Cassazione Civile, Ordinanza n. 05443/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice aveva agito contro il Ministero chiedendo il riconoscimento dell'illegittimità della reiterazione di contratti a termine stipulati continuativamente dal 2005 al 2011 per supplenze scolastiche, con conseguente risarcimento del danno e progressione retributiva come per il personale assunto a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, lamentando che la Corte territoriale si fosse limitata ad aderire alla decisione di primo grado senza esaminare le censure e senza spiegare le ragioni del rigetto dell'appello; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 4 L. n. 124/1999 e della clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che, nelle supplenze su organico di fatto e nelle supplenze temporanee, non è configurabile in sé un abuso solo per effetto della reiterazione, salvo che il lavoratore alleghi e provi un uso improprio o distorto della tipologia contrattuale. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha anche ritenuto fondato il secondo motivo in ragione del principio di diritto già affermato in tema di supplenze scolastiche su organico di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto la motivazione della sentenza di appello solo apparente, poiché non dava conto né delle ragioni dell'illegittimità dei contratti ritenuta dal primo giudice né del contenuto delle specifiche censure ministeriali. Ha inoltre affermato che, nelle ipotesi di reiterazione di supplenze su organico di fatto e di supplenze temporanee, l'abuso non è configurabile in re ipsa per la sola reiterazione, dovendo il lavoratore allegare e provare il ricorso improprio o distorto a tale tipologia di incarichi.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve essere sorretta da motivazione non apparente; l'adesione al primo giudice è legittima solo se consente di ricostruire il percorso argomentativo e il vaglio dei motivi di appello
art. 111 Cost.
il requisito costituzionale della motivazione impone che la decisione sia intelligibile e controllabile
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
invocato dal ricorrente quale disciplina delle supplenze scolastiche
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata per escludere che la mera reiterazione di supplenze su organico di fatto integri di per sé abuso
menzionato dalla sentenza d'appello come parametro per il risarcimento del danno, non oggetto di impugnazione nella fase di merito
Massime di principio
- La motivazione per relationem del giudice d'appello è legittima solo se consente di comprendere, attraverso il richiamo alla decisione di primo grado e alle censure svolte, le ragioni della conferma; è invece nulla quando si risolva in un mero adesionismo privo di reale esame dei motivi di gravame.
- Nelle controversie sulle supplenze scolastiche su organico di fatto e sulle supplenze temporanee, la sola reiterazione dei contratti a termine non basta a integrare automaticamente un abuso; il lavoratore deve allegare e provare elementi concreti che mostrino un uso improprio o distorto della tipologia contrattuale.
- Quando la disciplina speciale esclude in radice la conversione del rapporto, la tutela risarcitoria non può essere affermata in modo astratto ma deve essere scrutinata alla luce dei presupposti specifici dedotti e provati nel caso concreto.
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