Cassazione Civile, Ordinanza n. 24526/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di liquidazione relativo a IMU 2014, con cui veniva contestato a una società il versamento insufficiente dell'imposta per complessivi euro 465.370,00 circa, in relazione a terreni/aree edificabili. L'atto era stato emesso nell'ambito di un affidamento in concessione del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate comunali. La contribuente aveva impugnato l'avviso, ma i giudici di merito avevano rigettato il ricorso e poi l'appello. In cassazione la società ricorrente deduceva sei motivi: 1) nullità dell'avviso per difetto di prova dei poteri di firma della sottoscrittrice per il concessionario; 2) e 3) violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e omessa pronuncia sul relativo motivo, sostenendo che l'avviso non spiegasse adeguatamente perché fosse stato attribuito un valore imponibile diverso da quello dichiarato; 4) violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio, lamentando che l'Ufficio fosse stato esonerato dal dimostrare i presupposti della rettifica del valore; 5) violazione dei criteri legali di determinazione del valore venale ex art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, nonché dell'art. 7, comma 2, d.lgs. 546/1992, per avere i giudici attribuito rilievo a una stima risalente e staticamente assunta; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR si sarebbe limitata a formule generiche sull'andamento del mercato e su asserite considerazioni tecniche e contabili, senza esaminare le deduzioni difensive e la documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo inammissibile e comunque infondato il primo, e infondati il secondo, il terzo e il quarto. Ha invece accolto il quinto e il sesto motivo, reputando la motivazione della sentenza impugnata carente e apparente nella parte relativa alla determinazione del valore venale dei terreni ai fini IMU e al mancato esame delle specifiche censure difensive. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte distingue tra censure di legittimità e contestazioni di merito sulla congruità estimativa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata per le censure di nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
la Corte richiama il vizio di omessa pronuncia solo per escluderlo nel caso concreto, avendo la CTR implicitamente disatteso la doglianza sulla motivazione dell'avviso.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato ai fini della censura di motivazione apparente della sentenza di merito.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza per sostenere l'apparenza della motivazione.
art. 1, comma 162, L. 296/2006
richiamato come norma sulla sottoscrizione degli atti impositivi locali e sulla legittimazione del funzionario/concessionario.
richiamato dalla ricorrente in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo.
richiamato in tema di obbligo di motivazione degli atti tributari e di allegazione degli atti richiamati se non già conosciuti dal contribuente.
richiamato come parametro generale della motivazione amministrativa.
art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992
la Corte lo considera criterio legale per la determinazione del valore venale delle aree edificabili ai fini ICI/IMU; censura fondata sul fatto che la CTR non ha verificato in modo adeguato la conformità della stima a tali parametri.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere probatorio, ma accoglie la doglianza sulla motivazione insufficiente rispetto ai criteri di stima.
richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ne faccia un autonomo uso decisorio nel testo riportato.
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla legittimità della pretesa tributaria.
art. 7, comma 2, D.Lgs. 546/1992
richiamato per sostenere la possibilità di disporre consulenza tecnica nel processo tributario; la Corte precisa che la discrezionalità nel disporla è insindacabile in questa sede.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del minimo costituzionale della motivazione della sentenza.
art. 24 Cost.
richiamato insieme all'art. 111 Cost. a sostegno della censura di motivazione apparente.
richiamato quale disciplina dell'ICI/IMU per la determinazione del valore delle aree edificabili.
Massime di principio
- In tema di atti impositivi locali, la doglianza sulla mancanza di poteri di firma del sottoscrittore è inammissibile se introduce per la prima volta in cassazione un tema non tempestivamente dedotto nei gradi di merito.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento o liquidazione è soddisfatto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente; la motivazione per relationem è valida se richiama un atto noto o legalmente conosciuto dal contribuente.
- Nel giudizio tributario, la contestazione sulla congruità del valore attribuito a un bene ai fini ICI/IMU non si risolve in una mera violazione di legge sull'onere della prova se, in realtà, investe la valutazione del merito estimativo compiuta dai giudici di merito.
- La determinazione del valore venale delle aree edificabili deve confrontarsi con i criteri legali previsti dalla disciplina dell'imposta e il giudice di merito deve dare conto delle specifiche deduzioni e risultanze difensive rilevanti; formule generiche sull'andamento del mercato non bastano.
- Ricorre motivazione apparente quando il ragionamento del giudice, pur esistente graficamente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente il controllo sull'iter logico seguito, mancando il minimo costituzionale di motivazione.
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