Cassazione Civile, Ordinanza n. 06901/2025 del 15/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa dalla banca sulla base di un contratto di mutuo, i debitori proposero opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo che il tasso effettivo globale applicato al finanziamento avrebbe superato il tasso soglia se nel calcolo fossero state incluse anche le spese per una polizza assicurativa collegata al mutuo. Definita la causa di opposizione con accoglimento e con compensazione integrale delle spese in primo grado, i soccombenti in punto spese proposero appello limitatamente a tale capo, lamentando la violazione del principio di soccombenza e la illegittimità della compensazione ex art. 92 c.p.c., anche alla luce di norme costituzionali e convenzionali. La Corte d'appello respinse il gravame ritenendo che l'incertezza giurisprudenziale sulla questione di diritto potesse integrare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. Con il ricorso per cassazione i debitori censurarono la sentenza d'appello per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 132 c.p.c. e di norme costituzionali e CEDU, sostenendo sia l'erroneità dell'interpretazione restrittiva della compensazione sia l'apparenza della motivazione sulla relativa decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura nella parte relativa alla violazione di norme costituzionali e convenzionali, perché non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata; ha poi ritenuto infondata la doglianza sulla compensazione delle spese, affermando che l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione anche per altre gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto e che l'incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa può costituire valida ragione di compensazione, purché la motivazione non sia illogica o erronea. I ricorrenti sono stati condannati in solido alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, inoltre, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
norma processuale posta a base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori per contestare il diritto della banca di procedere esecutivamente
art. 91 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti come regola della soccombenza e della causalità della lite, ma non ritenuto violato dalla decisione impugnata
art. 92, comma 2, c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto; l'incertezza giurisprudenziale sulla questione può integrare tale presupposto
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione è nulla solo se mancante o apparente; nel caso concreto la Corte ha escluso l'apparenza della motivazione sulla compensazione
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
titoli di ricorso utilizzati per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di confronto con la motivazione di merito
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto
art. 6 CEDU
invocato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla decisione di merito sulla compensazione
art. 13 CEDU
invocato dai ricorrenti, senza specifica incidenza sulla decisione di merito sulla compensazione
art. 14 CEDU
invocato dai ricorrenti per sostenere una pretesa discriminazione, ma ritenuto non pertinente
art. 1 Prot. add. CEDU
invocato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente al tema della compensazione delle spese
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul procedimento camerale in cassazione richiamata nel procedimento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base per la misura dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In tema di compensazione delle spese processuali, l'art. 92, comma 2, c.p.c. va letto come norma elastica: il giudice può derogare alla regola della soccombenza quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto, purché le ragioni siano specificamente motivate.
- L'incertezza giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda o nel corso del giudizio può costituire una valida ragione per compensare le spese, se la questione era effettivamente controversa e non esisteva ancora un orientamento consolidato.
- Nel giudizio di cassazione, la critica alla compensazione delle spese deve confrontarsi puntualmente con la motivazione resa dal giudice di merito; una doglianza meramente assertiva o apodittica è inammissibile.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica che le ragioni poste a base della decisione non siano illogiche o erronee, non potendosi pretendere che la ripetizione delle spese alla parte vittoriosa sia sempre necessaria.
- Le censure che evocano norme costituzionali o convenzionali devono spiegare in concreto il nesso tra la regola applicata dal giudice e la dedotta violazione; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
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