Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37530/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta contributiva dell'INPS, pari a euro 868,50, riferita al reddito da lavoro autonomo prodotto nell'anno 2009 da un'avvocata iscritta all'albo. L'Istituto aveva proceduto all'iscrizione d'ufficio alla gestione separata per recuperare i contributi asseritamente dovuti. La Corte d'appello aveva invece ritenuto illegittima tale iscrizione, osservando che per il libero professionista iscritto ad albo la tutela previdenziale sarebbe rimessa alle casse private di categoria e, in ogni caso, aveva dichiarato prescritto il credito. L'INPS ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia violazione e falsa applicazione della normativa sulla gestione separata e sulla previdenza forense, sostenendo che anche un avvocato con reddito inferiore alla soglia che fa sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense deve iscriversi alla gestione separata e versare i contributi; con il secondo denuncia violazione dell'art. 2935 c.c. e della disciplina sulla gestione separata, censurando la decorrenza della prescrizione dal 16 giugno 2010 anziché dalla scadenza del termine per la dichiarazione dei redditi, sostenendo che solo da quest'ultima l'ente avrebbe conoscenza certa del credito. In memoria richiama anche il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 previsto dal D.P.C.M. 10 giugno 2010.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie entrambi i motivi nei limiti esposti. Richiama il principio secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che svolgano attività libero professionale priva di abitualità, e che non siano obbligati ratione temporis all'iscrizione alla Cassa forense, devono comunque iscriversi alla gestione separata INPS se il solo versamento alla Cassa è quello integrativo solidaristico e non comporta una posizione previdenziale. Quanto alla prescrizione, afferma che il termine quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi, non dalla dichiarazione dei redditi; nel caso concreto, però, la scadenza del 16 giugno 2010 era stata differita al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, con conseguente erroneità della decorrenza individuata dalla Corte territoriale. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31

    La gestione separata si applica al lavoratore autonomo quando non esista un'altra copertura previdenziale obbligatoria idonea a costituire una posizione pensionistica; il solo contributo integrativo solidaristico alla Cassa professionale non esclude l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.

  • D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, commi 1 e 2, conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111

    Richiamato nel quadro normativo sulla debenza contributiva dei professionisti.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53

    Richiamato per la nozione di reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini contributivi.

  • L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11, 22

    Richiamata nel quadro della previdenza forense e della contribuzione dovuta dagli avvocati.

  • L. n. 247 del 2012, art. 21, comma 10

    Richiamata nel quadro normativo relativo alla previdenza degli avvocati.

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ma per i contributi della gestione separata ciò coincide con la scadenza del termine di pagamento, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9

    La Corte d'appello aveva applicato la prescrizione quinquennale; la Cassazione conferma il principio ma ne corregge il dies a quo.

  • R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55

    i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati"

    Il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del pagamento del contributo dovuto.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4

    I versamenti a saldo e in acconto dei contributi previdenziali seguono gli stessi termini previsti per i versamenti dovuti in base alla dichiarazione dei redditi.

  • D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1

    Ha differito al 6 luglio 2010 il termine di versamento dei contributi rilevanti nel caso concreto; la successiva finestra con maggiorazione dello 0,40% non rileva ai fini della scadenza del debito.

  • D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis

    Richiamato solo come base del rinvio contenuto nel D.P.C.M. sul differimento dei versamenti per i contribuenti interessati dagli studi di settore.

  • L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.

    Richiamata per escludere che il differimento valesse solo per specifici contribuenti in regime diverso da quello ordinario.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Le memorie possono introdurre nuovi profili di diritto, purché non richiedano accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il professionista iscritto a un albo che svolga attività libero-professionale e non sia coperto da una cassa professionale con posizione previdenziale effettiva può essere assoggettato all'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS, perché il solo contributo integrativo versato alla cassa di categoria non esclude l'obbligo contributivo.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali della gestione separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo, non con la presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera dichiarazione di scienza e non il presupposto del credito contributivo.
  • Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento dei contributi, la prescrizione decorre dalla nuova scadenza effettivamente fissata; l'eventuale finestra successiva con maggiorazione per pagamento tardivo non segna la scadenza originaria del debito.
  • In sede di legittimità, le memorie ex art. 380-bis c.p.c. possono sviluppare ulteriori profili di diritto rispetto al ricorso, purché la loro valutazione non richieda nuovi accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.