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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06899/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una società a responsabilità limitata, socia al 25% di un'altra società, vantava verso quest'ultima un credito di euro 2.778.865,21 sorto nel 2012 quale corrispettivo di un contratto di appalto. La creditrice sosteneva che, pur non essendo nato come finanziamento, quel credito si fosse di fatto trasformato in un finanziamento dei soci perché non era stato riscosso per anni, mentre la debitrice versava in condizioni finanziarie deteriorate; inoltre il credito era stato indicato nel bilancio 2018 come postergato ex art. 2467 c.c. La società attrice aveva quindi chiesto l'accertamento della non esigibilità del credito vantato dal fallimento, ai sensi dell'art. 2467 c.c. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che non era stata dimostrata la sussistenza dei presupposti della postergazione e che la creditrice aveva invece richiesto tempestivamente e ripetutamente il pagamento, escludendo così la prova della concessione di un finanziamento del socio. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente ha dedotto, da un lato, violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che i giudici di merito avessero erroneamente valutato i presupposti della postergazione con riferimento al momento di nascita del credito anziché a quello in cui sarebbe sopraggiunta la situazione di squilibrio finanziario; dall'altro, ha dedotto violazione degli artt. 2467, 2479 e 2479-ter c.c. e di varie norme processuali, sostenendo che il finanziamento del socio può avvenire anche indirettamente mediante mancata riscossione del credito e che i presupposti della postergazione devono essere verificati al momento in cui la società versa nelle condizioni previste dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che i motivi non si confrontavano con la autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si era limitata a esaminare i presupposti della postergazione, ma aveva anche affermato che non era stata provata la stessa concessione di un finanziamento del socio, essendo emerso anzi che la creditrice aveva chiesto il pagamento del credito tempestivamente e ripetutamente. La Corte ha aggiunto che la decisione di merito, correttamente intesa, aveva comunque ancorato la valutazione dei presupposti all'eventuale momento di concessione del presunto finanziamento e non al diverso momento di insorgenza del credito originario. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    La postergazione dei finanziamenti dei soci presuppone la prova della concessione di un finanziamento, anche eventualmente in forma indiretta, e la verifica dei suoi presupposti va compiuta con riferimento al momento della concessione del presunto finanziamento, non a quello di nascita del credito originario.

  • art. 2479 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma non decisivo ai fini della decisione di inammissibilità.

  • art. 2479-ter c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma non decisivo ai fini della decisione di inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultrapetizione o extrapetizione, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma del motivo di ricorso per cassazione richiamata a fondamento della dedotta violazione processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 198 c.p.c.

    Richiamato insieme ad altre norme processuali dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella motivazione finale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La postergazione ex art. 2467 c.c. richiede non solo la verifica delle condizioni economico-finanziarie previste dalla norma, ma anche la prova della effettiva concessione di un finanziamento del socio, che può risultare anche da comportamenti concludenti ma deve comunque essere dimostrata.
  • La valutazione dei presupposti della postergazione va riferita al momento in cui il finanziamento viene concesso, non al diverso momento in cui il credito originario è sorto, se si assume che quel credito si sia successivamente trasformato in finanziamento.
  • La mera mancata riscossione di un credito non è sufficiente, di per sé sola, a fondare la postergazione se dagli atti risulta che il creditore abbia invece richiesto il pagamento in modo tempestivo e reiterato.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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