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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12840/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2014 emesso da un Comune su un fondo destinato a impianto fotovoltaico, accatastato in categoria D/1. La società contribuente sosteneva che il bene dovesse considerarsi rurale e quindi esente o comunque trattato come D/10, perché asservito all'attività agricola; deduceva che una dichiarazione DOCFA presentata nel 2015 avesse efficacia retroattiva e che il requisito della ruralità potesse essere riconosciuto in concreto indipendentemente dal classamento catastale. In via incidentale, la società impugnava anche il diniego comunale di definizione agevolata della lite tributaria ex l. n. 130/2022, lamentando sia la nullità della notificazione del diniego via PEC, sia l'illegittimità del rifiuto fondato sul mancato recepimento da parte del Comune della disciplina deflattiva e su una prognosi di infondatezza del ricorso. Il Comune resisteva sostenendo la correttezza del classamento vigente e la legittimità del diniego di definizione.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso incidentale avverso il diniego di definizione agevolata sia il ricorso principale avverso l'avviso di accertamento IMU. Ha ritenuto che il diniego fosse legittimo perché la legge n. 130/2022 non impone ai Comuni di aderire alla definizione agevolata, ma rimette loro una scelta discrezionale; inoltre l'eventuale nullità della notificazione era comunque sanata dal raggiungimento dello scopo. Quanto al merito tributario, la Corte ha affermato che il Comune poteva fare legittimo affidamento sul classamento catastale D/1 vigente alla data d'imposta e che la ruralità, nella disciplina applicabile, discendeva dal classamento catastale e non da una verifica incidentale del concreto asservimento agricolo. Le procedure DOCFA richiamate dalla contribuente non producevano effetti retroattivi nel caso concreto, essendo tardive o efficaci solo ex nunc. Spese a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità del ricorso principale.

  • art. 1 D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701

    richiamato dalla ricorrente in tema di procedura catastale DOCFA.

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011

    richiamato come disciplina speciale per la retroattività quinquennale delle variazioni catastali presentate entro il termine previsto.

  • art. 2 D.M. 26 luglio 2012

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura di variazione catastale e ai relativi effetti.

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993

    richiamato quale disposizione sulla ruralità dei fabbricati.

  • art. 13, comma 8, d.l. n. 201/2011

    richiamato dalla ricorrente in tema di imposizione IMU e accatastamento.

  • art. 5, commi 11 e 15, l. n. 130/2022

    la Corte ha interpretato il comma 15 nel senso che il Comune ha una potestà discrezionale, non un obbligo, di aderire alla definizione agevolata; il comma 11 comporta che il diniego va notificato con le modalità previste per gli atti processuali, ma l'eventuale vizio notificatorio è sanabile ex art. 156 c.p.c.

  • art. 156 c.p.c.

    applicato per ritenere sanata la nullità della notificazione del diniego, essendo stato raggiunto lo scopo dell'atto.

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    richiamati come disciplina delle notificazioni processuali cui rinvia la legge sulla definizione agevolata.

  • art. 149-bis c.p.c.

    citato per evidenziare che la comunicazione via PEC non è estranea alle modalità di notificazione processuale.

  • art. 16-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in tema di notificazioni e processo tributario telematico.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale esempio di notificazione a mezzo PEC di atti impositivi.

  • artt. 117 e 119 Cost.

    evocati in chiave di autonomia degli enti locali e coordinamento della finanza pubblica.

  • artt. 2 e 5 l. n. 504/1992

    richiamati per affermare che il Comune determina il valore/base imponibile dell'immobile recependo la classificazione catastale vigente.

  • art. 2135 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il collegamento del bene all'attività agricola; la Corte però ha ritenuto dirimente il classamento catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in tema di contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di IMU e ruralità dei fabbricati, quando la disciplina applicabile collega il trattamento fiscale al classamento catastale, il contribuente non può contestare l'imposizione locale ignorando la categoria attribuita: la contestazione della classificazione deve essere rivolta contro il relativo provvedimento catastale nei confronti dell'amministrazione competente.
  • La ruralità del bene, ai fini dell'esenzione o del trattamento di favore, non può essere accertata incidentalmente dal giudice tributario se il fabbricato è già accatastato in una categoria diversa e il classamento non sia stato tempestivamente impugnato o modificato con effetti utili per il periodo d'imposta controverso.
  • Le dichiarazioni DOCFA di variazione catastale producono gli effetti previsti dalla disciplina speciale solo se presentate nei termini e con le modalità richieste; in difetto, la variazione non può essere retroattivamente opposta al Comune per annualità pregresse.
  • Nelle procedure di definizione agevolata delle liti tributarie, il rinvio alla disciplina notificatoria degli atti processuali comporta l'applicazione anche delle regole sulla sanatoria per raggiungimento dello scopo, sicché un vizio della notificazione non determina automaticamente l'inesistenza dell'atto.
  • Quando la legge attribuisce agli enti territoriali il potere di stabilire l'applicazione di una definizione agevolata delle controversie di cui sono parte, la formulazione normativa va letta in senso discrezionale e non come imposizione automatica, salvo espressa e univoca previsione contraria.
  • Un eventuale vizio della notificazione del diniego di definizione agevolata incide sui termini di impugnazione dell'atto, ma non può creare un diritto alla definizione se il presupposto legislativo dell'adesione dell'ente non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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