Cassazione Civile, Ordinanza n. 05444/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a intimazione di pagamento fondata su una cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali risalenti al 1994 e notificata nel dicembre 2010. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibile l'opposizione quanto ai vizi della cartella e agli atti esecutivi, ritenendo preclusa la contestazione per mancata tempestiva opposizione, e aveva rigettato l'eccezione di prescrizione del credito. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla prescrizione già maturata alla data della cartella, sostenendo che il credito contributivo fosse già estinto perché relativo a contribuzioni molto anteriori alla notifica. Con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, affermando che la prescrizione contributiva opera di diritto, estingue il credito, non è rinunciabile dall'ente previdenziale, non è soggetta a decadenza e sarebbe rilevabile d'ufficio anche se la cartella sia divenuta irretrattabile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il rigetto dell'eccezione di prescrizione era implicitamente contenuto nella statuizione di inammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, fondata sulla mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la prescrizione estingue il credito, l'eccezione relativa al merito della pretesa resta preclusa quando il credito sia divenuto irretrattabile per mancata opposizione nei termini, senza che ciò contrasti con il divieto per gli enti previdenziali di riscuotere contributi prescritti. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorrente invocava il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa violazione perché la decisione di merito sulla prescrizione è ritenuta implicita nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
la norma è richiamata dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale dei contributi; la Corte, pur non negando che la prescrizione estingua il credito, afferma che la relativa eccezione è preclusa quando la cartella sia divenuta irretrattabile per mancata opposizione tempestiva.
il preclusivo effetto della mancata opposizione alla cartella viene letto come estinzione dell'azione di cognizione volta a contestare l'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio non partecipata a seguito di proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata opposizione tempestiva alla cartella esattoriale preclude la possibilità di contestare, in sede di opposizione all'intimazione di pagamento, i vizi attinenti al merito della pretesa e alla validità della cartella stessa.
- Quando il credito sia divenuto irretrattabile per mancata impugnazione nei termini, la deduzione della prescrizione come causa di infondatezza originaria della pretesa può risultare preclusa, anche se la prescrizione in astratto estingue il credito.
- La declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per preclusione processuale può implicare il rigetto delle eccezioni di merito, senza necessità di una statuizione espressa su ciascun motivo.
- Nel sistema della riscossione previdenziale, il divieto per l'ente di riscuotere contributi prescritti non elimina la necessità di far valere la prescrizione in un giudizio tempestivamente instaurato contro l'atto impositivo.
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