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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05437/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito della cessione di un'azienda esercente il commercio al minuto di articoli religiosi, l'Ufficio notificò alla cedente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, assumendo che non fosse stata dichiarata alcuna plusvalenza sul valore di avviamento e determinando induttivamente il corrispettivo della cessione in euro 38.547,00, con recupero a tassazione di un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEF e irrogazione di sanzioni. In primo grado la contribuente ottenne un accoglimento solo parziale, con riduzione del valore dell'avviamento. In appello l'Agenzia ottenne la riforma integrale della decisione e il rigetto delle doglianze della contribuente. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell'obbligo di motivazione della sentenza d'appello, per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992, artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; dall'altro, la violazione delle norme sostanziali e probatorie in tema di plusvalenza da cessione d'azienda e di criteri di determinazione dell'avviamento, lamentando l'erroneità del metodo usato dall'Ufficio e l'assenza dei presupposti dell'accertamento induttivo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della Commissione tributaria regionale fosse affetta da motivazione apparente, perché si era limitata ad una adesione sostanzialmente apodittica alla decisione di primo grado e alle ragioni dell'Ufficio, senza confrontarsi in modo effettivo con le specifiche censure della contribuente né esplicitare il percorso logico-giuridico seguito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza di merito deve essere sorretta da una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso decisorio e a consentire il controllo sulla logica e sulla correttezza giuridica della decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione deve essere effettiva e non meramente apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiama il requisito della motivazione della sentenza, che non può risolversi in affermazioni apodittiche.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è ricondotto al vizio processuale di nullità della sentenza.

  • art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Norma invocata dalla ricorrente in tema di plusvalenze da cessione d'azienda.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata sia dalla contribuente sia dalla CTR; la Corte la menziona nel contesto dell'accertamento dei redditi e della necessità di una motivazione controllabile.

  • art. 2, comma 4, d.P.R. 31 luglio 1996, n. 460

    Norma utilizzata dall'Ufficio come criterio di determinazione del corrispettivo della cessione e del valore dell'avviamento.

  • art. 11, comma 2, d.m. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154

    Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle asseritamente violate.

  • D.P.C.M. 22 dicembre 1989

    Atto normativo richiamato dalla ricorrente tra quelli asseritamente violati.

  • artt. 2697, 2727, 2729 e 2730 c.c.

    Norme richiamate dalla ricorrente in relazione all'onere della prova e al ragionamento presuntivo posto a base dell'accertamento.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il 'minimo costituzionale'; una motivazione solo apparente non è sufficiente.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente quando il giudice si limita a formule assertive o adesive, senza indicare in modo comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e senza consentire il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio.
  • In sede di gravame è ammissibile la motivazione per relationem solo se il giudice d'appello renda riconoscibili le ragioni della conferma della decisione di primo grado, confrontandosi con i motivi di appello e permettendo, tramite le due motivazioni lette congiuntamente, la ricostruzione del percorso logico-giuridico.
  • L'adesione alla decisione di primo grado o all'atto impositivo non è sufficiente quando non sia accompagnata da una specifica valutazione critica delle censure dedotte dalla parte appellante e del quadro probatorio richiamato.
  • La mancanza di un effettivo confronto con le doglianze della parte e l'assenza di una chiara esplicitazione del criterio logico seguito integrano nullità della sentenza per violazione del requisito di motivazione.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione attiene alla nullità della sentenza per motivazione apparente ed è accolto, le ulteriori censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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