Cassazione Civile, Ordinanza n. 05442/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia origina dalla prestazione lavorativa resa da una dipendente alle dipendenze del consorzio mediante una pluralità di contratti a tempo determinato succedutisi per molti anni, con cadenza annuale dal 1998 al 2011. La lavoratrice aveva chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità dei contratti a termine e che il rapporto fosse convertito a tempo indeterminato, oppure, in subordine, il risarcimento del danno per l'illegittima precarizzazione. La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto solo la domanda risarcitoria, ritenendo non applicabile la decadenza eccepita dal datore di lavoro, confermata l'illegittimità dei termini apposti ai contratti, passata in giudicato la mancata conversione e dovuto un danno da abusiva reiterazione dei contratti, liquidato in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato la distanza temporale tra i singoli contratti e quindi erroneamente configurato una successione di rapporti e una reiterazione abusiva, anziché valutare contratti isolati e non collegati tra loro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il proprio orientamento, anche relativo a fattispecie analoghe con il medesimo consorzio, secondo cui l'utilizzo abusivo dello stesso lavoratore tramite contratti a tempo determinato annuali per un lungo arco temporale, pur se intervallati, integra una successione di contratti abusiva in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro recepito dalla direttiva 1999/70/CE. In tale ipotesi spetta il cd. danno comunitario, da liquidare assumendo come parametro i limiti dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. Non ravvisando ragioni per discostarsi da tale principio, la Corte ha confermato la decisione impugnata e ha rigettato il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
costituisce il parametro di liquidazione del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine, assumendo funzione di limite risarcitorio per il cd. danno comunitario.
clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE
vieta l'abuso derivante dalla reiterazione di contratti a tempo determinato e fonda la tutela risarcitoria nei confronti dell'utilizzo abusivo del lavoratore.
richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.
richiamato per la liquidazione delle spese secondo le relative tabelle.
Cass. SS.UU. n. 5072/2011
richiamata come precedente a fondamento del riconoscimento del danno comunitario nelle ipotesi di abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La reiterazione di contratti a tempo determinato conclusi con cadenza periodica per un lungo arco temporale può integrare una successione abusiva di rapporti anche quando tra i contratti vi siano intervalli temporali, se il quadro fattuale evidenzia un uso sistematico e abusivo dello stesso lavoratore.
- In caso di abusiva reiterazione dei contratti a termine, la tutela risarcitoria può essere riconosciuta a titolo di danno comunitario e liquidata nei limiti parametrati dall'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010.
- Quando la censura di legittimità tende a smentire la qualificazione unitaria della sequenza contrattuale, il giudizio di cassazione può essere respinto se la motivazione di merito è coerente con l'orientamento consolidato sulla reiterazione abusiva e sulla relativa tutela.
- La distanza temporale fra singoli contratti a termine non esclude di per sé l'abusività della successione, ove la serialità annuale e la durata complessiva del rapporto dimostrino il ricorso a contratti successivi come modalità ordinaria di impiego del lavoratore.
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