Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24526/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione relativo a IMU 2014, con cui veniva contestato a una società il versamento insufficiente dell'imposta per complessivi euro 465.370,00 circa, in relazione a terreni/aree edificabili. L'atto era stato emesso nell'ambito di un affidamento in concessione del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali. La contribuente aveva impugnato l'avviso, ma i giudici di merito avevano rigettato il ricorso e poi l'appello. In cassazione la società ricorrente deduceva sei motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di prova dei poteri di firma della sottoscrittrice per il concessionario; 2) e 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e omessa pronuncia sul relativo motivo, sostenendo che l'avviso non spiegasse adeguatamente perché fosse stato attribuito un valore imponibile diverso da quello dichiarato; 4) violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio, lamentando che l'Ufficio fosse stato esonerato dal dimostrare i presupposti della rettifica del valore; 5) violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale ex art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, nonché dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere i giudici attribuito rilievo a una stima risalente e staticamente assunta; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR si sarebbe limitata a formule generiche sull'andamento del mercato e su asserite considerazioni tecniche e contabili, senza esaminare le deduzioni difensive e la documentazione prodotta.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo inammissibile e comunque infondato il primo, e infondati il secondo, il terzo e il quarto. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo, reputando la motivazione della sentenza impugnata carente e apparente nella parte relativa alla determinazione del valore venale dei terreni ai fini IMU e al mancato esame delle specifiche censure difensive. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte distingue tra censure di legittimità e contestazioni di merito sulla congruità estimativa.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma evocata per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte richiama il vizio di omessa pronuncia solo per escluderlo nel caso concreto, avendo la CTR implicitamente disatteso la doglianza sulla motivazione dell'avviso.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato ai fini della censura di motivazione apparente della sentenza di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per sostenere l'apparenza della motivazione.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    richiamato come norma sulla sottoscrizione degli atti impositivi locali e sulla legittimazione del funzionario/concessionario.

  • art. 1, comma 87, L. 549/1995

    richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo.

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari e di allegazione degli atti richiamati se non già conosciuti dal contribuente.

  • art. 3, L. 241/1990

    richiamato come parametro generale della motivazione amministrativa.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992

    la Corte lo considera criterio legale per la determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini ICI/IMU; censura fondata sul fatto che la CTR non ha verificato in modo adeguato la conformità della stima a tali parametri.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio, ma accoglie la doglianza sulla motivazione insufficiente rispetto ai criteri di stima.

  • art. 59 D.Lgs. 446/1997

    richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisorio nel testo riportato.

  • art. 23 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità della pretesa tributaria.

  • art. 7, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    richiamato per sostenere la possibilità di disporre consulenza tecnica nel processo tributario; la Corte precisa che la discrezionalità nel disporla è insindacabile in questa sede.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione della sentenza.

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno della censura di motivazione apparente.

  • D.Lgs. 504/1992

    richiamato quale disciplina dell'ICI/IMU per la determinazione del valore delle aree edificabili.

Massime di principio

  • In tema di atti impositivi locali, la doglianza sulla mancanza di poteri di firma del sottoscrittore è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione un tema non tempestivamente dedotto nei gradi di merito.
  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento o liquidazione è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; la motivazione per relationem è valida se richiama un atto noto o legalmente conosciuto dal contribuente.
  • Nel giudizio tributario, la contestazione sulla congruità del valore attribuito a un bene ai fini ICI/IMU non si risolve in una mera violazione di legge sull'onere della prova se, in realtà, investe la valutazione del merito estimativo compiuta dai giudici di merito.
  • La determinazione del valore venale delle aree edificabili deve confrontarsi con i criteri legali previsti dalla disciplina dell'imposta e il giudice di merito deve dare conto delle specifiche deduzioni e risultanze difensive rilevanti; formule generiche sull'andamento del mercato non bastano.
  • Ricorre motivazione apparente quando il ragionamento del giudice, pur esistente graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito, mancando il minimo costituzionale di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.