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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37374/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento sintetico emesso per l'anno 2006, fondato sulla ritenuta capacità di investimento per l'acquisto di un immobile nel 2007 e sulla capacità di sostenere i costi di gestione di un'autovettura. Il contribuente aveva contestato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, che per l'acquisto della casa il nucleo familiare disponeva anche di un contributo della moglie, che avrebbe dovuto ridurre la quota di reddito imputata per presunzione. In primo e in secondo grado il ricorso era stato accolto solo in parte o comunque respinto dall'Ufficio. In Cassazione il contribuente ha proposto cinque motivi: 1) nullità del giudizio per omessa/errata comunicazione dell'udienza di trattazione, poiché l'avviso era stato inviato a un indirizzo PEC diverso da quello correttamente indicato dal difensore; 2) violazione di legge per mancato invito formale al contraddittorio endoprocedimentale, ritenuto obbligatorio anche prima della modifica dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per mancata valutazione del reddito familiare complessivo rispetto a quello sinteticamente determinato; 4) e 5) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la disponibilità, da parte del nucleo familiare, di una ulteriore entrata finanziaria derivante dalla vendita di un immobile nel 2008.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la decisione impugnata per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, poiché la comunicazione della data di udienza era stata inviata a un indirizzo PEC errato rispetto a quello indicato dal difensore. Il vizio è stato considerato pregiudiziale e assorbente; di conseguenza gli altri motivi non sono stati esaminati. La sentenza della CTR Puglia è stata cassata con rinvio alla medesima Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di nullità processuale per l'errata comunicazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto fondato il motivo in quanto la mancata corretta comunicazione incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per dedotte violazioni di legge relative al contraddittorio endoprocedimentale e alla disciplina dell'accertamento sintetico, ma i motivi sono rimasti assorbiti

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; i relativi motivi sono rimasti assorbiti

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    la comunicazione della data di udienza è essenziale per la garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; la sua omissione o irregolarità determina nullità della decisione

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l'applicazione della regola di cui all'art. 31 anche al giudizio di appello

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    evocato nei motivi relativi all'accertamento sintetico e alla considerazione del reddito familiare e delle disponibilità finanziarie del nucleo

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza costituisce una garanzia essenziale del diritto di difesa e del contraddittorio; se viene effettuata in modo errato, ad esempio a un indirizzo PEC diverso da quello indicato dal difensore, la decisione è nulla.
  • La nullità derivante dalla mancata o inesatta comunicazione dell'udienza ha natura pregiudiziale e assorbente rispetto agli altri motivi di ricorso.
  • La regola sulla comunicazione dell'udienza prevista per il primo grado si applica anche al giudizio di appello in virtù del richiamo normativo interno al rito tributario.
  • Quando viene accolto un motivo processuale che impedisce il regolare contraddittorio, la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia e regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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