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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05436/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossore)

La controversia

Una società aveva acquistato da un'altra impresa un ramo d'azienda relativo al trasporto per conto terzi. L'agente della riscossione notificò nel 2012 alla cessionaria, quale responsabile in solido, tre cartelle di pagamento emesse per imposte, sanzioni e interessi, già notificate in precedenza alla cedente negli anni 2006, 2007 e 2008. La cessionaria impugnò le cartelle dinanzi al giudice tributario eccependo vizi degli atti e, comunque, la decadenza dal potere di riscossione. I giudici di merito accolsero l'eccezione di decadenza ritenendo che il termine per la notifica della cartella previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 operasse autonomamente per ciascun coobbligato e che la tempestiva notifica al debitore principale non producesse effetti nei confronti del coobbligato solidale. L'agente della riscossione ricorse per cassazione con due motivi: con il primo dedusse violazione dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per erronea esclusione degli effetti conservativi della notifica tempestiva al debitore principale nei confronti del coobbligato solidale; con il secondo dedusse, sempre in relazione all'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e all'art. 14 d.lgs. n. 472/1997, l'erronea interpretazione della disciplina della responsabilità solidale del cessionario d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la lettura della norma fatta dal giudice d'appello. Ha affermato che, in materia tributaria, la tempestiva notifica della cartella di pagamento a uno dei condebitori in solido impedisce la decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti degli altri coobbligati, pur non potendo la notifica pregiudicare le loro posizioni soggettive. Ha ritenuto quindi non applicabile, in senso ostativo, il ragionamento fondato sull'art. 2964 c.c. in tema di decadenza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, per il riesame della controversia e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il termine di decadenza per la notifica della cartella, in materia tributaria, non opera in modo del tutto autonomo e indipendente tra debitore principale e coobbligato; la tempestiva notifica a uno dei condebitori impedisce la decadenza dell'azione di riscossione anche verso gli altri coobbligati.

  • art. 1310, primo comma, c.c.

    La norma, pur dettata in tema di prescrizione, trova applicazione in materia tributaria anche rispetto alla solidarietà tra debitori d'imposta, in assenza di specifiche deroghe di legge, con effetto conservativo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 2964 c.c.

    La regola secondo cui alle decadenze non si applicano le norme sull'interruzione della prescrizione non esclude, nella materia tributaria, l'effetto conservativo prodotto dalla notifica tempestiva ad uno dei coobbligati.

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato nel secondo motivo per la disciplina della responsabilità solidale del cessionario d'azienda; il motivo è stato assorbito, quindi la Corte non ha sviluppato una specifica interpretazione della norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata a fondamento della denuncia di violazione di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la tempestiva notifica dell'atto impositivo o della cartella a uno dei coobbligati solidali produce un effetto conservativo che impedisce la decadenza dell'Amministrazione finanziaria anche nei confronti degli altri coobbligati, pur senza incidere sui loro diritti di difesa o sulle loro posizioni soggettive.
  • La disciplina della solidarietà fiscale può essere regolata, in mancanza di deroghe speciali, secondo il principio dell'art. 1310 c.c., anche se la norma è collocata nel sistema della prescrizione: ciò consente di estendere l'effetto conservativo della notifica ad uno solo dei debitori solidali.
  • L'argomento letterale fondato sulla disgiuntiva usata dalla norma tributaria non è sufficiente, da solo, a escludere l'operatività del meccanismo conservativo derivante dalla notifica tempestiva a uno dei debitori.
  • L'art. 2964 c.c. non impedisce di riconoscere, in ambito fiscale, effetti conservativi della notifica tempestiva ad uno dei coobbligati, perché il problema non attiene all'interruzione della decadenza in senso civilistico, ma alla specialità del procedimento di riscossione tributaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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