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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06900/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite trae origine dall’impugnazione, proposta da un socio di s.r.l., delle delibere assunte in un’assemblea del 7 agosto 2014. Il socio chiedeva la declaratoria di nullità o, in subordine, l’annullamento delle delibere, deducendo in sostanza di non avere ricevuto in tempo utile l’avviso di convocazione e sostenendo inoltre che le modifiche statutarie deliberate fossero espressione di abuso di potere, in quanto orientate a perseguire interessi personali dei soci di maggioranza. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda di nullità e ritenuto tardiva l’azione di annullamento; in appello la società aveva ottenuto la riforma della decisione. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione delle norme processuali in tema di prove nuove in appello e di fede privilegiata dell’atto pubblico, per avere la corte territoriale ammesso e valorizzato un documento prodotto in appello come prova della mancata riuscita della consegna del plico; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la corte posto a carico del socio l’onere di dimostrare che non vi fosse stato alcun tentativo di consegna dell’avviso presso il domicilio; 3) violazione del principio di non contestazione e dell’art. 2697 c.c., per non avere considerato come pacifica l’allegazione del socio secondo cui nessun tentativo di consegna sarebbe stato effettuato dal servizio postale prima dell’assemblea.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che, una volta accertato l’invio tempestivo dell’avviso di convocazione nel termine previsto dallo statuto, incombe sul socio l’onere di dimostrare che non abbia ricevuto l’avviso per causa a lui non imputabile; poiché tale prova non era stata data, l’assemblea doveva considerarsi validamente costituita. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché l’onere di contestazione sussiste solo per fatti noti alla parte, mentre il fatto del mancato tentativo di consegna da parte del servizio postale non era riconducibile alla sfera di conoscenza della società né era stato allegato alcun elemento dimostrativo in tal senso. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, poiché la sentenza impugnata resisteva già sulla autonoma ratio decidendi relativa alla mancata prova da parte del socio del mancato ricevimento tempestivo dell’avviso; pertanto, anche un eventuale errore sulla diversa ratio inerente al tentativo di consegna non avrebbe potuto condurre alla cassazione della decisione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro dei vizi processuali dedotti in cassazione.

  • art. 257-bis c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta ammissibilità di una prova documentale in appello.

  • art. 345, terzo comma, c.p.c.

    Invocato per sostenere il divieto di nuovi mezzi di prova in appello.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’attribuzione di efficacia di atto pubblico a un documento che si assumeva essere una dichiarazione testimoniale scritta.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che, in presenza di tempestivo invio dell’avviso di convocazione secondo lo statuto, spetta al socio dimostrare il mancato ricevimento per causa a lui non imputabile; inoltre il ricorrente che invoca la non contestazione deve allegare e provare che il fatto era nella conoscenza della controparte.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione del principio di non contestazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memoria.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle società a responsabilità limitata, se l’avviso di convocazione dell’assemblea è stato spedito nel termine previsto dallo statuto o dalla disciplina applicabile, si presume la regolare costituzione dell’assemblea; il socio che contesti la validità dell’adunanza deve provare che, per causa non imputabile, non ha ricevuto l’avviso o lo ha ricevuto troppo tardi per parteciparvi.
  • Il principio di non contestazione opera solo per fatti che la controparte conosce o che si sono verificati nella sua sfera di percezione; non è configurabile un onere di contestazione per circostanze dipendenti dall’operato di terzi o comunque non conoscibili dalla parte.
  • In sede di legittimità, una censura diretta contro una sola ratio decidendi non può condurre alla cassazione se la sentenza è sorretta anche da un’altra autonoma motivazione non validamente impugnata.
  • La parte che deduce la violazione del principio di non contestazione deve indicare elementi dai quali risulti che il fatto allegato era conoscibile dalla controparte; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • La validità di una delibera assembleare va valutata distinguendo tra vizi che determinano nullità e vizi che comportano semplice annullabilità, con applicazione del relativo termine decadenziale quando l’oggetto della deliberazione non sia illecito o impossibile.

Come è indicizzato

MaterieAssembleaImpugnazioniProve
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieImpugnazione delibere assembleariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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