoneo a consentire la riduzione unilaterale dei compensi
artt. 1, commi 278 e 281, L. n. 266/2005
richiamati per il contenimento della spesa sanitaria; non incidono sul principio della necessaria osservanza della contrattazione collettiva
art. 1, comma 796, lett. b), L. n. 296/2006
richiamato a fondamento dei provvedimenti regionali/commissariali; la Corte esclude che consenta deroghe unilaterali ai compensi contrattuali
art. 12 preleggi
invocato per l'interpretazione delle norme sul contenimento della spesa; la Corte privilegia il dato sistematico che preserva la centralità della contrattazione collettiva
artt. 1399, 1418, 1419 e 1374 c.c.
richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli effetti e della nullità delle clausole; la Corte ribadisce la necessaria conformità dei contratti individuali alla contrattazione collettiva
la Corte esclude che il mero svolgimento di prestazioni facoltative integri accettazione implicita di nuove condizioni economiche, trattandosi di rapporto regolato da contrattazione collettiva
artt. 40 e 40-bis d.lgs. n. 165/2001
la Corte afferma che l'invalidità ex art. 40 riguarda la nullità genetica delle clausole contrattuali in contrasto con i vincoli del contratto nazionale o con i limiti di bilancio; non fonda un generale potere unilaterale di riduzione dei compensi e l'intervento unilaterale è ammesso solo nei limiti eccezionali previsti dalla legge
art. 5 L. n. 2248/1865, All. E
la Corte esclude che gli atti di riduzione dei compensi abbiano natura autoritativa e quindi siano disapplicabili ai sensi della norma, poiché il rapporto è privatistico e paritario
richiamato come norma che disciplina il rapporto convenzionale con i medici di medicina generale tramite convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali
considerato norma che conferma la centralità della contrattazione collettiva nel rapporto convenzionale con i medici di medicina generale
artt. 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies d.lgs. n. 502/1992
richiamati per distinguere il diverso modello delle strutture accreditate, caratterizzato da determinazioni tariffarie autoritative, dal rapporto convenzionale con i medici di medicina generale
richiamato quale norma di rinvio all'art. 40 d.lgs. n. 165/2001, senza fondare un potere unilaterale di riduzione dei compensi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
richiamato per la trattazione camerale non partecipata
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
Massime di principio
- Nel rapporto convenzionale tra servizio sanitario e medico di medicina generale, la disciplina economica è dettata dagli accordi collettivi nazionali e integrativi; il contratto individuale deve conformarsi a tali fonti e non può derogarle unilateralmente.
- Le esigenze di contenimento della spesa sanitaria e gli obblighi derivanti dai piani di rientro non consentono alla singola azienda sanitaria di ridurre in via unilaterale i compensi previsti dalla contrattazione collettiva; eventuali modifiche devono passare attraverso le procedure negoziali previste dall'ordinamento.
- L'atto con cui l'azienda sanitaria riduce unilateralmente il compenso del professionista convenzionato non ha natura autoritativa, ma appartiene a un rapporto di diritto privato/paritario; pertanto non è riconducibile ai poteri di supremazia della pubblica amministrazione.
- Il carattere facoltativo o volontario di specifiche prestazioni non basta a escludere il diritto al corrispettivo previsto dalla contrattazione collettiva, se le prestazioni sono state svolte nel rispetto delle condizioni contrattualmente stabilite.
- La disciplina dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 opera, quanto alla contrattazione integrativa, nei limiti della nullità genetica delle clausole contrastanti con i vincoli superiori o con i limiti di bilancio; non legittima un generale potere dell'amministrazione di disapplicare o modificare unilateralmente i contenuti economici della contrattazione.
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