Cassazione Civile, Ordinanza n. 06898/2025 del 15/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento ex art. 2409 c.c., nel quale il Tribunale aveva disposto l’ispezione dell’amministrazione di una società per verificare eventuali irregolarità gestorie, con particolare riguardo alla situazione economico-patrimoniale di società controllate brasiliane e all’impiego di cinque patrimoni destinati. La Corte d’appello di Bologna aveva dichiarato inammissibile il reclamo della società e respinto quello proposto dalla persona fisica che aveva agito anche in proprio, rilevando, da un lato, la carenza di legittimazione della società a reclamare dopo la nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. e, dall’altro, l’infondatezza delle doglianze sul procedimento ispettivo, incluso il profilo del diritto di difesa e dell’utilizzabilità della documentazione prodotta. Nel ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, le ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte territoriale. Prima della decisione nel merito, tuttavia, è stata depositata rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e, in assenza di accettazione da parte della controricorrente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre posto le spese del giudizio a carico della ricorrente ai sensi dell’art. 391, comma 2, c.p.c. e ha escluso l’applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale conseguenza opera solo nei casi tipici di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
indicato come base del ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello
art. 78 c.p.c.
richiamato per la nomina del curatore speciale della società, con conseguente trasferimento della facoltà di impugnazione
art. 2409 c.c.
procedimento di denuncia di gravi irregolarità nella gestione societaria, nel quale il tribunale non è vincolato al principio della domanda e può valutare anche fatti emersi nel corso del procedimento
art. 390 c.p.c.
rinuncia al ricorso per cassazione
art. 391, secondo comma, c.p.c.
in assenza di accettazione della rinuncia da parte del controricorrente, le spese restano a carico del ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio, perché la norma opera solo per rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 2409 c.c., il tribunale non è rigidamente vincolato alle sole irregolarità denunciate, ma può valorizzare anche ulteriori condotte emerse nel corso dell’istruttoria, se rilevanti ai fini della verifica delle irregolarità gestorie.
- La nomina del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. comporta il trasferimento in capo a quest’ultimo della legittimazione a impugnare il provvedimento nel relativo ambito rappresentativo.
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, determina l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte; in tal caso le spese seguono la soccombenza virtuale del ricorrente che ha rinunciato.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché tale conseguenza è prevista solo per i casi tipici di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06899/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06900/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06901/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06902/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06904/2025 del 15/03/2025
- ordinanza_civile · 15 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06905/2025 del 15/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →