Cassazione Civile, Ordinanza n. 06902/2025 del 15/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società appaltatrice aveva convenuto in giudizio le amministrazioni chiedendo la restituzione delle somme trattenute a titolo di penale in relazione a un contratto di fornitura di prodotti ortofrutticoli destinati alle mense scolastiche. Le penali riguardavano, secondo la prospettazione della società, asseriti inadempimenti consistiti nella fornitura di frutta fuori stagione, nella mancata distribuzione di alcuni prodotti nelle scuole e nel mancato rispetto delle modalità di confezionamento, imballaggio ed etichettatura. In subordine, era stata chiesta la riduzione delle penali per eccessiva onerosità o sproporzione. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione ritenendo, tra l’altro, che la fornitura fuori stagione non fosse stata autorizzata, che le deduzioni della società fossero generiche e non dimostrassero la non imputabilità dell’inadempimento, e che mancassero elementi specifici per valutare l’illegittimità o la sproporzione delle penali. In Cassazione la società deduceva, con due motivi, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e, subordinatamente, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata su un motivo di appello relativo all’annullamento di penali connesse alla mancata consegna di susine e che avesse comunque omesso di esaminare diversi fatti decisivi relativi alle penali per fuori stagionalità, mancata consegna e difformità di confezionamento/etichettatura; lamentava inoltre la motivazione ritenuta troppo sintetica e asseritamente generica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. fosse preclusa dall’art. 348-ter c.p.c. e, in ogni caso, che il motivo fosse costruito mescolando violazioni di legge e vizi motivazionali, con richiesta sostanziale di rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione sia comunque incompatibile con l’accoglimento della pretesa. Quanto al secondo motivo, ha ribadito la preclusione ex art. 348-ter c.p.c., ha rilevato che le doglianze si traducevano nella riproposizione delle tesi di appello e in una sollecitazione a riesaminare il merito, e ha escluso la denunciabilità della mera insufficienza della motivazione, non ravvisando alcuna anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e si è dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia richiede la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione della controversia; non basta l’assenza di un’espressa statuizione quando la decisione sia incompatibile con la pretesa dedotta.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
È evocato per il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale è limitato al minimo costituzionale e non consente una nuova valutazione del merito o della sufficienza della motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa quando la sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado senza discostarsene nella ratio fattuale.
art. 1384 c.c.
Il potere di riduzione della penale può essere esercitato solo in presenza di presupposti concreti e non sulla base di allegazioni generiche sulla sproporzione.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 327 c.p.c.
Richiamato ai fini della verifica della tempestività del ricorso con riferimento al termine lungo per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-bis
È il parametro del contributo unificato richiamato per il raddoppio previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata, per il suo complessivo contenuto, è logicamente incompatibile con l’accoglimento della domanda o del motivo non espressamente menzionato.
- La denuncia ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di contestare la mera insufficienza o sinteticità della motivazione, essendo deducibile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
- Quando il giudizio di appello ha natura sostanzialmente confermativa rispetto alla sentenza di primo grado, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è precluso nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
- La richiesta di riduzione della clausola penale richiede allegazioni specifiche sulla sproporzione della penale e sulle circostanze rilevanti; deduzioni generiche non consentono al giudice di esercitare il potere di riduzione.
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