Cassazione Civile, Ordinanza n. 06946/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento notificata via PEC per IRAP 2012, con sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta invalidità dell'atto, perché privo di firma digitale con estensione .p7m e di attestazione di conformità. In appello l'Amministrazione aveva ottenuto la riforma della decisione: la CTR aveva ritenuto valida la notifica digitale della cartella, equiparando firme CAdES e PAdES e reputando raggiunto lo scopo dell'atto; aveva inoltre escluso il difetto di motivazione sugli interessi e l'obbligo di previo invio dell'invito bonario. In cassazione la società ha dedotto tre censure: 1) violazione delle norme sulla firma digitale e sulla notificazione via PEC, sostenendo che la cartella dovesse essere sottoscritta digitalmente e corredata da attestazione di conformità; 2) violazione dell'obbligo di motivazione della cartella quanto al calcolo degli interessi; 3) violazione della disciplina del controllo automatizzato per mancata previa comunicazione dell'esito del controllo. Le Amministrazioni hanno resistito sostenendo che l'atto notificato era l'originale informatico/copia informatica legittimamente trasmesso via PEC, che il contenuto della cartella è vincolato e che l'invito bonario non era necessario nel caso di omessi versamenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, perché l'omessa sottoscrizione della cartella non ne determina l'invalidità e la notifica via PEC può avvenire anche mediante allegazione di copia informatica di un atto originariamente cartaceo; ha però precisato che la CTR ha motivato correttamente solo nel risultato, ma per ragioni da correggere alla luce dei principi già affermati in giurisprudenza. Ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la CTR non avesse applicato correttamente i criteri elaborati dalle Sezioni Unite sulla motivazione degli interessi: occorre verificare se la cartella segua un atto prodromico già determinativo del quantum o se sia il primo atto sulla pretesa accessoria, e solo in base a ciò si stabilisce il minimo motivazionale richiesto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la censura era generica e non si confrontava con la sentenza impugnata, non chiarendo se ricorressero i casi in cui la comunicazione preventiva è effettivamente necessaria. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame della questione relativa alla motivazione degli interessi e per le spese.
Norme richiamate
art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. n. 82 del 2005
richiamato per sostenere i requisiti della firma digitale e del documento informatico; la Corte esclude che la cartella di pagamento debba essere invalidata per mancanza di sottoscrizione digitale nei casi considerati
art. 60, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo relativo alla validità della notifica della cartella
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
consente la notifica della cartella di pagamento via PEC secondo le modalità del d.P.R. n. 68 del 2005
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel primo motivo, in relazione ai poteri istruttori e al regime processuale tributario
richiamati nel primo motivo come norme sulla valutazione delle prove; non decisivi ai fini della soluzione
richiamati nel primo motivo in tema di notificazioni e sanatoria dei vizi; la Corte ritiene superflui i profili ulteriori perché la firma non è necessaria
fondamento dell'obbligo di motivazione degli atti tributari; la Corte applica i criteri delle Sezioni Unite sulla motivazione della cartella con riferimento agli interessi
richiamato quale norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo; la motivazione sugli interessi va rapportata al tipo di cartella e alla sua collocazione procedimentale
art. 36-bis, d.P.R. n. 600 del 1973
disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni; la Corte distingue i casi in cui la preventiva comunicazione è necessaria da quelli in cui non lo è
richiamato in relazione alla comunicazione di irregolarità; l'omissione è, di regola, mera irregolarità salvo specifiche incertezze della dichiarazione
art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973
la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato, che non prevede sottoscrizione del funzionario ma solo intestazione e indicazione della causale
art. 1, lett. f), d.P.R. n. 68 del 2005
definisce il messaggio PEC come documento informatico comprensivo del testo, dei dati di certificazione e degli allegati
definisce la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico
art. 1, lett. i-quinquies), CAD
definisce il duplicato informatico come documento ottenuto dalla memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario
art. 54-bis, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato in materia di controllo automatizzato IVA, per analogia sui presupposti della comunicazione preventiva
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuali
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come norma di impugnazione per le violazioni di legge dedotte
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi processuali dedotti nel primo motivo
Massime di principio
- La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancata sottoscrizione del funzionario competente, sia quando sia emessa e notificata su supporto cartaceo sia quando sia trasmessa in forma digitale via PEC; ciò che rileva è la sua inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emissione.
- La notificazione via PEC della cartella può avvenire allegando un documento informatico che sia duplicato informatico dell'atto originario oppure una copia per immagini di un documento cartaceo; in tali casi non è necessaria, di per sé, una firma digitale ulteriore sulla cartella allegata.
- L'obbligo di motivazione della cartella in tema di interessi va graduato in base alla funzione dell'atto nel procedimento: se segue un atto che ha già determinato imposta e interessi, è sufficiente il richiamo a tale atto e la quantificazione degli accessori maturati; se invece la cartella è il primo atto sulla pretesa accessoria, deve indicare la base normativa degli interessi e la decorrenza, senza bisogno di esporre analiticamente i singoli tassi o il dettaglio matematico del calcolo.
- In materia di controllo automatizzato, la comunicazione preventiva al contribuente non è regola assoluta: è necessaria solo nei casi in cui emergano rettifiche o incertezze rilevanti sui dati dichiarati, mentre negli omessi o tardivi versamenti la sua omissione non incide di regola sulla validità della cartella.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con il concreto tipo di procedimento tributario esaminato; una censura generica o astratta è inammissibile.
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