Cassazione Civile, Ordinanza n. 31110/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa agli anni d’imposta 2010 e 2011, l’Amministrazione finanziaria notificò alla società esercente trasporto pubblico locale e ai soci avvisi di accertamento con cui rideterminò la base imponibile ai fini IRES e IVA, ritenendo imponibili i contributi pubblici erogati dalla Provincia autonoma di Bolzano per il servizio di trasporto. I contribuenti impugnarono gli atti e ottennero esito favorevole nei due gradi di merito. In cassazione l’Agenzia denunciò, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni costituzionali, civilistiche, tributarie, provinciali, eurounitarie e regolamentari, sostenendo che: i contributi dovevano qualificarsi come ricavi/componenti positivi di reddito; l’art. 3 del d.l. n. 833 del 1986 non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano; ai fini IVA i contributi costituivano corrispettivo diretto delle prestazioni di trasporto, integrando una somma direttamente connessa al prezzo; il rapporto tra Provincia e società avrebbe dovuto essere valorizzato come rapporto sinallagmatico rilevante ai fini dell’imposta. La società eccepì tardività e difetto di autosufficienza del ricorso; la Provincia eccepì tardività e inammissibilità.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di tardività, autosufficienza e inammissibilità. Nel merito ha accolto il ricorso solo in parte: ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al profilo IVA, perché il giudice di merito non aveva verificato in concreto se i contributi fossero direttamente connessi al prezzo delle operazioni e quindi imponibili come corrispettivi versati da terzi; ha invece rigettato la censura sull’IRES, confermando che i contributi pubblici al ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e restano esclusi dall’imposizione diretta anche nel contesto della Provincia autonoma di Bolzano. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano per il riesame nei limiti del capo accolto e per le spese del giudizio di legittimità. È stata assorbita la domanda della contribuente sulla rideterminazione delle sanzioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018 n. 136
sospesi, per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione...
La sospensione dei termini di impugnazione opera ex lege, per le liti definibili, anche in assenza di una concreta istanza di definizione, se il termine lungo di impugnazione scade nel periodo di sospensione.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è autosufficiente se espone in modo comprensibile, anche sinteticamente, i fatti di causa e le argomentazioni rilevanti, consentendo di cogliere la controversia.
L’inammissibilità per conformità della sentenza impugnata alla giurisprudenza di legittimità presuppone un orientamento consolidato contrario alla tesi del ricorrente, non ravvisato nel caso concreto.
artt. 53, 111, 114, 116 e 117 Cost.
Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina applicabile e sulla qualificazione giuridico-fiscale dei contributi.
artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.
Richiamati dalla parte ricorrente per contestare l’interpretazione estensiva/analogica della disciplina agevolativa.
Richiamati dalla parte ricorrente nel denunciare un errato apprezzamento del materiale istruttorio e normativo.
Richiamati dalla parte ricorrente per sostenere la natura contrattuale del rapporto e la rilevanza del contenuto negoziale.
art. 3, d.l. 9 dicembre 1986 n. 833, conv. in L. 6 febbraio 1987 n. 18
I contributi alle imprese di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi non sono componenti positivi di reddito e sono sottratti a imposizione diretta.
artt. 8 e 73 d.P.R. n. 670 del 1972
Richiamati per sostenere il diverso ambito di applicazione della disciplina rispetto alla Provincia autonoma di Bolzano.
artt. 14 e 17 L.P. Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985
La legge provinciale disciplina contributi e criteri di calcolo; l’art. 14 prevede che i contributi assicurino al concessionario un introito complessivo corrispondente alle tariffe ordinarie.
art. 85 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
Richiamato dall’Agenzia per sostenere che i contributi in conto esercizio siano ricavi imponibili; la Corte ne esclude l’assorbimento rispetto alla disciplina speciale sui contributi al trasporto pubblico locale.
artt. 38, 39, 40 e 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Richiamati nell’ambito delle censure contro gli avvisi di accertamento.
art. 30 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163
Richiamato per sostenere la tesi della rilevanza del rapporto di servizio/appalto.
artt. 3, 4 e 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
La base imponibile IVA include i corrispettivi e le integrazioni direttamente connesse al prezzo quando il contributo è versato per fornire un bene o servizio determinato a prezzo ridotto.
art. 8 e art. 12 Reg. CE n. 1370/2007
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della disciplina eurounitaria dei servizi di trasporto pubblico locale.
artt. 2, 24 e 25 Dir. 2006/112/CE
Richiamati per la nozione armonizzata di IVA e per la determinazione della base imponibile.
art. 11, parte A, par. 1, lett. a), sesta direttiva / art. 73 Dir. IVA
La base imponibile comprende anche le somme versate da terzi se direttamente connesse con il prezzo delle operazioni.
L.P. Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1985, art. 3, comma 2, lett. b) e c)
La disciplina provinciale prevede interventi finanziari di sostegno anche alle linee di politica tariffaria.
L. 244/2007, art. 1, comma 310
Richiamata quale norma interpretativa che conferma la perdurante vigenza della disciplina sui contributi al trasporto pubblico.
Richiamato per il passaggio al sistema dei fondi destinati ai trasporti.
Richiamata per la soppressione del precedente fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d’esercizio.
Massime di principio
- Ai fini IVA, non è decisiva la qualificazione formale del rapporto tra ente erogante e operatore del servizio: occorre verificare in concreto se il contributo sia direttamente connesso al prezzo della prestazione e consenta all’operatore di offrire il servizio a un prezzo inferiore.
- La base imponibile IVA comprende le somme versate da terzi quando esse integrano il corrispettivo dell’operazione e sono funzionalmente collegate alla diminuzione del prezzo a favore dell’utente del servizio.
- Un contributo pubblico è imponibile come corrispettivo solo se, oggettivamente, finanzia una prestazione determinata e il beneficiario trae un vantaggio tariffario proporzionale rispetto all’importo versato.
- La mancanza di una predeterminazione personalizzata delle prestazioni o l’erogazione del compenso in forma forfettaria non esclude di per sé il nesso diretto tra contributo e prestazione, se i criteri di calcolo sono predeterminati e collegati agli utenti del servizio.
- In materia di imposte dirette, i contributi pubblici al ripiano dei disavanzi delle imprese di trasporto pubblico locale non costituiscono componenti positivi di reddito e sono esclusi da imposizione per effetto della disciplina speciale vigente, applicabile anche nell’ambito delle autonomie speciali.
- L’interpretazione di una norma agevolativa o di esclusione dall’imposta non può prescindere dalla sua effettiva portata sistematica e dalla giurisprudenza consolidata in materia, mentre l’inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. richiede un contrasto con orientamento di legittimità consolidato realmente esistente.
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