Cassazione Civile, Ordinanza n. 05441/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cedente)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un'azienda operante nella somministrazione al pubblico di cibi e bevande, pizzeria e bar. L'acquirente ha chiesto l'annullamento del contratto sostenendo che il cedente avesse taciuto un fatto rilevante, cioè l'intenzione del locatore di non rinnovare il contratto di locazione dei locali in cui l'azienda era esercitata. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione ritenendo non provato un dolo omissivo idoneo ad annullare il contratto. In Cassazione il soccombente ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che la Corte territoriale avesse valutato solo due testimonianze senza considerare l'intero compendio probatorio, comprese le prove documentali; 2) violazione della l. 392/1978, dell'art. 1406 c.c. e delle clausole contrattuali, sostenendo che la Corte non avesse valorizzato il contratto di locazione commerciale e la circostanza che il subentrante avrebbe confidato nella durata e nel rinnovo legale del rapporto; 3) violazione degli artt. 1337 e 1439 c.c. e ancora dell'art. 1406 c.c., deducendo che la vicenda dei rapporti tra cedente, cessionario e locatore dimostrasse un dolo omissivo preordinato a ingannare sia l'acquirente sia il locatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la critica non riguardava l'utilizzo di prove non introdotte d'ufficio, ma la valutazione comparativa delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la normativa sulla locazione commerciale non era decisiva: il rinnovo tacito biennale/sexennale e la possibilità di disdetta del locatore erano evenienze ragionevolmente prevedibili dall'acquirente, e la Corte d'appello aveva comunque considerato il contratto di locazione. Ha ritenuto infondato il terzo motivo perché il dolo omissivo annullante richiede un comportamento complessivo, preordinato e malizioso all'inganno, mentre il semplice silenzio o la reticenza non sono sufficienti; inoltre la censura ex art. 1337 c.c. era nuova in cassazione. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione delle prove di parte
la valutazione comparativa e il maggior peso attribuito ad alcune prove rispetto ad altre rientrano nel potere del giudice di merito
nelle locazioni commerciali prevede il rinnovo tacito del contratto e la disdetta nelle forme di legge; tale disciplina rende prevedibile la possibilità di mancato rinnovo
il contratto di locazione commerciale si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, salvo disdetta nei termini e modi di legge
la disdetta del locatore è collegata alle ipotesi tipizzate dalla legge
richiamato in relazione alla cessione del contratto e al subentro nel rapporto locatizio
la relativa doglianza è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione
il dolo omissivo rileva come causa di annullamento solo se l'inerzia si inserisce in un comportamento complessivo preordinato, con malizia o astuzia, a determinare l'errore dell'altro contraente; il semplice silenzio non basta
richiamato per il deposito di memoria in cassazione
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti dei poteri officiosi; non è invece censurabile, sotto questo profilo, la mera diversa ponderazione delle prove ritualmente acquisite.
- Il giudizio di attendibilità e di maggiore forza persuasiva attribuita ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre appartiene al merito e non può essere riesaminato in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale deducibile.
- Nelle locazioni commerciali la disciplina del rinnovo tacito e della disdetta rende prevedibile per il cessionario la possibilità che il rapporto locatizio non prosegua oltre la scadenza; tale evenienza non può, di per sé sola, fondare l'annullamento della cessione per dolo.
- Il dolo omissivo è causa di annullamento solo se il silenzio si inserisce in una condotta complessiva, consapevolmente e fraudolentemente preordinata all'inganno dell'altra parte; la mera reticenza o il semplice non dire non sono sufficienti.
- La violazione del dovere di buona fede precontrattuale ex art. 1337 c.c. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il relativo tema non è stato devoluto nei precedenti gradi di giudizio.
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